Cassazione Civile, Ordinanza n. 03617/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale relativa all'anno d'imposta 2014, con cui venivano recuperati omesso versamento IVA e tardivo versamento IRES. La società contribuente aveva impugnato la cartella ottenendo in primo grado l'annullamento delle sole sanzioni; la CTR aveva confermato tale esito ritenendo che, poiché la società era stata ammessa al concordato preventivo il 25 novembre 2016 e gli atti impositivi/di riscossione erano successivi, non potessero essere richiesti pagamenti né applicate sanzioni ridotte, in ragione dell'art. 168 l.f. e della par condicio creditorum. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme tributarie e concorsuali, sostenendo che le sanzioni sono dovute perché presupposto della sanzione è la violazione tributaria già verificatasi prima dell'apertura della procedura, mentre il momento della notifica dell'avviso bonario o della cartella è irrilevante. La contribuente, inoltre, chiede l'estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022, avendo versato somme ritenute da essa sufficienti, ma l'Ufficio oppone il mancato rispetto del termine e la mancata impugnazione del diniego.
La decisione
La Corte rigetta l'istanza di estinzione del procedimento per definizione agevolata, rilevando che il perfezionamento della procedura ex art. 5 l. 130/2022 richiede non solo la pendenza del giudizio e la soccombenza dell'Amministrazione, ma anche il pagamento degli importi dovuti entro il termine di legge; nel caso concreto il pagamento integrativo è avvenuto oltre il termine, e il diniego non risulta impugnato nei termini. Nel merito, la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: afferma che l'apertura del concordato preventivo non esclude l'accertamento e la riscossione di crediti tributari pregressi né l'irrogazione delle sanzioni maturate fino a quel momento, perché la sanzione nasce dalla violazione tributaria e non dal momento in cui è emesso il ruolo o notificato l'avviso. La riduzione sanzionatoria prevista per il pagamento entro trenta giorni dall'avviso bonario presuppone che il pagamento sia effettivamente eseguito in quel termine; se ciò non avviene, il contribuente decade dal beneficio, anche se l'apertura del concordato rende impossibile il pagamento spontaneo. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2, comma 2, d.lgs. 462/1997
La riduzione delle sanzioni al 10% spetta solo se il pagamento avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; il beneficio richiede l'effettivo pagamento nel termine, altrimenti si decade.
Richiamati dal ricorrente quale disciplina delle sanzioni tributarie oggetto di contestazione.
art. 168 L.F.
L'apertura del concordato preventivo non impedisce l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie già verificatesi; non è norma che elimini la debenza delle sanzioni pregresse.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla par condicio creditorum, ma la Corte ne esclude l'idoneità a fondare l'esenzione dalle sanzioni.
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate; non assume una funzione autonoma nel ragionamento decisorio.
La definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine di legge; la tardività del versamento impedisce l'estinzione del giudizio.
Individuano l'importo dovuto per la definizione agevolata in funzione del grado di soccombenza dell'Amministrazione e del valore della controversia.
Il diniego dell'Ufficio deve essere impugnato nei termini; in mancanza, la relativa contestazione non può essere ulteriormente scrutinata dalla Corte.
Massime di principio
- L'apertura di una procedura di concordato preventivo non elimina la debenza delle sanzioni tributarie già maturate per violazioni commesse prima dell'apertura della procedura, né impedisce l'accertamento del relativo credito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Il beneficio della riduzione delle sanzioni previsto per il pagamento entro un termine breve dopo l'avviso bonario presuppone l'effettivo pagamento entro quel termine; se il pagamento non avviene, il contribuente decade dal beneficio, anche quando l'impossibilità di adempiere dipenda dall'assoggettamento a una procedura concorsuale.
- La decorrenza della sanzione tributaria va riferita al momento della violazione, non al momento della notifica dell'avviso bonario o della cartella di pagamento.
- La definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione richiede cumulativamente domanda tempestiva, pagamento degli importi dovuti nel termine di legge e, in caso di diniego dell'Ufficio, tempestiva impugnazione di tale diniego; in difetto, il giudizio non si estingue.
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