Cassazione Civile, Ordinanza n. 21387/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società impugnava un’ingiunzione di pagamento emessa per il recupero di importi dovuti a titolo di TIA 1 e TIA 2 per più annualità, relativi al servizio di gestione dei rifiuti di un Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso ritenendo consolidata la pretesa per mancata impugnazione delle fatture. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva solo in parte, escludendo il consolidamento della pretesa per la natura facoltativa dell’impugnazione delle fatture, ma rigettava nel resto ritenendo legittime le delibere tariffarie, legittimo l’affidamento in house della riscossione e non provata l’esenzione per rifiuti speciali. In cassazione la contribuente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia su diversi motivi di appello specificamente indicati e trascritti con riferimento alle pagine dell’atto di appello; con gli altri motivi lamentava varie violazioni di legge concernenti l’ingiunzione fiscale, l’affidamento del servizio di riscossione, la disciplina tariffaria, la natura tributaria della TIA, l’IVA sulle fatture e la notificazione dell’ingiunzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificato come vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva completamente pretermesso la decisione su punti di merito autonomamente apprezzabili e indispensabili per la soluzione della controversia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che dovrà esaminare le questioni omesse e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non decide su domande o eccezioni autonomamente apprezzabili e ritualmente proposte, non potendo la mancata espressa trattazione essere surrogata da un rigetto implicito se la questione è stata completamente pretermessa.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione o struttura decisoria.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione e della correttezza della decisione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma del processo tributario sulla motivazione della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale applicabile al giudizio tributario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto è stato ricondotto alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
I motivi ulteriori, formulati come violazioni di legge, sono stati dichiarati assorbiti perché presupponevano una decisione implicita sui capi omessi.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Citatato nei motivi ulteriori come parametro della dedotta illegittimità dell’ingiunzione e dell’affidamento della riscossione.
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Citatato nei motivi ulteriori in relazione alla disciplina dell’ingiunzione fiscale e alla sua legittimità.
art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Nel testo compare un richiamo, probabilmente materiale, alla norma sullo Statuto del contribuente; la sentenza lo cita nei motivi ulteriori senza svilupparne la portata decisoria.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato tra i motivi ulteriori in tema di notificazione/ingiunzione.
art. 21 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato tra i motivi ulteriori sulla disciplina dei rifiuti e della tariffa.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato tra i motivi ulteriori in tema di determinazione della tariffa.
art. 97 Cost.
Richiamato nei motivi ulteriori come parametro di legittimità dell’azione amministrativa e della gestione del servizio.
art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato nei motivi ulteriori in tema di competenze dell’ente locale.
art. 23 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato nel primo motivo di appello come parametro di illegittimità della delibera istitutiva della tariffa.
artt. 42 e 48 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamati nel primo motivo di appello per contestare la competenza dell’organo che aveva approvato la delibera tariffaria.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice di merito non esamini affatto una domanda o eccezione di merito ritualmente proposta e autonomamente apprezzabile, mentre non ricorre per le questioni meramente processuali o quando la decisione sia comunque riconducibile, anche implicitamente, alla loro reiezione.
- Nel ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia, le questioni asseritamente non esaminate devono essere riportate in modo puntuale, con indicazione specifica dell’atto e delle pagine in cui erano state dedotte, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
- Quando il giudice d’appello omette del tutto di decidere su motivi di merito indispensabili per la soluzione della controversia, la sentenza va cassata con rinvio; i motivi ulteriori che presuppongono una previa decisione implicita su quei capi restano assorbiti.
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