Parere n. 1507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Savignone, e nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’annullamento della nota comunale prot. n. 20 del 2 gennaio 2012, recante l’ordine di rimozione dell’impianto di telefonia cellulare di proprietà, realizzato su una porzione di immobile di proprietà comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della nota comunale prot. n. 20 del 2 gennaio 2012, recante l’ordine di rimozione di un impianto di telefonia cellulare realizzato su immobile comunale vincolato.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l’ordine comunale di rimozione dell’impianto e gli atti della Soprintendenza connessi al diniego dell’autorizzazione alla modifica delle caratteristiche radioelettriche e all’avvio del procedimento sanzionatorio. I cinque motivi riguardano: la violazione del legittimo affidamento e dell’art. 14 della legge n. 241/1990, in ragione dei titoli e dei pareri favorevoli rilasciati nel 2001-2002; il difetto di istruttoria e motivazione circa l’asserita abusività dell’impianto originario e la natura della modifica richiesta; il difetto di motivazione, l’omessa istruttoria e lo sviamento per la mancata indicazione di soluzioni alternative o prescrizioni; l’illegittimità, l’incompetenza e la violazione della disciplina speciale sulle infrastrutture di telecomunicazione da parte dell’ordine comunale di rimozione; la violazione della concorrenza e la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori presenti sul medesimo immobile. Dopo il parere interlocutorio del 4 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha rilevato la mancata trasmissione della relazione istruttoria, dell’originale del ricorso e della documentazione richiesta, nonché la necessità di verificare se, dopo oltre quattordici anni, persista l’interesse della ricorrente alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione, neppure quanto alla domanda cautelare. Ha nuovamente ordinato al Ministero delle imprese e del made in Italy di trasmettere con la massima sollecitudine l’originale del ricorso, gli atti e i documenti allegati e una relazione istruttoria analitica sui cinque motivi, riferita alla documentazione in atti e alla situazione attuale dell’impianto e dell’immobile vincolato. Ha inoltre disposto che alla società ricorrente venga rappresentato l’onere di dichiarare, entro trenta giorni dalla comunicazione, la persistenza dell’interesse alla decisione, avvertendo che il mancato riscontro o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporteranno la declaratoria di improcedibilità. L’espressione del parere, compresa quella sulla domanda cautelare, è stata sospesa e la trattazione rinviata al primo trimestre del 2027. Non è stata assunta alcuna decisione sui motivi di ricorso né sul merito dell’ordine di rimozione.
Osservazioni
Incombenti istruttori
Il Ministero delle imprese e del made in Italy deve trasmettere l’originale del ricorso con gli atti e i documenti allegati e redigere una relazione istruttoria che esamini analiticamente tutti e cinque i motivi, con riferimento alla documentazione acquisita e alla situazione di fatto e di diritto attuale dell’impianto e dell’immobile vincolato.
Persistenza dell’interesse a ricorrere
La società ricorrente deve dichiarare, entro trenta giorni dalla comunicazione, se persiste l’interesse alla decisione del ricorso. Il mancato riscontro o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determineranno la declaratoria di improcedibilità.
Domanda cautelare
L’esame della domanda cautelare è sospeso nelle more dell’adempimento degli incombenti istruttori e della verifica preliminare sulla persistenza dell’interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e gli adempimenti istruttori connessi.
È richiamato in relazione all’istanza di autorizzazione alla modifica delle caratteristiche radioelettriche dell’impianto.
È richiamato per l’autorizzazione relativa al bene culturale, per il diniego della Soprintendenza e per l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 160.
La Soprintendenza ha sostenuto che l’impianto originario fosse stato realizzato senza la necessaria autorizzazione prevista per gli interventi sui beni culturali.
È richiamato quale fondamento del procedimento sanzionatorio avviato dalla Soprintendenza per l’accertamento del danno al bene culturale.
La ricorrente ne deduce la violazione in relazione al legittimo affidamento derivante dai pareri e dai titoli rilasciati nel 2001-2002; il parere interlocutorio non esamina la censura nel merito.
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’illegittimità dell’ordine comunale di rimozione; il Consiglio di Stato non si pronuncia ancora sulla loro applicazione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la documentazione istruttoria essenziale richiesta dal Consiglio di Stato non viene trasmessa, l’affare non può essere definito nel merito e il parere deve essere sospeso fino all’adempimento degli incombenti.
- Dopo un considerevole lasso di tempo dalla proposizione del ricorso straordinario, il Consiglio di Stato può subordinare la prosecuzione dell’esame alla verifica espressa della persistenza dell’interesse del ricorrente alla decisione.
- Il mancato riscontro all’invito a dichiarare la persistenza dell’interesse, così come la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, può determinare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- La verifica della persistenza dell’interesse alla decisione può precedere sia l’esame del merito sia quello della domanda cautelare, quando l’attualità della controversia non è desumibile dagli atti disponibili.
Ricorso straordinario sull’ordine di rimozione di un impianto di telefonia
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a. contro il Comune di Savignone per l’annullamento dell’ordine di rimozione di un impianto di telefonia cellulare realizzato su una porzione di un immobile comunale sottoposto a tutela. Nel procedimento è coinvolto anche il Ministero per i beni e le attività culturali; il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale amministrazione competente per la relazione istruttoria.
Vicenda amministrativa
L’impianto era stato realizzato nel 2002 sulla base di una concessione edilizia comunale del 30 maggio 2002, di un contratto di locazione stipulato con il Comune e di una serie di nulla osta e pareri, tra cui l’autorizzazione della Comunità Montana, il nulla osta dell’Ente Parco Antola, il parere radioprotezionistico favorevole dell’ARPAL e l’autorizzazione paesaggistica comunale, successivamente confermata dalla Soprintendenza.
Nel luglio 2011 la società ha presentato un’istanza per modificare le caratteristiche radioelettriche dell’impianto. La Soprintendenza ha comunicato il preavviso di diniego, sostenendo che l’impianto originario fosse stato realizzato senza l’autorizzazione prevista dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004 e che le opere deturpassero le facciate dell’immobile tutelato. Il Comune ha quindi chiesto la rimozione dell’impianto con nota del 2 gennaio 2012. La Soprintendenza ha successivamente negato l’autorizzazione e avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 160 del d.lgs. 42/2004.
Motivi del ricorso
La società ha dedotto cinque gruppi di censure:
- violazione del legittimo affidamento e dell’art. 14 della legge n. 241/1990, in ragione dei titoli e dei pareri favorevoli ottenuti nel 2001-2002 e della mancata trascrizione del vincolo monumentale al momento della locazione;
- difetto di istruttoria e motivazione, poiché il diniego avrebbe qualificato come abusivo l’impianto originario, nonostante i titoli posseduti, e non avrebbe considerato il degrado dell’immobile né la natura meramente radioelettrica della modifica;
- difetto di motivazione, omessa istruttoria e sviamento, per la mancata indicazione di soluzioni alternative o prescrizioni conformative;
- violazione degli artt. 33 e 38 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003, nonché incompetenza del Comune, per avere adottato l’ordine di rimozione in presenza di un titolo edilizio e in violazione della disciplina speciale sulle infrastrutture di telecomunicazione;
- violazione della concorrenza e disparità di trattamento, poiché altri operatori avrebbero continuato a operare sul medesimo immobile.
Precedente parere interlocutorio e carenze istruttorie
Con parere interlocutorio del 4 marzo 2015, la Sezione aveva sospeso ogni pronuncia, compresa quella sull’istanza cautelare, e aveva ordinato al Ministero allora denominato dello sviluppo economico di predisporre la relazione istruttoria e di trasmettere il ricorso in originale con i relativi atti e documenti.
A distanza di oltre undici anni da tale ordine, il Ministero non ha trasmesso né la relazione né la documentazione richiesta e non ha fornito spiegazioni sul perdurante inadempimento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale situazione impedisca di procedere alla decisione.
Verifica della persistenza dell’interesse
Considerato il decorso di oltre quattordici anni dalla proposizione del ricorso, la Sezione ha ritenuto necessaria una verifica preliminare dell’attualità dell’interesse della società alla decisione. Il Ministero dovrà rappresentare alla ricorrente l’onere di dichiarare, entro trenta giorni dalla comunicazione, se tale interesse persista.
Il parere precisa che il mancato riscontro o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporteranno la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Decisione interlocutoria
La Sezione non ha esaminato nel merito nessuno dei cinque motivi e non ha deciso neppure la domanda cautelare. Ha sospeso l’espressione del parere, ordinato nuovamente gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.
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