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Parere

Parere n. 1504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto da Villa Serena s.r.l. contro la Regione Abruzzo per l’annullamento: - della delibera di Giunta regionale n.101/2018 del 22 febbraio 2018, ad oggetto “Avvio negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento predefinitivo per prestazioni sanitarie in strutture riabilitative (ex art.26 L.833/78), residenze sanitarie assistenziali, residenze protette e strutture psicoriabilitative per l’annualità 2018. Determinazione tetti massimi di spesa e approvazione schema di contratto.”; - della delibera di Giunta regionale n.461/2018 del 29 giugno 2018, ad oggetto “DGR n.101 del 22.2.2018 recante ‘Avvio della negoziazione con gli erogatori privati titolari di accreditamento predefinitivo per RSA, RP, psicoriabilitazione e prestazioni riabilitative’. Osservazioni presentate dagli erogatori privati – provvedimenti.”

Giustizia amministrativa202401508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle deliberazioni della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 101/2018 e n. 461/2018 relative alla negoziazione con strutture private accreditate, alla determinazione dei tetti massimi di spesa e all’applicazione delle tariffe per una struttura RSA.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, titolare di autorizzazione e accreditamento predefinitivo per l’attività svolta presso la RSA Azzurra, contesta che la Regione Abruzzo abbia qualificato e contrattualizzato la struttura come RSA Anziani, applicando le relative tariffe e una quota di compartecipazione del 30%, anziché riconoscere il regime tariffario delle RSA Demenze, già RSA Psicogeriatrica, le cui prestazioni sarebbero integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. Con il primo motivo deduce carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della disciplina statale e regionale, sostenendo che la Regione non avrebbe considerato i titoli autorizzativi, la riconversione degli 80 posti letto da RSA Psicogeriatrica a RSA Demenze disposta con decreto commissariale n. 67/2015 e il successivo decreto n. 117/2016. Con il secondo motivo contesta l’applicazione delle tariffe delle RSA Anziani e della relativa compartecipazione, richiamando la disciplina delle RSA Demenze e Psicogeriatriche e sostenendo che gli ospiti della struttura non sarebbero compatibili con una RSA Anziani. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione degli atti, rappresentando che la ASL di Pescara aveva sospeso i pagamenti a partire dall’agosto 2017.

Il parere

La Sezione non ha definito il ricorso né l’istanza cautelare, ritenendo l’affare non maturo per la decisione. Ha rilevato che la questione dell’inquadramento assistenziale della RSA Azzurra e della corretta applicazione delle tariffe per gli esercizi 2016 e 2017 è già stata definitivamente esaminata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza della Sezione III n. 5674 del 7 luglio 2022, secondo cui la struttura aveva sempre svolto, dal 2010, un servizio equiparabile alla RSA Demenze, precedentemente denominata RSA Psicogeriatrica, e il budget riconosciuto non era corrispondente alle caratteristiche delle prestazioni rese. La Sezione ha quindi disposto un supplemento istruttorio: il Ministero della salute dovrà acquisire dalla Regione Abruzzo informazioni sugli eventuali provvedimenti adottati in attuazione e in conformità alla sentenza del 2022, nonché sull’eventuale permanenza dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso. La relazione definitiva dovrà essere comunicata alla società ricorrente per consentire eventuali osservazioni e poi trasmessa alla Sezione, insieme alle deduzioni del Ministero, entro novanta giorni dalla comunicazione del parere. La trattazione è stata rinviata a successiva adunanza.

Osservazioni

Inquadramento della RSA Azzurra e applicazione della sentenza n. 5674/2022

Il Ministero della salute deve compulsare la Regione Abruzzo e riferire sugli eventuali provvedimenti regionali successivi adottati in attuazione e in aderenza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5674, che ha qualificato il servizio svolto dalla RSA Azzurra come equiparabile a quello delle RSA Demenze, già RSA Psicogeriatrica.

Permanenza dell’interesse al ricorso

L’istruttoria deve chiarire se, alla luce degli eventuali provvedimenti regionali adottati dopo la sentenza del 2022, permanga l’interesse della società ricorrente alla decisione del ricorso straordinario.

Contraddittorio sulla relazione istruttoria

La relazione istruttoria definitiva deve essere partecipata alla società ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per la presentazione di osservazioni. La relazione successivamente trasmessa alla Sezione deve comprendere anche le deduzioni del Ministero sulle affermazioni della ricorrente.

Termine per l’adempimento istruttorio

La relazione definitiva e la documentazione integrativa devono essere trasmesse alla Sezione entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato dalla ricorrente quale fonte della disciplina dell’accreditamento e della contrattualizzazione delle strutture sanitarie private; il parere interlocutorio non definisce nel merito la sua applicazione.

  • legge regionale Abruzzo n. 32/2007

    È richiamata dalla ricorrente a sostegno delle censure relative all’inquadramento della struttura e alla determinazione dei tetti di spesa; il parere non formula una conclusione definitiva sulla sua interpretazione.

  • legge regionale Abruzzo n. 5/2008

    È indicata quale legge di approvazione del Piano sanitario regionale 2008-2010 e viene invocata in relazione alla classificazione delle prestazioni e alla determinazione dei tetti di spesa.

  • delibera della Giunta regionale Abruzzo n. 661/2002

    È richiamata per la disciplina della tariffa e della quota di compartecipazione del 30% applicata alle RSA Anziani.

  • decreto commissariale n. 67/2015

    Ha disposto, secondo quanto riferito nel parere, la riconversione degli 80 posti letto della struttura da RSA Psicogeriatrica a RSA Demenze.

  • decreto commissariale n. 117/2016

    È richiamato quale atto di modifica del piano di fabbisogno della rete residenziale riabilitativa.

  • decreto del Commissario ad acta n. 34/2016

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’applicazione della quota di compartecipazione sanitaria.

  • deliberazione della Giunta regionale Abruzzo n. 591/P del 1 luglio 2008

    È richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura concernente l’applicazione della quota di compartecipazione.

  • sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5674

    “La R.S.A. Azzurra ha sempre svolto dal 2010 un servizio che deve essere equiparato a quello che attualmente viene definito come R.S.A. Demenze e che in precedenza veniva denominato R.S.A. Psicogeriatrica ed il budget che le è stato riconosciuto non è corrispondente alle caratteristiche delle prestazioni rese.”

    La sentenza ha definitivamente accertato l’equivalenza del servizio svolto dalla RSA Azzurra a quello delle RSA Demenze e la non corrispondenza del budget riconosciuto alle caratteristiche delle prestazioni. La Sezione ritiene necessario verificare gli effetti amministrativi successivamente prodotti da tale decisione.

Massime di principio

  • Quando la questione oggetto di un ricorso straordinario è stata già definitivamente accertata da una sentenza del Consiglio di Stato, l’amministrazione competente deve riferire sugli atti successivamente adottati in attuazione della decisione prima che il ricorso possa essere definito.
  • La corretta determinazione del budget e delle tariffe spettanti a una struttura sanitaria accreditata deve essere coerente con l’effettiva tipologia di assistenza prestata e con i titoli autorizzativi e di accreditamento della struttura.
  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando gli esiti di un’attività istruttoria possono incidere sulla permanenza dell’interesse alla decisione, la relazione istruttoria deve essere comunicata al ricorrente per consentire osservazioni prima della trasmissione definitiva alla Sezione.
  • La verifica della permanenza dell’interesse al ricorso può essere disposta quando, dopo la proposizione del ricorso, siano intervenuti provvedimenti amministrativi o giudiziari potenzialmente satisfattivi o modificativi della situazione controversa.

Tetti di spesa e tariffe per la RSA Azzurra

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in via consultiva un ricorso straordinario proposto da Villa Serena s.r.l. contro la Regione Abruzzo, relativo alla qualificazione assistenziale e al trattamento tariffario della RSA Azzurra. La Sezione ha adottato un parere interlocutorio, sospendendo la decisione in attesa di ulteriori acquisizioni istruttorie.

Premesse e atti impugnati

La Regione Abruzzo, con la deliberazione di Giunta n. 101/2018, aveva avviato la negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento predefinitivo per varie tipologie di prestazioni residenziali e riabilitative, determinando i tetti massimi di spesa e approvando lo schema di contratto. La società ricorrente aveva presentato osservazioni, contestando l’applicazione delle tariffe delle RSA Anziani e della relativa quota di compartecipazione del 30%.

Con la deliberazione n. 461/2018, la Regione non aveva accolto le deduzioni della società e aveva confermato il tetto di spesa già indicato nella fase di avvio della contrattualizzazione. Tali deliberazioni sono state impugnate con ricorso straordinario notificato il 20 novembre 2018.

Censure della ricorrente

La ricorrente sostiene che la struttura sia stata erroneamente qualificata come RSA Anziani. Secondo la prospettazione, la RSA Azzurra era stata autorizzata e accreditata per un’attività riconducibile alla RSA Psicogeriatrica e, successivamente, alla RSA Demenze. Tale ricostruzione sarebbe confermata dal decreto commissariale n. 67/2015, che avrebbe disposto la riconversione di 80 posti letto, e dal decreto n. 117/2016, relativo alla modifica del piano di fabbisogno della rete residenziale riabilitativa.

Il primo motivo denuncia carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della disciplina statale e regionale, per non avere la Regione considerato la tipologia effettiva dell’attività svolta e i titoli della struttura.

Il secondo motivo contesta l’applicazione delle tariffe delle RSA Anziani e della quota di compartecipazione, sostenendo che avrebbero dovuto essere applicate le tariffe delle RSA Demenze, con prestazioni integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale. La ricorrente afferma inoltre che gli ospiti della struttura sarebbero soggetti non compatibili con una RSA Anziani e che, dal 2001, alla RSA Psicogeriatrica sarebbe stata applicata la tariffa prevista per la seconda fascia delle RSA destinate a persone affette da processi demenziali.

Istanza cautelare

A sostegno della richiesta di sospensione, la società ha rappresentato che la ASL di Pescara avrebbe sospeso, dal mese di agosto 2017, i pagamenti in favore della struttura, non essendo chiari i criteri per la valorizzazione economica delle prestazioni.

Rilevanza della sentenza del 2022

Il Ministero della salute ha trasmesso la relazione istruttoria concludendo per l’accoglimento del ricorso. La Sezione ha tuttavia rilevato che la questione dell’inquadramento della struttura e della corretta applicazione delle tariffe per gli esercizi 2016 e 2017 era già stata esaminata in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza 7 luglio 2022, n. 5674.

La sentenza ha definitivamente accertato che la RSA Azzurra aveva svolto dal 2010 un servizio equiparabile a quello delle RSA Demenze, in precedenza denominato RSA Psicogeriatrica, e che il budget riconosciuto non corrispondeva alle caratteristiche delle prestazioni rese. Tale decisione costituisce il presupposto per verificare quali conseguenze amministrative siano state adottate dalla Regione Abruzzo.

Incombenti istruttori

La Sezione ha disposto che il Ministero della salute:

  • acquisisca dalla Regione Abruzzo informazioni sugli eventuali provvedimenti adottati dopo la sentenza n. 5674/2022;
  • verifichi se tali provvedimenti siano stati adottati in aderenza all’accertamento contenuto nella sentenza;
  • riferisca sull’eventuale permanenza dell’interesse della società alla decisione del ricorso straordinario;
  • comunichi la relazione istruttoria definitiva alla società ricorrente, assegnandole un congruo termine per eventuali osservazioni;
  • trasmetta successivamente alla Sezione la relazione, comprensiva delle deduzioni del Ministero sulle osservazioni della ricorrente.

Gli adempimenti devono essere completati entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.

Conclusioni

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere richiesto e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Non è stata quindi adottata una decisione definitiva sull’accoglimento o sul rigetto del ricorso, né è stata definita l’istanza cautelare. La fase successiva dovrà chiarire sia l’attuazione amministrativa della sentenza del 2022 sia l’eventuale permanenza dell’interesse della ricorrente alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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