Parere n. 1503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da F.I.M.M.G. – Federazione italiana medici di medicina generale – Sezione regionale del Veneto contro la Regione Veneto, l’Assessorato regionale alla sanità ed il direttore generale pro tempore dell’Area sanità e sociale della Regione per l’annullamento “all’art.6, prima parte, lett. c) e seconda parte, lett. a) e b), dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.1455 dell’8 ottobre 2018, pubblicata il 23 ottobre 2018, n.106, “Approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate: Ospedale di comunità e Unità abilitativa territoriale – d.lgs. n.502/1992 art.8-quinques e L.R. n.22/2002 art.17, comma 3”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle disposizioni dell’art. 6 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1455 dell’8 ottobre 2018, recante lo schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate
Esito
La questione giuridica
La ricorrente impugna le disposizioni che disciplinano il servizio di continuità assistenziale presso le strutture di ricovero intermedio accreditate, lamentando: l’assenza di un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali; la previsione dell’intervento del medico di continuità assistenziale entro 45 minuti dalla richiesta motivata dell’infermiere o del coordinatore infermieristico; l’attribuzione a tale personale della valutazione del tipo di intervento appropriato; la determinazione della remunerazione dell’assistenza diurna mediante una tariffa parametrata alle giornate di degenza e diversa da quella prevista per l’assistenza primaria; nonché l’affidamento del servizio notturno a soggetti privati accreditati anziché ai medici di medicina generale. Il primo motivo deduce violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, dell’art. 10 della legge regionale n. 23/2012 e dell’allegato A, paragrafo 3.1.3, della medesima legge regionale, oltre a eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. Il secondo motivo deduce eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento in relazione alla remunerazione e all’affidamento del servizio notturno.
Il parere
La Sezione non definisce il ricorso nel merito e sospende l’adozione del parere. Rileva d’ufficio la necessità di acquisire deduzioni sul possibile difetto di giurisdizione e sulla permanenza dell’interesse alla decisione. Dispone inoltre che il Ministero della salute, previa interlocuzione con la Regione Veneto e nel rispetto delle garanzie partecipative, riferisca sullo stato dell’arte, sugli esiti della trattativa in corso e sulla persistenza dell’interesse al ricorso. La relazione definitiva dovrà essere comunicata alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni entro un congruo termine; il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione la relazione, corredata dalle deduzioni sulle osservazioni della ricorrente e della Regione, entro 90 giorni dalla comunicazione del parere. Il procedimento è quindi rinviato a una successiva adunanza. Non vi è allo stato una decisione sui motivi di merito, benché la relazione ministeriale abbia ritenuto fondato il profilo relativo alla disciplina, attivazione, affidamento e organizzazione della continuità assistenziale, e infondati i profili concernenti il termine di 45 minuti e la tariffa dell’assistenza diurna.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La Sezione sollecita d’ufficio le parti e il Ministero competente a dedurre sulla possibile sussistenza di un difetto di giurisdizione, questione non definita nel parere interlocutorio.
Permanenza dell’interesse alla decisione
La Sezione chiede chiarimenti sulla permanenza dell’interesse della ricorrente alla decisione, anche alla luce della trattativa in corso e dell’evoluzione della disciplina oggetto di impugnazione.
Istruttoria sullo stato della trattativa
Il Ministero della salute deve compulsare la Regione Veneto, assicurare le garanzie partecipative e riferire sullo stato dell’arte e sugli esiti della trattativa in corso.
Garanzie partecipative e relazione definitiva
La relazione ministeriale dovrà essere comunicata all’associazione ricorrente per eventuali osservazioni; il Ministero dovrà trasmetterla alla Sezione entro 90 giorni, insieme alle deduzioni sulle osservazioni della ricorrente e della Regione Veneto.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
È richiamato dalla ricorrente quale base normativa della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e della continuità assistenziale.
art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
È invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità del coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei professionisti accreditati nella definizione degli accordi relativi alla continuità assistenziale.
artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
Secondo la ricorrente, individuano la continuità assistenziale tra le competenze dei medici di medicina generale e demandano agli accordi regionali l’organizzazione del relativo sistema.
art. 10 legge regionale Veneto n. 23/2012
È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dalla disciplina regionale impugnata.
allegato A, paragrafo 3.1.3, legge regionale Veneto n. 23/2012
È indicato dalla ricorrente quale ulteriore parametro normativo della censura.
deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1455 dell’8 ottobre 2018
Approva lo schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate; sono impugnate alcune disposizioni dell’art. 6 dell’allegato A.
deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1336 del 16 agosto 2017
È richiamata quale base della tariffa applicata all’assistenza diurna nelle strutture oggetto del ricorso.
art. 73 c.p.a.
È richiamato dalla Sezione, nei limiti della sua applicabilità al procedimento, per instaurare il contraddittorio su questioni rilevate d’ufficio e acquisire elementi istruttori.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando emergano d’ufficio dubbi sul difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato deve consentire alle parti e all’amministrazione competente di dedurre sul punto prima di definire l’affare.
- La permanenza dell’interesse alla decisione deve essere verificata anche alla luce delle sopravvenienze, delle trattative amministrative in corso e dell’eventuale modifica o superamento della disciplina impugnata.
- Quando la decisione del ricorso dipenda da informazioni aggiornate sullo stato della disciplina o su trattative amministrative sopravvenute, la Sezione può sospendere l’adozione del parere e disporre un’integrazione istruttoria, assicurando la partecipazione della parte ricorrente agli esiti dell’istruttoria.
- La sospensione dell’adozione del parere interlocutorio non comporta una decisione sui motivi di ricorso né consente di qualificare come definitivo il giudizio espresso dall’amministrazione nella relazione istruttoria.
Ricorso straordinario sulla continuità assistenziale nelle strutture intermedie
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto dalla F.I.M.M.G. – Sezione regionale del Veneto contro alcune disposizioni dell’art. 6 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1455 dell’8 ottobre 2018, recante lo schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate, tra cui gli ospedali di comunità e le unità abilitative territoriali.
Premesse e disciplina contestata
La Regione Veneto ha disciplinato il servizio di continuità assistenziale presso le strutture intermedie prevedendo l’intervento del medico entro 45 minuti dalla richiesta motivata dell’infermiere o del coordinatore infermieristico della struttura. La disciplina ha inoltre previsto un sistema di remunerazione dell’assistenza diurna parametrato alle giornate di degenza, sulla base della tariffa già riferita all’assistenza medica nelle strutture residenziali, e ha contemplato l’affidamento del servizio notturno a soggetti privati accreditati.
La ricorrente ha dedotto che l’adozione dello schema tipo sarebbe avvenuta senza un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.
Motivi del ricorso
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 8 e dell’art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 62 e 67 dell’Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, dell’art. 10 della legge regionale n. 23/2012 e dell’allegato A, paragrafo 3.1.3, della medesima legge regionale, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto.
Secondo la ricorrente, la continuità assistenziale rientra nelle competenze dei medici di medicina generale e la sua organizzazione dovrebbe essere definita mediante accordi regionali, con il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative. La previsione dell’intervento entro 45 minuti sarebbe inoltre incompatibile con le funzioni della guardia medica, con le caratteristiche delle strutture intermedie e con la distribuzione territoriale del servizio. Sarebbe illegittimo anche attribuire all’infermiere o al coordinatore infermieristico la valutazione del tipo di intervento appropriato, trattandosi di una valutazione riconducibile alle competenze mediche.
Il secondo motivo denuncia manifesta irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento nella determinazione della remunerazione. La ricorrente confronta la tariffa parametrata alle giornate di degenza con quella prevista per l’assistenza primaria, fissata in euro 110,00 per paziente, sostenendo che il servizio di continuità assistenziale dovrebbe essere coordinato in modo uniforme con l’assistenza primaria anche sul piano economico. È inoltre contestato l’affidamento del servizio notturno a soggetti diversi dai medici di medicina generale.
Valutazioni contenute nella relazione ministeriale
Il Ministero della salute ha ritenuto fondato il profilo relativo all’utilizzo, all’attivazione, all’affidamento e all’organizzazione della continuità assistenziale, sostenendo che tali aspetti avrebbero dovuto essere disciplinati nell’ambito di accordi collettivi decentrati di livello regionale.
Il Ministero ha invece ritenuto infondato il motivo concernente il termine di 45 minuti, qualificandolo come meramente indicativo in quanto il provvedimento non prevede una sanzione per il mancato rispetto. È stato ritenuto infondato anche il motivo relativo alla tariffa dell’assistenza diurna, in ragione della diversità dei bisogni assistenziali posti a confronto.
Questioni rilevate d’ufficio dalla Sezione
La Sezione non ha definito il merito del ricorso. Ai sensi dell’art. 73 c.p.a., nei limiti della sua applicabilità al procedimento, ha invitato l’associazione ricorrente, le amministrazioni resistenti e il Ministero competente a presentare deduzioni sul possibile difetto di giurisdizione e sulla permanenza dell’interesse alla decisione.
La Sezione ha inoltre disposto un’integrazione istruttoria, chiedendo al Ministero della salute di interpellare la Regione Veneto e di riferire:
- sullo stato attuale della disciplina e della relativa applicazione;
- sugli esiti della trattativa in corso;
- sulla persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione.
Garanzie partecipative e rinvio
La relazione ministeriale definitiva dovrà essere comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un congruo termine per formulare osservazioni. Il Ministero dovrà quindi trasmettere alla Sezione, entro 90 giorni dalla comunicazione del parere, la relazione corredata dalle deduzioni sulle osservazioni della ricorrente e della Regione Veneto.
Esito
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere richiesto e rinviato la trattazione dell’affare a una successiva adunanza. Il parere ha quindi natura interlocutoria: non contiene né accoglimento né rigetto del ricorso e non definisce le questioni di merito relative all’organizzazione della continuità assistenziale, alla previsione del termine di 45 minuti, alla remunerazione dell’assistenza diurna o all’affidamento del servizio notturno.
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