Parere n. 1499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza cautelare, proposto con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-, il Consiglio comunale di -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale di -OMISSIS- e di consigliere comunale per l’annullamento delle seguenti delibere del Consiglio comunale: a) n. 69 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale; b) n. 70 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/2000 per ottemperare alla sentenza del -OMISSIS- n. 620/2023; c) n. 71 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga ex art. 14 del d.P.R. 308/01 ai sensi dell'art. 4 delle N.T.A. del P.R.G. vigente per demolizione e ricostruzione di una cabina ENEL; d) n. 72 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di autorizzazione Piano di pubblicità in deroga ai sensi del regolamento di arredo urbano di cui alla D.C.C. n. 21 del 08/04/2014 - PE 192/68; e) n. 73 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di approvazione modifiche al regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro storico e all'art. 8 del regolamento arredo urbano; f) n. 75 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; g) n. 76 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia edilizia dal d.P.R. 380 del 6/6/6/2001 e dalla legge regionale n. 15 dell'11/8/2008; h) n. 74 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 recante disposizione di efficacia della variante urbanistica adottata con DCC n. 62 del 22.12.2020 ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. 327/2001 e dell'art. 50 bis della 1.r. n. 38/1999 relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema di raccolta acque chiare in località -OMISSIS- e adeguamento del sistema di raccolta acque chiare in località -OMISSIS- e dichiarazione di pubblica utilità; i) n. 77 del 12 dicembre 2023 pubblicata sull'albo pretorio dal 29 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 di approvazione: a) mozione prot. 56515 del 17/11/2023 - Svincolo autostradale in -OMISSIS-. Senza nome; b) mozione prot. 57430 del 23/11/2023 - Azioni urgenti di contrasto alle violenze sulle donne - -OMISSIS-. Senza nome; c) mozione prot. 59708 del 5/12/2023 - Piano governativo per il dimensionamento e l'accorpamento degli istituti scolastici. Senza nome.; c) interrogazione prot. 57240 del 22/11/2023 - Misure di contenimento e prospettiva per una movida sostenibile --OMISSIS-. Senza nome; d) interrogazione prot. 57240 bis del 22/11/2023 - Parità di accesso della cittadinanza alla comunicazione politica --OMISSIS-. l) della nota dell'8 gennaio 2024 con la quale il Presidente del Consiglio comunale di -OMISSIS- rigettava la richiesta di annullamento in via di autotutela delle delibere di Consiglio comunale; m) ogni altro atto e/o comportamento presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di deliberazioni del Consiglio comunale del 12 dicembre 2023, della nota di rigetto dell’autotutela e degli atti connessi
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, nominata consigliera comunale in surroga di un consigliere dimissionario, ha impugnato numerose deliberazioni adottate nella seduta consiliare del 12 dicembre 2023, nonché la successiva nota con cui il Presidente del Consiglio comunale ha rigettato la richiesta di annullamento o revoca in autotutela. Ha dedotto di essere stata convocata senza poter accedere tempestivamente alla documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, nonostante avesse richiesto la password temporanea per l’accesso al portale comunale. In seduta ha chiesto il rinvio dei lavori, deducendo di non disporre della documentazione necessaria per l’esercizio consapevole delle funzioni consiliari; la richiesta è stata respinta ed ella ha abbandonato l’aula. I motivi dedotti riguardano la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 43 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 21 dello statuto comunale e dell’art. 4 del regolamento del Consiglio comunale, nonché l’eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità della motivazione e difetto di istruttoria. Il Ministero dell’interno ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessata la carica di consigliera, e ha comunque concluso per l’infondatezza del ricorso e dell’istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso né in rito né nel merito, ritenendo l’affare non ancora maturo per la decisione. Ha disposto un supplemento istruttorio, da acquisire tramite il Ministero dell’interno presso il Comune, riguardante: la nota del 7 dicembre 2023, prot. 60252, richiamata nelle premesse della deliberazione n. 68 del 12 dicembre 2023 di convalida della ricorrente; l’incidenza del voto della ricorrente sull’esito delle votazioni, verificando se la sua partecipazione con voto contrario o astensione avrebbe lasciato invariato l’esito delle singole deliberazioni; eventuali disposizioni regolamentari comunali sulle prerogative dei consiglieri comunali surroganti e indicazioni ministeriali in materia. Il Ministero dovrà trasmettere la relazione aggiuntiva entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, previa trasmissione alla ricorrente e concessione di almeno 20 giorni per controdedurre. Il Collegio ha sospeso l’adozione del parere, precisando che, in caso di mancato riscontro, l’affare sarà deciso allo stato degli atti.
Osservazioni
Supplemento istruttorio sulla convalida della ricorrente
Deve essere acquisita la nota del 7 dicembre 2023, prot. 60252, richiamata nelle premesse della deliberazione n. 68 del 12 dicembre 2023 di convalida della ricorrente.
Incidenza del voto della ricorrente
Deve essere verificato se, qualora la ricorrente avesse partecipato alle votazioni sulle proposte deliberative del 12 dicembre 2023 esprimendo voto contrario o astenendosi, l’esito delle votazioni sarebbe rimasto invariato. L’accertamento è rilevante ai fini della valutazione dell’interesse e degli effetti dell’eventuale illegittimità dedotta.
Prerogative dei consiglieri comunali surroganti
Devono essere acquisite eventuali disposizioni regolamentari del Comune riguardanti le prerogative dei consiglieri comunali surroganti, nonché eventuali indicazioni ministeriali emanate in materia.
Contraddittorio sul supplemento istruttorio
La relazione aggiuntiva del Ministero deve essere previamente trasmessa alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
art. 43 d.lgs. 267/2000
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del diritto dei consiglieri comunali di ottenere le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure relative al corretto esercizio dell’azione amministrativa.
art. 21-nonies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di annullamento d’ufficio delle deliberazioni.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di revoca delle deliberazioni.
art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000
Richiamato quale base normativa della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio per l’ottemperanza a una sentenza.
art. 14 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla deliberazione di autorizzazione al rilascio di un permesso di costruire in deroga.
art. 19, comma 2, d.P.R. 327/2001
Richiamato in relazione alla deliberazione concernente l’efficacia di una variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dall’accertamento di fatti rilevanti non sufficientemente documentati, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre un supplemento istruttorio, riservando ogni decisione in rito e nel merito.
- La verifica dell’incidenza che la partecipazione del ricorrente avrebbe avuto sull’esito delle votazioni costituisce un elemento istruttorio rilevante nei contenziosi relativi all’esercizio delle funzioni di consigliere comunale e alla dedotta lesione delle prerogative consiliari.
- Quando il supplemento istruttorio è disposto nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, gli elementi acquisiti devono essere trasmessi al ricorrente per consentire il contraddittorio, con assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni.
- La cessazione dalla carica di consigliere comunale può porre una questione di sopravvenuta carenza di interesse, ma tale questione può essere lasciata impregiudicata quando siano necessari ulteriori accertamenti fattuali prima della decisione.
Impugnazione di deliberazioni consiliari e tutela delle prerogative della consigliera comunale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una consigliera comunale subentrata in surroga contro il Comune, il Consiglio comunale e il Presidente del Consiglio comunale. Sono state impugnate numerose deliberazioni adottate nella seduta del 12 dicembre 2023, oltre alla nota dell’8 gennaio 2024 con cui è stata respinta la richiesta di annullamento o revoca in autotutela.
Premesse e vicenda procedimentale
La ricorrente era stata nominata consigliera comunale in surroga di un consigliere dimissionario. Prima della seduta consiliare aveva chiesto di poter accedere alla documentazione relativa ai numerosi punti all’ordine del giorno, domandando la password temporanea per l’accesso al portale web comunale. Secondo quanto dedotto, la richiesta non aveva ricevuto riscontro.
Durante la seduta, la ricorrente ha sollevato una questione preliminare e pregiudiziale, chiedendo il rinvio dei lavori per non avere avuto preventiva disponibilità della documentazione necessaria a esaminare gli argomenti e a partecipare consapevolmente alle votazioni. La richiesta è stata respinta e la ricorrente ha lasciato l’aula.
Successivamente ha chiesto l’annullamento o la revoca delle deliberazioni, sostenendo che la mancata disponibilità della documentazione avesse leso le sue prerogative di consigliera comunale e il diritto all’ufficio.
Atti impugnati
Il ricorso riguarda deliberazioni concernenti, tra l’altro:
- l’approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale;
- il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000;
- il rilascio di un permesso di costruire in deroga per la demolizione e ricostruzione di una cabina elettrica;
- l’autorizzazione di un piano di pubblicità in deroga;
- modifiche a regolamenti comunali in materia di qualità urbana, centro storico e arredo urbano;
- modifiche al regolamento sul canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati;
- l’approvazione del regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie e sulle somme dovute a titolo di oblazione in materia edilizia;
- l’efficacia di una variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità per opere relative al sistema di raccolta delle acque;
- mozioni e interrogazioni consiliari su infrastrutture, violenza contro le donne, dimensionamento scolastico, movida e comunicazione politica.
È stata inoltre impugnata la nota con cui il Presidente del Consiglio comunale ha rigettato la richiesta di autotutela, nonché ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 43 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 21 dello statuto comunale e dell’art. 4 del regolamento del Consiglio comunale. Ha inoltre lamentato eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità della motivazione e difetto di istruttoria.
La tesi centrale è che la mancata messa a disposizione della documentazione avrebbe impedito l’esercizio effettivo delle funzioni consiliari, in violazione del diritto dei consiglieri di ottenere dagli uffici comunali le notizie, i documenti e le informazioni utili all’espletamento del mandato.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero dell’interno, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune, delle memorie della ricorrente e delle difese del controinteressato, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non rivestirebbe più la carica di consigliera comunale. In subordine, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e dell’istanza cautelare.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. Non ha quindi esaminato definitivamente né l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse né le censure di merito.
Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi:
- la nota del 7 dicembre 2023, prot. 60252, richiamata nella deliberazione n. 68 del 12 dicembre 2023 di convalida della ricorrente;
- l’incidenza concreta che la partecipazione della ricorrente avrebbe avuto sulle votazioni, verificando se un voto contrario o un’astensione avrebbero comunque lasciato invariato l’esito delle singole deliberazioni;
- le eventuali disposizioni regolamentari comunali sulle prerogative dei consiglieri comunali surroganti;
- le eventuali indicazioni ministeriali emanate sul medesimo tema.
L’istruttoria è stata demandata al Ministero dell’interno, che dovrà acquisire gli elementi dal Comune e trasmettere una relazione aggiuntiva entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per presentare controdeduzioni.
Esito interlocutorio
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. In particolare, non è stata ancora definita la questione relativa alla permanenza dell’interesse a ricorrere dopo la cessazione dalla carica, né è stata valutata la fondatezza delle doglianze riguardanti l’accesso alla documentazione consiliare e la validità delle deliberazioni impugnate.
Il Collegio ha precisato che, in caso di mancato riscontro nei termini assegnati, l’affare sarà deciso allo stato degli atti.
Protezione dei dati personali
Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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