Parere n. 1502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Anaao-Assomed Associazione sindacale medici dirigenti del Veneto contro la Regione Veneto per l’annullamento: i) della delibera di Giunta regionale n.1455 dell’8 ottobre 2018 (pubblicata sul BUR n.16 del 23 ottobre 2018) ad oggetto “Approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate: Ospedale di comunità e Unità riabilitativa territoriale – d.lgs. n.502/1992 art.8-quinques e l. r. n.22/02 art.17 comma 3”; ii) dell’allegato A alla prefata delibera recante “Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda ULSS e gli erogatori di prestazioni di cure intermedie nell’ambito dell’Ospedale di comunità e dell’Unione riabilitativa territoriale”, limitatamente all’art.6, lett. c).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1455 dell’8 ottobre 2018 e dell’art. 6, lett. c), dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate
Esito
La questione giuridica
L’associazione ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale e il relativo schema contrattuale nella parte in cui prevede che le strutture intermedie collocate all’interno di un ospedale o di una casa di cura non possano utilizzare il servizio di continuità assistenziale, dovendo organizzare autonomamente l’assistenza notturna e festiva. Sono stati dedotti tre motivi: violazione dell’art. 16 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale ed eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta; violazione dell’art. 9 del medesimo CCNL e della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2464 del 1° agosto 2006. La ricorrente sostiene che il modello organizzativo imponga ai medici ospedalieri di prestare servizio presso strutture territoriali, con aggravio di lavoro e responsabilità, in contrasto con i criteri contrattuali di organizzazione della guardia medica, con l’appropriatezza delle cure e con lo schema d’intesa Stato-Regioni del 10 maggio 2018. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, richiamando anche l’intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2020, secondo cui l’assistenza notturna può essere garantita da medici operanti nella struttura, anche ospedaliera, presso cui è situato l’Ospedale di comunità. La Sezione ha rilevato d’ufficio la necessità di acquisire deduzioni sul difetto di giurisdizione e sulla permanenza dell’interesse alla decisione, nonché informazioni aggiornate sullo stato della trattativa in corso e sulla persistenza dell’interesse al ricorso.
Il parere
La Sezione non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha disposto, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., nei limiti della sua applicabilità al procedimento, che la parte ricorrente, la Regione Veneto e il Ministero della salute deducano sul possibile difetto di giurisdizione e sulla permanenza dell’interesse alla decisione. Ha inoltre incaricato il Ministero della salute, previa interlocuzione con la Regione Veneto e nel rispetto delle garanzie partecipative, di riferire sullo stato dell’arte, sugli esiti della trattativa in corso e sulla persistenza dell’interesse. La relazione definitiva dovrà essere comunicata all’associazione ricorrente, che potrà presentare osservazioni entro un congruo termine; il Ministero dovrà quindi trasmettere la relazione alla Sezione entro novanta giorni dalla comunicazione del parere, corredandola delle deduzioni sulle eventuali osservazioni della ricorrente e della Regione. L’adozione del parere è stata sospesa e la trattazione rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
La Sezione ha rilevato d’ufficio la necessità che l’associazione ricorrente, la Regione Veneto e il Ministero della salute formulino deduzioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione sulla controversia.
Permanenza dell’interesse alla decisione
Le parti e il Ministero sono state invitate a dedurre sulla permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso, anche alla luce dell’evoluzione normativa e organizzativa intervenuta dopo l’adozione degli atti impugnati.
Istruttoria sullo stato della controversia
Il Ministero della salute dovrà acquisire le informazioni dalla Regione Veneto, riferire sullo stato dell’arte e sugli esiti della trattativa in corso e verificare la persistenza dell’interesse al ricorso.
Garanzie partecipative
La relazione ministeriale definitiva dovrà essere partecipata all’associazione ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un congruo termine per eventuali osservazioni; il Ministero dovrà poi dedurre sulle osservazioni formulate dalla ricorrente e dalla Regione Veneto.
Norme richiamate
art. 16 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del SSN del 3 novembre 2005
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all’art. 6, comma 1, lett. B), mediante: a) dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere che l’organizzazione dell’assistenza notturna nelle strutture intermedie mediante medici ospedalieri sarebbe incompatibile con i criteri contrattuali di organizzazione della guardia medica; il parere interlocutorio non assume una posizione definitiva sul punto.
art. 9 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del SSN del 3 novembre 2005
Le Regioni, ferma restando l’autonomia contrattuale delle aziende e degli enti, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso contratto.
La ricorrente invoca la disposizione per contestare il potere regionale di disciplinare l’organizzazione del servizio; la Sezione non ha ancora deciso la relativa censura.
art. 73 c.p.a.
La Sezione lo richiama quale base per invitare le parti a dedurre d’ufficio sulle questioni del difetto di giurisdizione e della permanenza dell’interesse alla decisione, nei limiti della sua applicabilità al procedimento consultivo.
d.P.R. 1199/1971
È la fonte del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale è stato richiesto il parere della Sezione; il testo non richiama uno specifico articolo.
art. 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016
È richiamato quale fondamento dello schema d’intesa sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi dell’Ospedale di comunità.
Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2020
L’assistenza notturna può essere garantita anche dai medici della continuità assistenziale, in rapporto a specifici accordi locali, oppure da medici operanti nella struttura anche ospedaliera in cui l’Ospedale di comunità è situato.
Le amministrazioni la richiamano per sostenere la legittimità dell’impiego di medici operanti nella struttura ospedaliera presso cui è collocato l’Ospedale di comunità; il parere interlocutorio non risolve la questione.
d.lgs. 502/1992, art. 8-quinquies
È richiamato nell’oggetto della deliberazione regionale quale fonte relativa agli accordi contrattuali con gli erogatori di prestazioni sanitarie.
l.r. Veneto n. 22/2002, art. 17, comma 3
È richiamato nell’oggetto della deliberazione regionale quale ulteriore fondamento normativo dello schema tipo di accordo contrattuale.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, qualora emergano d’ufficio dubbi sulla giurisdizione o sulla permanenza dell’interesse alla decisione, la Sezione consultiva può sospendere l’adozione del parere e instaurare un contraddittorio su tali questioni prima di definire il ricorso.
- Quando l’oggetto della controversia riguarda un assetto organizzativo destinato a produrre effetti nel tempo e risultano intervenuti sviluppi normativi, organizzativi o negoziali, la permanenza dell’interesse alla decisione deve essere verificata alla luce dello stato attuale della situazione controversa.
- L’acquisizione di informazioni aggiornate da parte dell’amministrazione referente deve avvenire nel rispetto delle garanzie partecipative: la relazione istruttoria definitiva deve essere comunicata al ricorrente, che deve poter formulare osservazioni prima della trasmissione conclusiva alla Sezione.
- La sospensione dell’adozione del parere interlocutorio non comporta una decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che restano impregiudicati fino alla successiva trattazione.
Impugnazione dell’organizzazione dell’assistenza negli Ospedali di comunità
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’associazione sindacale rappresentativa dei medici dirigenti del Veneto contro la Regione Veneto, per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 1455 dell’8 ottobre 2018 e dell’art. 6, lett. c), dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate, comprendenti gli Ospedali di comunità e le Unità riabilitative territoriali.
La disposizione contestata prevede che, quando la struttura intermedia sia collocata all’interno di un ospedale o di una casa di cura, essa non possa beneficiare del servizio di continuità assistenziale e debba organizzare autonomamente l’assistenza notturna e festiva.
Motivi dedotti dall’associazione ricorrente
L’associazione ha sostenuto che il modello organizzativo regionale:
- violi l’art. 16 del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del SSN ed ecceda il potere per sviamento;
- sia affetto da contraddittorietà e illogicità manifesta;
- violi l’art. 9 del CCNL e la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2464 del 1° agosto 2006.
Secondo la ricorrente, l’organizzazione dell’assistenza presso la struttura intermedia mediante medici ospedalieri determinerebbe un indebito aggravio di lavoro e responsabilità per i dirigenti medici, distogliendoli dall’assistenza ai pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri. La soluzione sarebbe inoltre incompatibile con i criteri di omogeneità previsti dal contratto collettivo e con il principio di appropriatezza delle cure.
La ricorrente ha richiamato anche lo schema d’intesa Stato-Regioni del 10 maggio 2018 sui requisiti degli Ospedali di comunità, secondo cui le strutture, pur potendo essere collocate in sedi ospedaliere, restano riconducibili all’assistenza territoriale e, nelle ore notturne e nei giorni festivi, devono poter utilizzare il servizio di continuità assistenziale o, in presenza di accordi locali, medici dipendenti o convenzionati con il SSN.
Posizione delle amministrazioni
Il Ministero della salute, facendo proprie le conclusioni della Regione Veneto, ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo le amministrazioni, lo schema tipo non imporrebbe il ricorso alla guardia medica ospedaliera, ma si limiterebbe a escludere l’utilizzo del servizio di continuità assistenziale nelle strutture intermedie accreditate.
Le amministrazioni hanno inoltre sostenuto che l’art. 16 del CCNL non vieti espressamente l’impiego della guardia medica ospedaliera nei servizi territoriali e che tale soluzione possa garantire l’assistenza ai pazienti degli Ospedali di comunità in modo più rapido e appropriato.
A sostegno di questa lettura è stata richiamata l’intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2020, recepita dalla Regione Veneto con la deliberazione n. 776 del 27 giugno 2023, secondo cui l’assistenza notturna può essere assicurata dalla continuità assistenziale, sulla base di specifici accordi locali, oppure da medici operanti nella struttura, anche ospedaliera, presso cui è situato l’Ospedale di comunità. Le amministrazioni hanno anche osservato che lo schema d’intesa del 10 maggio 2018, invocato dalla ricorrente, sarebbe rimasto una mera bozza non vincolante.
Questioni rilevate d’ufficio
La Sezione non ha esaminato nel merito le censure. Ai sensi dell’art. 73 c.p.a., nei limiti della sua applicabilità al procedimento, ha invitato l’associazione ricorrente, la Regione Veneto e il Ministero della salute a dedurre su due questioni preliminari:
- il possibile difetto di giurisdizione;
- la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
La necessità di verificare l’interesse attuale è stata valutata anche in relazione agli sviluppi successivi all’adozione della deliberazione impugnata, tra cui l’intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2020, la deliberazione regionale n. 776 del 27 giugno 2023 e la trattativa in corso menzionata nel parere.
Istruttoria disposta
Il Ministero della salute dovrà acquisire dalla Regione Veneto le informazioni necessarie e riferire:
- sullo stato attuale della questione;
- sugli esiti della trattativa in corso;
- sulla persistenza dell’interesse alla decisione.
La relazione definitiva dovrà essere predisposta dopo aver assicurato le garanzie partecipative, comunicata all’associazione ricorrente e trasmessa alla Sezione entro novanta giorni dalla comunicazione del parere. La ricorrente dovrà poter presentare osservazioni entro un congruo termine; il Ministero dovrà poi replicare alle eventuali osservazioni della ricorrente e della Regione Veneto.
Esito interlocutorio
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere richiesto e rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Il parere non contiene quindi alcuna decisione sulla fondatezza dei tre motivi di ricorso né sull’annullamento degli atti regionali impugnati. La questione resterà impregiudicata fino alla conclusione dell’istruttoria e alla successiva valutazione della giurisdizione e dell’interesse attuale alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 11 ago 2026Parere n. 1498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 ago 2026Parere n. 1499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 ago 2026Parere n. 1500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 ago 2026Parere n. 1503/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 ago 2026Parere n. 1504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 ago 2026Parere n. 1505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →