Parere n. 1500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalle signore Raffaella Abate ed Angela Frisi contro l’Azienda sanitaria locale di Matera, Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, l’Azienda sanitaria locale di Potenza e nei confronti della Regione Basilicata per l’annullamento: a) della delibera n. 862 del 15/12/2022 dell'Azienda sanitaria locale di Matera di indizione di concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 12 posti di collaboratore professionale tecnico- ostetrica per l'Azienda sanitaria locale di Matera, l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e per l'Azienda sanitaria di Potenza nella parte in cui non vengono scomputati dai posti da mettere a concorso quelli che possono esser coperti mediante scorrimento graduatorie di stabilizzazione per il medesimo profilo; b) del relativo bando di concorso nella parte in cui risulta lesivo degli interessi delle ricorrenti; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale per quanto lesivo dell'interesse delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera dell'Azienda sanitaria locale di Matera n. 862 del 15 dicembre 2022 e del relativo bando di concorso unico regionale per 12 posti di ostetrica, nella parte relativa ai posti assegnati all'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e non scomputati in favore dello scorrimento della graduatoria di stabilizzazione
Esito
La questione giuridica
Le ricorrenti, partecipanti alla procedura di stabilizzazione del personale precario prevista dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, hanno impugnato l'indizione di un concorso unico regionale per posti di ostetrica, sostenendo che una parte dei posti avrebbe dovuto essere coperta mediante scorrimento della graduatoria di stabilizzazione approvata dall'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. Le censure riguardano la violazione della disciplina sulle assunzioni dall'interno e sulla stabilizzazione del personale precario, della programmazione triennale del fabbisogno, della normativa regionale, dell'art. 97 Cost. e degli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale. La controversia richiede, in particolare, di verificare se l'Azienda ospedaliera avesse effettivamente esaurito la quota di posti destinabile alle assunzioni dall'interno nel biennio 2022-2023 e se, conseguentemente, i posti messi a concorso dovessero essere ridotti per consentire l'assunzione delle candidate utilmente collocate nella graduatoria di stabilizzazione. È inoltre controversa la sopravvenuta carenza di interesse, poiché entrambe le ricorrenti sono state successivamente assunte a tempo indeterminato, sebbene presso aziende sanitarie diverse da quella originariamente interessata.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Ha ritenuto l'affare non ancora maturo per la decisione, poiché occorre acquisire il definitivo avviso del Ministero della salute sulle contestazioni formulate dall'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza rispetto alla relazione ministeriale e sulla sopravvenuta carenza di interesse conseguente alle assunzioni intervenute nel 2024. Il Ministero dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa con puntuali controdeduzioni alla memoria dell'Azienda ospedaliera. La relazione dovrà essere previamente comunicata alle parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni. Ogni questione in rito e nel merito è stata espressamente riservata. In caso di ingiustificato inadempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Maturità del ricorso
Il ricorso non è stato ritenuto maturo per la decisione, in quanto permane l'esigenza di chiarire la corretta quantificazione dei posti di ostetrica destinabili alle procedure di stabilizzazione e di valutare gli effetti delle successive assunzioni delle ricorrenti sull'interesse alla decisione.
Istruttoria a carico del Ministero della salute
Il Ministero della salute deve trasmettere entro 60 giorni una relazione integrativa contenente puntuali controdeduzioni alle repliche dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, con specifico riferimento alla quantificazione del fabbisogno e alla quota di assunzioni dall'interno.
Contraddittorio sulle risultanze istruttorie
La relazione integrativa deve essere previamente partecipata alle parti, alle quali deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni.
Sopravvenuta carenza di interesse
La questione della sopravvenuta carenza di interesse deve essere riesaminata alla luce delle assunzioni a tempo indeterminato delle ricorrenti nel 2024, della completa utilizzazione della graduatoria di stabilizzazione e delle deduzioni con cui le ricorrenti hanno dichiarato di conservare interesse alla decisione anche per profili risarcitori e di rimborso delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lettera b), l. n. 234/2021
È indicato quale base normativa della procedura di stabilizzazione alla quale hanno partecipato le ricorrenti.
art. 35, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dalle ricorrenti e dall'Azienda ospedaliera in relazione alla quota di posti destinabile alle assunzioni dall'interno e al rapporto tra stabilizzazione e accesso dall'esterno.
art. 36, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato tra le disposizioni che le ricorrenti assumono violate nella disciplina del reclutamento del personale.
art. 20, d.lgs. n. 75/2017
È richiamato quale fonte della disciplina delle procedure di stabilizzazione del personale precario.
art. 97 Cost.
È invocato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e accesso al pubblico impiego.
artt. 1 e 3, l. n. 241/1990
Sono richiamati con riguardo ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione.
artt. 7, 8, 9, 10 e 11, l. n. 241/1990
Sono richiamati per la dedotta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
art. 4, commi 1 e 3, l.r. Basilicata n. 39/2001
È richiamato quale disposizione regionale asseritamente violata nella gestione e nel coordinamento del reclutamento del personale del servizio sanitario regionale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la definizione del merito dipende dalla corretta ricostruzione di dati di programmazione del fabbisogno e di quote assunzionali contestati tra le parti, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio prima di pronunciarsi sulle censure.
- La sopravvenuta assunzione del ricorrente non determina automaticamente la cessazione dell'interesse alla decisione, quando il ricorrente deduca il permanere di un interesse risarcitorio o di ulteriori pretese patrimoniali connesse all'illegittimità dell'azione amministrativa.
- Quando il supplemento istruttorio può incidere sulla posizione delle parti, la relazione acquisita deve essere previamente partecipata alle stesse, con assegnazione di un termine congruo per eventuali osservazioni, a garanzia del contraddittorio procedimentale.
- In presenza di un inadempimento ingiustificato agli incombenti istruttori disposti nel procedimento per ricorso straordinario, l'affare può essere deciso sulla base della documentazione già acquisita.
Ricorso straordinario sull'indizione di un concorso regionale per ostetriche
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due candidate inserite nella graduatoria di stabilizzazione del personale precario con profilo di ostetrica, contro la delibera dell'Azienda sanitaria locale di Matera che ha indetto un concorso unico regionale per 12 posti, nonché contro il relativo bando. Il rilievo principale concerne i posti riferiti all'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, che le ricorrenti ritengono avrebbero dovuto essere coperti mediante scorrimento della graduatoria di stabilizzazione.
Vicenda procedimentale e graduatoria di stabilizzazione
Le ricorrenti avevano partecipato all'avviso pubblico di ricognizione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021.
Con deliberazione n. 1289 del 2 dicembre 2022, l'Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ha approvato le graduatorie per profilo professionale. Nella graduatoria relativa al profilo di ostetrica risultavano nove candidate; una ricorrente era collocata al terzo posto e l'altra al settimo.
La successiva deliberazione n. 1378/2022 ha individuato i posti da coprire con assunzioni a tempo indeterminato, tenendo conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024. Per il profilo di ostetrica, l'Azienda ha ritenuto esaurita per il 2022 la capienza del limite del 50 per cento destinato all'accesso dall'interno, individuando un posto residuo sull'annualità 2023 e procedendo alla stabilizzazione della candidata prima classificata.
Motivi del ricorso
Le ricorrenti hanno dedotto:
- la violazione della disciplina statale sulle assunzioni e sulla stabilizzazione del personale, inclusi l'art. 35, comma 3-bis, e l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017;
- la violazione della disciplina regionale e degli atti di programmazione del fabbisogno del personale;
- la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990;
- il difetto assoluto di motivazione;
- la violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento.
Secondo le ricorrenti, anche qualora fosse stato esaurito il limite del 50 per cento per le assunzioni dall'interno nell'annualità 2022, l'Azienda non avrebbe utilizzato integralmente la quota complessivamente disponibile con riferimento al profilo di ostetrica. Ne sarebbe derivato l'obbligo di dare priorità allo scorrimento della graduatoria di stabilizzazione, riducendo in misura corrispondente i posti da mettere a concorso.
Posizione del Ministero della salute
Nella relazione istruttoria, il Ministero della salute ha ritenuto fondato il ricorso, contestando la ricostruzione dell'Azienda ospedaliera. Secondo il Ministero, nel biennio 2022-2023 non sarebbe stata esaurita la quota di assunzioni dall'interno e i posti di ostetrica da ricoprire sarebbero stati 23. L'Azienda avrebbe quindi dovuto procedere almeno alla stabilizzazione delle candidate collocate al secondo e al terzo posto della graduatoria.
Poiché una delle ricorrenti era collocata al terzo posto, il Ministero ha concluso per l'illegittimità parziale dell'indizione del concorso, ritenendo che la relativa posizione avrebbe dovuto essere scomputata dal numero dei posti messi a bando.
Replica dell'Azienda ospedaliera
L'Azienda ospedaliera ha contestato le conclusioni ministeriali, sostenendo che il fabbisogno complessivo del biennio 2022-2023 fosse pari a 17 ostetriche e non a 23. La differenza sarebbe dipesa dallo slittamento al 2023 di sei unità non coperte nel 2022.
L'Azienda ha affermato che i 17 posti considerati nel biennio erano stati destinati al reclutamento dall'interno, nelle diverse modalità previste dall'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, mentre i posti residui dovevano essere riservati all'accesso dall'esterno mediante il concorso unico regionale. Ha inoltre riferito che l'indicazione dei posti da mettere a concorso risaliva al maggio 2021, successivamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 4 febbraio 2021.
Sopravvenute assunzioni e interesse alla decisione
L'Azienda ha eccepito la cessazione della materia del contendere, evidenziando che nel 2024 la candidata prima classificata nella graduatoria unica regionale era stata assunta e che entrambe le ricorrenti erano state successivamente assunte a tempo indeterminato presso aziende sanitarie provinciali diverse da quella originariamente interessata.
Una delle ricorrenti era stata assunta dall'Azienda sanitaria provinciale di Potenza il 1° aprile 2024; una successiva procedura di mobilità compensativa verso l'Azienda ospedaliera San Carlo non si era perfezionata per rinuncia della stessa interessata. L'altra ricorrente era stata assunta dall'Azienda sanitaria provinciale di Matera il 1° luglio 2024.
L'Azienda ha inoltre comunicato che la graduatoria unica di stabilizzazione per il profilo di ostetrica era stata completamente utilizzata e che, a suo avviso, si erano realizzate sia le aspettative delle ricorrenti sia le esigenze di reclutamento delle aziende sanitarie.
Le ricorrenti hanno contestato la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando di voler conseguire una decisione anche in funzione di eventuali pretese risarcitorie e della ripetizione o del rimborso del contributo unificato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione non ha definito il ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire il definitivo avviso del Ministero della salute:
- sulle repliche dell'Azienda ospedaliera alla relazione ministeriale;
- sulla corretta quantificazione dei posti di ostetrica e della quota destinabile alle stabilizzazioni;
- sulla sopravvenuta carenza di interesse conseguente alle assunzioni intervenute nel 2024;
- sulle deduzioni delle ricorrenti relative al permanere dell'interesse risarcitorio e patrimoniale.
Il Consiglio di Stato ha quindi riservato ogni questione in rito e nel merito e ha disposto un supplemento istruttorio.
Incombenti istruttori e conclusioni
Il Ministero della salute dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione integrativa con puntuali controdeduzioni alla memoria dell'Azienda ospedaliera trasmessa con nota del 6 dicembre 2024.
La relazione dovrà essere previamente comunicata alle parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, l'affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Il parere ha pertanto natura interlocutoria e non contiene una pronuncia conclusiva sull'ammissibilità, sull'interesse alla decisione o sulla fondatezza delle censure.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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