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Parere

Parere n. 1498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da Hotel Castello di Septe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Regione Abruzzo, e nei confronti di ECO.LAN. s.p.a., Provincia di Chieti e Comune di Lanciano, per l'annullamento del giudizio del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale della Regione Abruzzo n. 4066 del 9 novembre 2023, nonché di ogni altro atto conseguente, presupposto o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi inclusi il giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo n. 3991 del 31 agosto 2023, il giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo n. 4095 del 7 dicembre 2023 e la Determinazione della Regione Abruzzo n. DPC026/42 del 21 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202401501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei giudizi regionali di VIA relativi all’ampliamento della discarica di Cerratina mediante realizzazione di un quarto lotto e dell’autorizzazione integrata ambientale, in relazione al successivo PAUR non impugnato

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente, società alberghiera situata a circa 1.400 metri dalla discarica per rifiuti non pericolosi di Cerratina, ha impugnato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale n. 4066 del 9 novembre 2023, i giudizi interlocutori nn. 3991 e 4095 e l’AIA rilasciata con determinazione regionale n. DPC026/42 del 21 febbraio 2024. Ha dedotto: violazione dell’art. 6 della direttiva 2011/92/UE per inadeguatezza della pubblicità; violazione dell’art. 27-bis, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 per l’esclusione di modalità cartacee di presentazione delle osservazioni; mancato coinvolgimento del Comune di Mozzagrogna; difetto di istruttoria e motivazione su acque sotterranee, emissioni odorigene, stabilità della discarica e impatto paesaggistico. Sono state inoltre sollevate eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità, natura endoprocedimentale degli atti VIA, carenza di interesse e legittimazione per insussistenza della vicinitas, genericità delle censure sull’AIA e mancata impugnazione di una precedente AIA. Nel corso del procedimento è intervenuto il PAUR regionale n. DPC002/013 del 3 maggio 2024, non impugnato dalla ricorrente. La questione pregiudiziale esaminata dalla Sezione riguarda quindi la possibile improcedibilità sopravvenuta del ricorso per omessa impugnazione del PAUR.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito e ha reso un parere interlocutorio. Ha rilevato d’ufficio la necessità di approfondire se la mancata impugnazione del PAUR sopravvenuto abbia determinato la perdita dell’interesse a ricorrere. Secondo la Sezione, il PAUR costituisce il titolo autorizzatorio unico e omnicomprensivo previsto dall’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e comprende i singoli titoli abilitativi, sicché l’eventuale annullamento dei soli atti presupposti, ossia dei giudizi VIA e dell’AIA, non potrebbe travolgere il PAUR non impugnato. La sua mancata impugnazione entro i termini decadenziali potrebbe quindi rendere inutiliter data l’eventuale decisione favorevole e determinare l’improcedibilità sopravvenuta per difetto di interesse. La Sezione ha disposto che il MASE comunichi il parere interlocutorio a tutte le parti, assegnando almeno trenta giorni per memorie e osservazioni limitate alla questione pregiudiziale, e che successivamente il Ministero trasmetta una posizione conclusiva motivata insieme agli atti. Sono rimasti impregiudicati tutti gli altri profili processuali e di merito, comprese le eccezioni preliminari delle parti intimate.

Osservazioni

Possibile improcedibilità per omessa impugnazione del PAUR

Il PAUR sopravvenuto potrebbe costituire il titolo autorizzatorio unico e omnicomprensivo dell’intervento. Poiché non è stato impugnato, l’eventuale annullamento dei soli giudizi VIA e dell’AIA potrebbe non produrre alcuna utilità pratica per la ricorrente, con conseguente possibile sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso.

Contraddittorio sulla questione pregiudiziale

Il MASE deve comunicare il parere interlocutorio a tutte le parti e assegnare un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, per il deposito di memorie e osservazioni limitate alla questione dell’omessa impugnazione del PAUR. Il Ministero dovrà quindi formulare una posizione conclusiva motivata e trasmetterla alla Sezione per il parere definitivo.

Norme richiamate

  • art. 27-bis, comma 4, d.lgs. n. 152/2006

    La disposizione è richiamata con riferimento alle modalità di pubblicità e di presentazione delle osservazioni del pubblico nel procedimento autorizzatorio ambientale; la Sezione non decide tali censure nel parere interlocutorio.

  • art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006

    Il PAUR è considerato il titolo autorizzatorio unico e omnicomprensivo che comprende i singoli titoli abilitativi relativi al progetto.

  • art. 6 della direttiva 2011/92/UE

    La ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla pubblicità della procedura di VIA; la questione, insieme alla richiesta di rinvio pregiudiziale o di incidente di costituzionalità, resta impregiudicata.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato dal MASE in relazione alla qualificazione degli atti impugnati come atti amministrativi definitivi ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 198/2018

    È richiamata per sostenere che il PAUR non è un atto meramente sostitutivo, ma un provvedimento comprensivo dei singoli titoli abilitativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio unico regionale, il PAUR costituisce il titolo autorizzatorio unico e omnicomprensivo che comprende i singoli titoli abilitativi relativi al progetto.
  • L’omessa impugnazione del PAUR entro i termini decadenziali può rendere inoppugnabile il titolo autorizzatorio complessivo e precludere l’utilità pratica dell’annullamento dei soli atti presupposti o componenti, determinando la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
  • L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche nell’ambito del ricorso straordinario, poiché attiene alla persistenza di una condizione dell’azione e non a un diritto disponibile delle parti.
  • Quando emerge d’ufficio una questione pregiudiziale potenzialmente decisiva, il procedimento consultivo deve essere sospeso per consentire alle parti di depositare memorie e osservazioni specificamente riferite a tale questione, prima della formulazione del parere definitivo.

Impugnazione di VIA, AIA e PAUR per l’ampliamento di una discarica

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società alberghiera contro la Regione Abruzzo, in relazione al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Cerratina, nel Comune di Lanciano, mediante realizzazione di un quarto lotto della capacità di 393.815 mc. La struttura ricorrente, situata a circa 1.400 metri dalla discarica, è stata qualificata come “struttura sensibile” nello studio di impatto ambientale.

Atti impugnati e procedimento autorizzatorio

La ricorrente ha impugnato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale del CCR-VIA n. 4066 del 9 novembre 2023, nonché i giudizi interlocutori nn. 3991 del 31 agosto 2023 e 4095 del 7 dicembre 2023. È stata inoltre impugnata l’AIA rilasciata dal Servizio gestione rifiuti e bonifiche della Regione Abruzzo con determinazione n. DPC026/42 del 21 febbraio 2024.

Successivamente, il 3 maggio 2024, la Regione ha adottato il PAUR con determinazione n. DPC002/013, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. La ricorrente ha discusso il PAUR nella memoria depositata il 14 novembre 2024, ma non lo ha impugnato.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente ha contestato:

  • la violazione dell’art. 6 della direttiva 2011/92/UE, sostenendo che la pubblicità della procedura fosse stata limitata alle modalità telematiche senza pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale o locale;
  • la violazione dell’art. 27-bis, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, per l’esclusione di modalità cartacee di presentazione delle osservazioni;
  • il mancato coinvolgimento del Comune di Mozzagrogna, nel cui territorio è situata la struttura alberghiera, nonostante la prossimità della discarica e la qualificazione dell’albergo come struttura sensibile;
  • il difetto di istruttoria e motivazione su acque sotterranee, emissioni odorigene, stabilità della discarica e impatto paesaggistico.

È stato inoltre chiesto, in via alternativa, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea oppure la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Eccezioni preliminari

La Regione Abruzzo e la controinteressata ECO.LAN. s.p.a. hanno sollevato varie eccezioni, tra cui il difetto di specificità dei motivi, la natura endoprocedimentale dei giudizi VIA, la carenza di interesse e di legittimazione per insussistenza della vicinitas, la genericità delle censure relative all’AIA e la mancata impugnazione di una precedente AIA.

Il MASE ha concluso per l’inammissibilità preliminare del ricorso, ritenendo i giudizi CCR-VIA non definitivi ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 e contestando la sussistenza della vicinitas. Nel merito, ha ritenuto infondate le doglianze sulle modalità di pubblicità e sul termine per le osservazioni, richiamando inoltre i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica esercitata in sede di VIA.

Questione pregiudiziale rilevata d’ufficio

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha individuato una possibile causa di improcedibilità sopravvenuta, collegata alla mancata impugnazione del PAUR.

Secondo il parere, l’art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 configura il PAUR come titolo autorizzatorio unico e omnicomprensivo. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 198/2018, la Sezione ha precisato che il PAUR non è un atto meramente sostitutivo, ma comprende i singoli titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto.

Di conseguenza, l’eventuale annullamento dei soli giudizi VIA e dell’AIA non potrebbe travolgere il PAUR rimasto non impugnato. Se il PAUR fosse divenuto inoppugnabile per decorso dei termini, la ricorrente non potrebbe ottenere un’utilità pratica dall’accoglimento del ricorso contro gli atti presupposti, con possibile sopravvenuta carenza di interesse.

Natura rilevabile d’ufficio dell’improcedibilità

La Sezione ha affermato che l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche nel contenzioso relativo al ricorso straordinario. La questione riguarda infatti la persistenza di una condizione dell’azione e non un diritto disponibile delle parti.

Sospensione e acquisizione del contraddittorio

Il Consiglio di Stato non ha esaminato definitivamente né la possibile improcedibilità né gli altri profili di rito e di merito. Ha disposto che il MASE comunichi il parere interlocutorio a tutte le parti e assegni un termine congruo, non inferiore a trenta giorni, per il deposito di memorie e osservazioni limitate alla questione dell’omessa impugnazione del PAUR.

Il Ministero dovrà poi assumere una posizione conclusiva motivata e trasmetterla, insieme agli atti, alla Sezione. L’espressione del parere è stata quindi sospesa, con fissazione di una successiva adunanza nel primo trimestre del 2027. Sono rimaste impregiudicate tutte le ulteriori eccezioni preliminari e le censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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