Sentenza del 23/06/2020 n. 12296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di pagamento n. 2177/2012, emesso dal Comune di Ischia per la TARSU 2012 dovuta dagli eredi. I contribuenti ne avevano chiesto l’annullamento lamentando che l’atto fosse privo di motivazione e non allegasse il precedente avviso bonario indirizzato al de cuius. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso. Il Comune aveva impugnato la decisione e, dopo la pronuncia della CTR Campania, ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi: erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per assenza di motivi specifici; violazione dell’obbligo di motivazione e asserita allegazione o richiamo dell’avviso bonario; mancata considerazione del fatto che gli eredi non avessero contestato nel merito la pretesa tributaria. I contribuenti hanno inoltre eccepito la tardività del ricorso per Cassazione, notificato via PEC il 10 maggio 2016.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: il processo tributario telematico non era ancora in vigore in Campania, perciò la notificazione della sentenza via PEC non faceva decorrere il termine breve per impugnare e il ricorso del Comune era tempestivo. Ha ritenuto fondato il primo motivo, perché l’appello comunale riproponeva con sufficiente chiarezza le difese di primo grado e non era inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Tuttavia, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il Comune non aveva trascritto né indicato specificamente nel ricorso l’avviso impugnato e gli altri documenti necessari a verificare la motivazione dell’atto e l’eventuale allegazione o notificazione dell’avviso bonario. Il terzo motivo è stato rigettato: la mancata contestazione nel merito della pretesa non sana né integra la motivazione dell’avviso, che deve essere presente nell’atto. Poiché le censure contro la decisione sostanziale della CTR non hanno avuto esito favorevole al Comune, la Corte ha rigettato il ricorso. Il Comune è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
all'appello tributario si applica il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 1, che richiede che il gravame contenga tra l'altro i "motivi specifici" dell'impugnazione, la cui mancanza o assoluta incertezza ne determina l'inammissibilita'.
L’appello tributario deve esporre motivi specifici, ma è ammissibile quando consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni o domande decise in primo grado e le ragioni della soccombenza. È un’impugnazione devolutiva a critica libera: non è necessario formulare censure con particolari formule, purché siano comprensibili.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1, ultimo periodo (Statuto del contribuente), "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".
Quando la motivazione dell’atto tributario rinvia a un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato, secondo il principio richiamato dalla Corte. Nel caso concreto, la Cassazione non ha potuto verificare se l’avviso bonario fosse allegato o richiamato in modo idoneo, perché il Comune non aveva indicato e documentato adeguatamente il contenuto dell’avviso impugnato.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4
Per evitare che il ricorso sia inammissibile (rectius, improcedibile), infatti, non e' sufficiente depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda (articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), insieme con il ricorso, ma e' altresi' necessario che il ricorso contenga "la specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda".
La parte deve depositare i documenti posti a fondamento del ricorso e indicarli specificamente nel suo corpo, così da consentire alla Corte di reperirli senza svolgere autonome ricerche o selezioni. Il semplice rinvio a un elenco separato di documenti non soddisfa tale onere.
Codice di procedura civile, art. 115
Il Comune invocava questa disposizione per sostenere che l’assenza di contestazione sul merito della pretesa dovesse essere considerata rilevante. La Corte ha respinto la censura: il silenzio o la mancata contestazione della pretesa non suppliscono al difetto di motivazione dell’atto tributario.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 72
La disposizione era richiamata dal Comune nel terzo motivo, ma la Corte ha rigettato la censura senza attribuirle una specifica interpretazione autonoma, osservando che la mancata contestazione della pretesa nel merito non sana la carenza motivazionale dell’avviso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Un appello tributario è ammissibile se dal suo contenuto risultano chiaramente le questioni decise in primo grado e le ragioni per cui la parte intende contestarle; la riproposizione comprensibile delle difese già svolte può essere sufficiente.
- Se un atto tributario richiama un atto precedente per motivare la pretesa, occorre verificare che il richiamo e l’allegazione rispettino l’art. 7 dello Statuto del contribuente. La motivazione dell’avviso deve risultare dall’atto e non può essere integrata successivamente in giudizio.
- Nel ricorso per Cassazione non basta depositare documenti: ciascun documento decisivo deve essere indicato specificamente nel ricorso, con riferimenti che ne consentano l’immediato reperimento. L’onere di selezionare e identificare gli atti rilevanti ricade sulla parte.
- La mancata contestazione nel merito del debito tributario non equivale a riconoscere la validità formale dell’avviso e non sana un difetto di motivazione.
- La notificazione via PEC di una sentenza tributaria non fa decorrere il termine breve d’impugnazione se, nel periodo e presso l’ufficio interessato, il processo tributario telematico non è ancora operativo.
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