Cassazione Civile, Ordinanza n. 29836/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere da un avvocato, per l'anno 2011, contributi dovuti alla Gestione separata e le relative sanzioni. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'Istituto, ritenendo sussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, individuando il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi e affermando, inoltre, la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo per mancata compilazione del quadro RR. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha censurato la decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza del termine di pagamento; con il secondo ha contestato la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., sostenendo che fosse questione nuova e che la mancata compilazione del quadro RR non equivalga automaticamente a occultamento doloso; con il terzo ha negato in radice l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'avvocato che eserciti la libera professione ma non sia tenuto all'iscrizione alla Cassa Forense.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui gli avvocati che svolgono attività libero-professionale senza obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, e che non abbiano una copertura previdenziale obbligatoria alternativa rilevante, devono iscriversi alla Gestione separata INPS. Ha invece accolto il primo motivo, ribadendo che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha accolto anche il secondo motivo, precisando che non esiste automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione dei contributi secondo il momento di pagamento dovuto
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso dei contributi dalla scadenza del pagamento
la sospensione per occultamento doloso non opera automaticamente per la sola mancata compilazione del quadro RR; richiede un accertamento concreto
art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000
norma applicata dalla Corte d'appello per le sanzioni dovute sui contributi
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria utile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull'accertamento dell'occultamento doloso
art. 18, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla L. n. 111/2011
citato nel terzo motivo in tema di disciplina previdenziale dei professionisti
artt. 3 e 8, d.lgs. n. 103/1996
citati nel terzo motivo in relazione alla disciplina previdenziale di categoria
art. 22, commi 1 e 3, L. n. 576/1980
citato nel terzo motivo in relazione alla previdenza forense
citato nel terzo motivo in relazione agli obblighi contributivi del professionista
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con mod. dalla L. n. 326/2003
citato nel terzo motivo in relazione all'obbligo contributivo alla Gestione separata
citato nel terzo motivo sul riparto dell'onere della prova
art. 55, r.d.l. n. 1827/1935
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
conferma che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del versamento e non da un atto dichiarativo successivo
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
serve a individuare il termine di versamento dei contributi e quindi il dies a quo della prescrizione
Massime di principio
- Gli avvocati iscritti all'albo che svolgano attività libero-professionale priva di carattere abituale e non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense devono iscriversi alla Gestione separata INPS se non risulta una diversa copertura previdenziale obbligatoria idonea a costituire una posizione previdenziale.
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di versamento previsto dalla disciplina applicabile, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del professionista.
- La mera mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione fiscale non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo ai fini della sospensione della prescrizione; occorre un accertamento in fatto specifico del comportamento del debitore.
- L'accertamento dell'occultamento doloso e, più in generale, delle cause di sospensione della prescrizione in materia contributiva è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto e consentito.
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