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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16415/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella esattoriale notificata per il pagamento di tributi erariali iscritti a ruolo a titolo provvisorio, in quanto fondata su una sentenza non passata in giudicato resa nel giudizio relativo all'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2002. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione delle norme sulla motivazione delle decisioni tributarie e civili, nonché per ultrapetizione; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 7 e 10 dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria presupposta, che si è estinta, e di avere ottenuto lo sgravio integrale del ruolo; ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia presupposta, dell'estinzione del relativo giudizio e dell'integrale sgravio del ruolo, ritenendo venuto meno il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo del credito tributario. Per tale ragione ha dichiarato cessata la materia del contendere nel presente giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra ricorrente e società di riscossione, in ragione della ratio premiale della definizione agevolata, e non ha statuito sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, rimasta solo costituita senza attività difensiva. Ha escluso altresì l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come parametro sulla motivazione delle sentenze tributarie, in collegamento con la censura di motivazione apparente.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella censura sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della nullità per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare un vizio di ultrapetizione; la Corte rileva che, comunque, la definizione della controversia presupposta rende cessata la materia del contendere.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per denunciare violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nello statuto del contribuente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza relativa al diritto di difesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata prevista da questa norma, cui il ricorrente ha aderito, ha determinato l'estinzione della controversia presupposta e la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

  • L. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché prevista solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione, e non in caso di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria iscritta a ruolo dipende da un giudizio presupposto che venga estinto per definizione agevolata con integrale sgravio del ruolo, viene meno il titolo legittimante la riscossione e il giudizio sulla cartella deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata della controversia presupposta impedisce di porre a carico del contribuente ulteriori oneri processuali nel giudizio sulla cartella, poiché la condanna alle spese contrasterebbe con la ratio premiale dell'istituto.
  • L'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non può applicarsi oltre i casi espressamente previsti, e quindi non opera quando il ricorso non sia respinto, inammissibile o improcedibile ma il processo si estingua per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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