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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29318/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione dei limiti di velocità di un natante in laguna veneta. L'amministrazione aveva contestato alla società, quale armatore-obbligato in solido del motoscafo taxi, il superamento del limite di velocità rilevato mediante telelaser e aveva emesso sanzione amministrativa. Il giudice di pace aveva annullato l'ordinanza; in appello il tribunale aveva confermato l'annullamento, ritenendo non dimostrata dall'amministrazione la previa verifica di funzionalità periodica dello strumento di misurazione, non bastando la sola omologazione e taratura, e valorizzando la distinzione tra taratura e funzionalità. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che taratura e funzionalità sarebbero equivalenti ai fini probatori, che il d.m. n. 282/2017 non imporrebbe controlli da ente accreditato ma verifiche operate dagli agenti utilizzatori, e che, avendo prodotto la documentazione di taratura e funzionamento, l'onere della prova contraria gravava sull'opponente. Con il secondo motivo ha inoltre sostenuto che né il codice della strada né il regolamento richiedono una specifica verifica 'a monte' diversa dal controllo preventivo e costante durante l'uso, e che l'efficacia probatoria dello strumento permane fino a prova di un suo difetto di funzionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, tutte le apparecchiature per il rilevamento della velocità devono essere soggette a periodiche verifiche di taratura e di corretto funzionamento, e che, in caso di contestazione, incombe sulla pubblica amministrazione la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica mediante idonea documentazione. Ha altresì chiarito che la prova del corretto funzionamento non può essere desunta dal solo verbale di accertamento né da certificazioni diverse da quelle richieste, e che la mera attestazione dell'autotest o del funzionamento al momento del controllo non sostituisce la prova della verifica periodica. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Dopo la parziale illegittimità costituzionale, richiede che le apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; la prova di tali verifiche grava sull'amministrazione che utilizza lo strumento.

  • art. 2697 c.c.

    In caso di contestazione sull'affidabilità dell'apparecchio, la pubblica amministrazione deve provare positivamente i presupposti della sanzione, compreso il corretto funzionamento dello strumento; solo dopo tale prova si sposta l'onere della prova contraria sul sanzionato.

  • art. 142, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Le risultanze delle rilevazioni elettroniche assumono valore probatorio solo se il mezzo di misura conserva la presunzione di affidabilità, presunzione che viene meno in assenza di taratura e controlli periodici.

  • art. 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Richiamato insieme al codice della strada per escludere che il regolamento preveda un onere probatorio diverso o meno rigoroso in ordine alla funzionalità dell'apparecchiatura.

  • d.m. 13 giugno 2017, n. 282

    Invocato dal ricorrente per sostenere che le verifiche di funzionalità possano essere eseguite e verbalizzate dall'organo di polizia utilizzatore; la Corte non accoglie una lettura idonea a superare l'onere probatorio dell'amministrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio di legittimità dedotto per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità della ricorrente quale P.A. patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Le apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità, per conservare valore probatorio, devono essere oggetto non solo di omologazione iniziale ma anche di verifiche periodiche di taratura e di corretto funzionamento.
  • Quando l'affidabilità dello strumento di accertamento è contestata, la pubblica amministrazione che ha irrogato la sanzione deve fornire la prova documentale positiva dell'omologazione e delle verifiche periodiche; il verbale di accertamento e l'attestazione del solo funzionamento al momento del controllo non sono di per sé sufficienti.
  • La prova del corretto funzionamento dell'apparecchio non può essere sostituita da certificazioni di omologazione o conformità diverse da quelle che attestano le verifiche richieste dalla legge.
  • La presunzione di affidabilità delle rilevazioni elettroniche cessa in mancanza di idonea prova della taratura e dei controlli periodici; solo a prova fornita può operare l'eventuale onere di prova contraria del sanzionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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