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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12688/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un sollecito di pagamento notificato dal concessionario della riscossione per IRPEF, altri tributi e sanzioni riferiti ad anni d’imposta dal 1995 al 2004, fondato su pregresse cartelle di pagamento. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto per prescrizione dei crediti, ma in appello l’Agenzia delle Entrate e il concessionario avevano fatto riformare la decisione: la CTR aveva ritenuto notificate le cartelle richiamate dal sollecito, aveva escluso che il sollecito fosse il primo atto con cui la contribuente veniva a conoscenza della pretesa e aveva inoltre affermato che il sollecito non fosse un atto impositivo autonomamente impugnabile, dichiarando inammissibile il ricorso originario. In cassazione la contribuente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che la CTR aveva deciso su una ragione non dedotta dagli appellanti; 2) violazione di legge per l’erronea esclusione dell’impugnabilità del sollecito di pagamento; 3) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata produzione delle relate di notifica di tre cartelle; 4) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla riscossione per omessa declaratoria di prescrizione di specifiche cartelle; 5) ulteriore violazione delle medesime norme per altre cartelle, deducendo prescrizione o decadenza per tardiva iscrizione a ruolo; 6) omesso esame, anche per tali ulteriori cartelle, dell’avvenuta prescrizione o decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i sei motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorso era stato notificato a mezzo posta, ma non era stato depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, documento necessario a provare il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata e ha precisato che tale avviso può essere prodotto fino all’udienza o all’adunanza camerale nei termini previsti dall’art. 372 c.p.c., come modificato, ma nel caso concreto non risultava alcun deposito né alcuna istanza della ricorrente. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese, con ulteriore atto dovuto sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del divieto di pronuncia oltre il chiesto; la censura è rimasta inesaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Indicato quale vizio processuale dedotto col primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Indicato quale vizio di violazione di legge dedotto con più motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Indicato quale vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con alcuni motivi.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione ordinaria dei crediti vantati dall'amministrazione finanziaria.

  • artt. 17 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati dalla ricorrente come norme sulla riscossione e sui termini relativi alle cartelle e all'iscrizione a ruolo.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per la notificazione a mezzo posta e per la prova del perfezionamento notificatorio tramite avviso di ricevimento.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla raccomandata informativa nell'ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

  • art. 379 c.p.c.

    Richiamato per il momento entro il quale poteva essere depositato l'avviso di ricevimento prima della relazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale modello procedurale dell'adunanza camerale e del termine per la produzione documentale.

  • art. 372 c.p.c., comma 2

    Interpretato nel senso che i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso possono essere depositati fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale, secondo la disciplina vigente applicabile anche ai giudizi già introdotti ma non ancora fissati.

  • d.lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 6

    Richiamato per l'applicabilità temporale della modifica dell'art. 372 c.p.c. ai giudizi pendenti non ancora fissati a udienza o adunanza.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)

    Richiamata per la disciplina transitoria dell'applicazione della riforma processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo, incompatibile con rinvii per consentire depositi tardivi non consentiti.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per escludere la rinnovazione della notificazione in mancanza dei presupposti.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di produzione tardiva dei documenti relativi all'ammissibilità entro il termine consentito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, il ricorrente deve fornire prova del perfezionamento della notificazione mediante deposito dell’avviso di ricevimento; in mancanza, il ricorso è inammissibile se non vi sia attività difensiva dell’intimato.
  • L’avviso di ricevimento può essere prodotto sino al termine previsto per il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, secondo la disciplina processuale vigente; oltre tale limite non è consentito rinviare l’adunanza o concedere un termine per sanare la mancanza.
  • Quando manca la prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione, non ricorrono i presupposti per ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., perché il vizio attiene alla prova dell’instaurazione del contraddittorio e non a una mera irregolarità sanabile in udienza.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di ammissibilità, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro la decisione impugnata.
  • La disciplina processuale sopravvenuta sulla produzione documentale si applica anche ai giudizi introdotti prima della riforma, purché alla data di efficacia non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza camerale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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