Cassazione Civile, Ordinanza n. 11113/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento presupposte. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; in appello la CTR Lombardia aveva ritenuto legittime e correttamente notificate alcune cartelle, aveva dichiarato prescritte in cinque anni le pretese erariali relative ad altre due cartelle e aveva ritenuto invalida la notifica di un'ulteriore cartella. Contro tale decisione l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2946 c.c. perché la CTR aveva applicato la prescrizione quinquennale ai crediti per tributi erariali. Il contribuente ha resistito con ricorso incidentale, poi rinunciato in memoria, deducendo: (i) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella direttamente a mezzo raccomandata da parte del concessionario; (ii) violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere la CTR dichiarato prescritte altre tre cartelle, assumendo applicabile il termine quinquennale ai tributi erariali, alle sanzioni e agli interessi. In memoria il contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi e di rinunciare agli atti del giudizio, ma senza allegare documentazione idonea e senza notificare la rinuncia alla controparte; perciò la Corte ha qualificato la richiesta come sopravvenuta carenza di interesse al ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale del contribuente per la rinuncia non perfezionata e la mancanza di documentazione sulla definizione agevolata. Ha poi accolto il ricorso principale dell'agente della riscossione, cassando la sentenza impugnata perché la CTR aveva erroneamente applicato in modo generalizzato la prescrizione quinquennale ai crediti erariali. La Corte ha ribadito che, per i tributi erariali quali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in assenza di una espressa previsione di legge, vale la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; resta invece quinquennale la prescrizione delle sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 e degli interessi ex art. 2948 c.c. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato sul ricorso incidentale, essendo la sua inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente incidentale per omesso esame di un fatto decisivo.
La prescrizione ordinaria è decennale e si applica ai crediti erariali in mancanza di una diversa previsione legislativa.
La mancata impugnazione della cartella non comporta automaticamente la conversione del termine prescrizionale in quello decennale da giudicato, se non ricorrono i presupposti della norma.
La prescrizione quinquennale opera per gli interessi, anche quando accessori a debiti tributari.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È invocato per contestare la validità della notifica diretta della cartella tramite raccomandata da parte del concessionario.
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
Le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine quinquennale.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016
È richiamato dal contribuente in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella non determina di per sé la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.: occorre distinguere tra effetto del giudicato e semplice definitività amministrativa dell'atto.
- Per i crediti tributari erariali, in assenza di una specifica norma derogatoria, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., poiché non si tratta di prestazioni periodiche ai fini dell'art. 2948 c.c.
- Le sanzioni tributarie seguono il termine quinquennale previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, anche se contestate insieme a crediti tributari soggetti a prescrizione più lunga.
- Gli interessi maturati su obbligazioni tributarie conservano autonomia ai fini prescrizionali e si prescrivono in cinque anni ex art. 2948 c.c., indipendentemente dalla prescrizione del credito principale.
- Nel giudizio di impugnazione di cartelle e atti della riscossione, il giudice deve esaminare separatamente la disciplina prescrizionale del tributo, delle sanzioni e degli interessi, senza applicare in modo indistinto un unico termine a tutte le poste.
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