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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15382/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IVA che la società assumeva di aver versato in eccedenza sulla fattura n. 2 del 24 gennaio 2013 emessa nei confronti del MISE in relazione a un'anticipazione ricevuta nella fase di esecuzione dei lavori per interventi in banda larga. La società sosteneva che la fattura fosse stata emessa con aliquota ordinaria del 21% in luogo di quella agevolata del 10% applicata dalla subappaltatrice sulle prestazioni effettivamente svolte, con conseguente versamento di IVA non dovuta per la differenza. La CTR aveva ritenuto tardiva l'istanza di rimborso, applicando il termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e individuando il dies a quo nel momento in cui la società aveva potuto conoscere l'errore, cioè alla fatturazione delle prestazioni della subappaltatrice con aliquota agevolata e comunque non oltre la rendicontazione al MISE del 27 novembre 2014. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 2946 c.c., 21 d.P.R. n. 633/1972 e 4, par. 3, TUE, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione decennale o, comunque, che il termine di decadenza dovesse decorrere dal 31 dicembre 2015, data di definitiva cristallizzazione delle spese nella reportistica di rendicontazione; con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato la trasmissione del rendiconto finale al MISE avvenuta il 4 dicembre 2015, che a suo dire dimostrava la tempestività della domanda di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha confermato che, per il rimborso IVA richiesto dalla società, trovava applicazione la disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e non la prescrizione decennale dell'indebito oggettivo, perché non si trattava di credito esposto in dichiarazione né di fattispecie rientrante nell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972. Ha poi condiviso l'accertamento della CTR secondo cui il presupposto per la restituzione era individuabile nel momento in cui la società aveva ricevuto o, al più tardi, rendicontato le fatture della subappaltatrice recanti l'aliquota agevolata, momento da cui era oggettivamente percepibile l'eccedenza d'imposta versata e da cui decorreva il termine biennale. È stato escluso che rilevasse la data del 31 dicembre 2015, in quanto attinente ai rapporti interni con il MISE e non al rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, senza indicare un vero fatto storico decisivo omesso, e senza rispettare gli oneri di specifica allegazione richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"

    È norma residuale e di chiusura del sistema dei rimborsi tributari; si applica alle domande di rimborso IVA non previste da disposizioni speciali, con decorrenza dal pagamento o, se successivo, dal verificarsi del presupposto restitutorio.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Costituisce disciplina speciale dei rimborsi IVA; fuori dalle ipotesi ivi previste opera la disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 30-ter d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come norma successiva che espressamente prevede il rimborso dell'IVA non dovuta entro due anni dal versamento o dal presupposto di restituzione, ma non si applica al caso perché entrata in vigore dopo la presentazione dell'istanza.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione decennale dell'indebito oggettivo non si applica, nel caso esaminato, alla domanda di rimborso IVA soggetta alla disciplina speciale decadenziale.

  • artt. 2033 c.c. e 2946 c.c.

    Sono evocati per escluderne l'applicazione alla ripetizione tributaria, che resta governata dal termine decadenziale speciale.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per la disciplina dell'emissione della fattura e del rapporto tra fatturazione ed esigibilità dell'imposta.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile nella misura dovuta; se l'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, la detrazione non spetta per la parte non dovuta.

  • art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in tema di anticipata fatturazione e acconti, per cui l'esigibilità IVA può sorgere anche prima dell'esecuzione integrale dell'operazione.

  • art. 203 direttiva 2006/112/CE

    L'IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura, anche in assenza di operazione imponibile reale.

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    È richiamato in relazione ai presupposti del diritto alla detrazione, limitato alle operazioni effettivamente imponibili.

  • artt. 167 e 63 direttiva 2006/112/CE

    Confermano che la detrazione presuppone l'esistenza di un'operazione imponibile effettiva e nella misura dovuta.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini dell'esito, che viene risolto sulla disciplina interna e sui principi di neutralità ed effettività dell'IVA.

  • art. 249 TFUE

    Richiamato per sostenere la diretta applicabilità del regolamento europeo sulla rendicontazione delle spese, ma ritenuto non rilevante per il rapporto tributario con l'Erario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, respinto perché la CTR ha correttamente applicato la disciplina sui rimborsi IVA e la relativa decadenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del secondo motivo, dichiarato inammissibile perché la censura mirava a una nuova valutazione delle prove e non denunciava un fatto storico decisivo omesso.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la domanda di rimborso di un importo versato in eccesso, quando non sia prevista da una specifica disciplina speciale, è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che costituisce norma residuale del sistema.
  • Il termine biennale decorre dal pagamento dell'imposta oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto che rende proponibile la restituzione; in concreto, tale momento coincide con quello in cui il contribuente può oggettivamente rendersi conto dell'erronea applicazione dell'aliquota o dell'indebito versamento.
  • La prescrizione ordinaria decennale dell'indebito oggettivo non si applica ai rimborsi tributari quando il legislatore abbia previsto un regime speciale di decadenza per la presentazione dell'istanza.
  • Nei rapporti IVA, occorre distinguere tra il rapporto tributario con l'Erario e il rapporto civilistico di rivalsa tra prestatore/cedente e committente/cessionario: fatti o termini rilevanti nei rapporti interni non sono automaticamente rilevanti per la decorrenza dei termini verso l'Amministrazione finanziaria.
  • Il principio di neutralità dell'IVA consente il rimborso dell'imposta non dovuta, ma non legittima il superamento dei termini decadenziali nazionali quando questi siano ragionevoli e non contrastino con i principi di effettività e non discriminazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e specificamente allegato; non è ammissibile quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaNesso di causalità

Testo integrale

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