Cassazione Civile, Ordinanza n. 23289/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società agricola, di una cartella di pagamento emessa a seguito di un atto di recupero di credito IVA indebitamente compensato nell'anno 2011. La CTP aveva accolto il ricorso della società; l'Agenzia aveva appellato, ma la CTR Campania aveva rigettato l'appello ritenendo che l'avviso di recupero, assimilabile a un avviso di accertamento, fosse soggetto alla disciplina del frazionamento della riscossione in pendenza di giudizio prevista per gli atti impositivi. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla riscossione in pendenza di giudizio, sostenendo che l'avviso di recupero di credito d'imposta non sia equiparabile a un avviso di accertamento e quindi non rientri nell'art. 15 d.P.R. 602/1973; 2) violazione delle norme processuali e tributarie, lamentando che la CTR avrebbe annullato integralmente la cartella invece di limitarsi, eventualmente, a rideterminare gli importi iscritti a ruolo secondo il regime di riscossione frazionata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato, perché l'avviso di recupero di credito d'imposta illegittimamente compensato ha natura sostanzialmente impositiva ed è assimilabile, ai fini della riscossione frazionata, all'avviso di accertamento: quindi si applica il regime dell'art. 15 d.P.R. 602/1973, in combinato con l'art. 68 d.lgs. 546/1992. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la questione sui poteri del giudice tributario di rideterminare gli importi o di annullare solo parzialmente la cartella non era stata dedotta nei gradi di merito ed è stata proposta per la prima volta in Cassazione. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese verso la contribuente; spese dichiarate irripetibili nei confronti dell'agente della riscossione, rimasto contumace in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, commi 421 e 422, L. 311/2004
l'avviso di recupero del credito d'imposta emesso ai sensi di tale disciplina è atto funzionalmente impositivo e può essere assimilato a un atto di accertamento ai fini della riscossione.
richiamato dall'Agenzia nel quadro normativo sulla riscossione, senza una specifica autonoma statuizione della Corte.
va interpretato estensivamente e si applica anche alla riscossione degli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati, non solo agli avvisi di accertamento di imponibile.
richiamato quale disciplina della riscossione frazionata in pendenza di giudizio degli atti impositivi, applicabile anche agli avvisi di recupero di credito d'imposta.
art. 1, comma 422, L. 311/2004
l'avviso di recupero previsto da questa norma, pur denominato diversamente, svolge funzione assimilabile all'accertamento del debito tributario.
art. 1, comma 421, L. 311/2004
norma richiamata insieme al comma 422 nel contesto del procedimento di recupero del credito d'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per i due motivi proposti.
richiamato nel secondo motivo come parte del quadro processuale tributario.
richiamato nel secondo motivo, senza una specifica autonoma presa di posizione della Corte oltre al rilievo dell'inammissibilità.
richiamato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione, poiché soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Gli avvisi di recupero di crediti d'imposta indebitamente compensati hanno natura sostanzialmente impositiva, poiché non si limitano a comunicare un diniego, ma accertano e liquidano il debito tributario complessivo.
- Ai fini della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, la disciplina prevista per gli atti di accertamento si applica anche agli atti di recupero di credito d'imposta, in quanto il diniego o la revoca del credito incidono sull'entità del tributo dovuto.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; il motivo nuovo è inammissibile.
- La qualificazione sostanziale dell'atto tributario prevale sulla sua denominazione formale ai fini dell'individuazione del regime processuale e della riscossione applicabile.
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