Cassazione Civile, Ordinanza n. 14827/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche presso la sede della società, l’Ufficio delle Dogane contestava per l’anno 2011 e per il terzo trimestre 2012 irregolarità nell’utilizzo delle agevolazioni fiscali previste per gli autotrasportatori sul gasolio, ritenendo che fosse stata duplicata la compensazione di crediti d’imposta e irrogando le sanzioni di cui all’art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008, oltre a emettere un avviso di pagamento per le maggiori accise. La società sosteneva che la duplicazione non le fosse imputabile, essendo dipesa da un errore della banca delegata al pagamento, e deduceva che il versamento delle maggiori imposte fosse avvenuto pochi giorni dopo la ricezione dell’avviso, così da escludere la colpevolezza o comunque da integrare un comportamento correttivo rilevante. In appello la CTR accoglieva il gravame dell’Ufficio e riteneva la società totalmente responsabile. In cassazione la società articolava due motivi: con il primo lamentava omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il pagamento delle maggiori imposte otto giorni dopo l’avviso avrebbe dovuto incidere sulla sanzionabilità; con il secondo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’applicabilità retroattiva dello ius superveniens più favorevole di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza di omesso esame, osservando che il pagamento successivo era comunque un argomento difensivo e che la CTR lo aveva sostanzialmente considerato irrilevante. Ha poi escluso la violazione di legge, affermando che l’art. 27, comma 18, del d.l. n. 185 del 2008 punisce l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e che il pagamento dei tributi dopo la contestazione non integra ravvedimento operoso. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa applicazione retroattiva dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, perché tale norma disciplina l’ipotesi diversa dell’utilizzo di crediti esistenti in misura superiore a quella spettante, mentre nel caso concreto si trattava di crediti inesistenti; di conseguenza, è rimasta applicabile la disciplina sanzionatoria previgente, poi sostanzialmente riprodotta nell’art. 13, comma 5. La società è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008
"L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi"
Norma sanzionatoria speciale per l’indebita compensazione di crediti inesistenti; la Corte la applica alla fattispecie concreta e ne esclude la sostituzione con la disciplina più favorevole invocata dalla ricorrente.
art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997
Il pagamento successivo alla contestazione non vale come ravvedimento operoso, perché il ravvedimento è ammesso solo se la violazione non sia già stata contestata.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997
"nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica... la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato"
Disciplina una fattispecie diversa da quella dei crediti inesistenti; non è applicabile retroattivamente al caso esaminato.
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997
"nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti... e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi"
Riproduce, per i crediti inesistenti, la disciplina già prevista dall’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
È invocato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione retroattiva della norma più favorevole, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia una norma sopravvenuta più favorevole applicabile.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla CTR solo in via analogica e rafforzativa; la Corte osserva che il riferimento non muta la regola applicabile al caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la questione di diritto dedotta è infondata e può essere decisa nel merito senza cassazione con rinvio.
In presenza di una questione di diritto infondata e non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito evitando il rinvio.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando il fatto sia stato comunque considerato, ancorché il giudice non abbia esaminato tutte le risultanze istruttorie o le deduzioni difensive.
- In materia di sanzioni tributarie per indebita compensazione, il pagamento delle somme dovute dopo la contestazione della violazione non integra ravvedimento operoso e non elimina la sanzionabilità della condotta.
- La disciplina sanzionatoria dei crediti inesistenti è distinta da quella dei crediti esistenti utilizzati in misura eccedente: la prima resta assoggettata alla sanzione più grave, mentre la seconda beneficia del trattamento diverso previsto dalla norma sopravvenuta; la norma più favorevole non è applicabile quando regoli una fattispecie diversa.
- Quando il motivo di ricorso investe una questione di diritto già risolvibile in senso sfavorevole al ricorrente e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può rigettare la censura senza cassazione con rinvio, in applicazione dei principi di economia processuale.
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