Cassazione Civile, Ordinanza n. 01273/2025 del 19/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Un contribuente, titolare di un'attività artigianale di elettricista, ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria, facendo leva sugli studi di settore e su un quadro ritenuto indiziario, aveva rideterminato maggiori ricavi e recuperato Irpef, Irap e Iva, irrogando anche sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto, valorizzando: la difformità tra la rappresentata clientela prevalentemente privata e le fatture emesse quasi integralmente verso società commerciali; la concentrazione delle fatturazioni in specifici periodi dell'anno; l'assenza di prova contraria idonea. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti per l'accertamento analitico-induttivo; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d, d.P.R. 600/1973 e vizio motivazionale sui criteri usati per la rideterminazione del reddito, lamentando in particolare la mancata considerazione di una percentuale di sfrido del 31,25%; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973, dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo perché i ricavi erano congrui rispetto agli studi di settore. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili e il terzo infondato: la censura motivazionale era preclusa dalla doppia conforme e, quanto alle presunzioni, il giudizio di attendibilità delle scritture e la valutazione degli indizi appartengono al merito, censurabile in cassazione solo per vizio di sussunzione o per radicale illogicità; la congruità agli studi di settore è stata considerata irrilevante, poiché l'Ufficio aveva fondato la rettifica sull'inattendibilità intrinseca delle scritture e sul metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973, non sulla procedura specifica degli studi di settore ex art. 62-sexies d.l. 331/1993. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, sia perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, sia perché il vizio motivazionale non era proponibile in presenza di doppia conforme senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che l'accertamento era stato correttamente impostato come analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973, sulla base di un quadro presuntivo ritenuto significativo dalla CTR, e che la pretesa congruità agli studi di settore non era decisiva. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
I motivi di ricorso sono stati scrutinati distinguendo tra violazione di legge e vizio motivazionale; il vizio ex n. 5 è risultato inammissibile in doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 1, lett. d; comma 2, lett. d
L'accertamento analitico-induttivo è ammesso anche quando le scritture siano formalmente regolari ma complessivamente inattendibili; la rettifica può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti valutate dal giudice di merito.
La censura sul riparto dell'onere della prova non è stata accolta, perché il contribuente non ha offerto prova contraria idonea a superare il quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito.
La Corte ribadisce che il ricorso alle presunzioni semplici e la selezione degli indizi rilevanti appartengono al giudice di merito.
La violazione della norma sulle presunzioni è censurabile in cassazione solo per vizio di sussunzione o se il giudice omette una valutazione di sintesi del materiale indiziario.
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
La disposizione sugli studi di settore non era la base della rettifica nel caso concreto, sicché la doglianza del contribuente è stata ritenuta inconferente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamento analitico-induttivo, la presenza di scritture contabili formalmente regolari non impedisce la rettifica quando l'Ufficio e il giudice di merito ne rilevino l'intrinseca inattendibilità sulla base di un quadro presuntivo grave, preciso e concordante.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito e non è normalmente riesaminabile in cassazione, salvo che si deduca un vizio di sussunzione o un uso meramente atomistico degli elementi indiziari.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del merito è inammissibile in sede di legittimità.
- In presenza di 'doppia conforme', il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La congruità dichiarata rispetto agli studi di settore non è di per sé decisiva quando l'accertamento sia stato fondato su specifici elementi di inattendibilità delle operazioni e della contabilità.
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