Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006 nei confronti di un'associazione, recuperando a tassazione maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base di indagini bancarie svolte su un conto corrente cointestato alla legale rappresentante dell'ente e alla figlia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, riducendo il reddito imponibile di euro 30.000,00, ritenendo giustificati alcuni versamenti sul conto: due assegni da euro 12.500,00 ciascuno, indicati come compensi personali della rappresentante per attività di intermediazione/consulenza immobiliare, e due assegni da euro 5.000,00 indicati come prestito personale infruttifero. L'Agenzia ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2729, 2927 e 2929 c.c., sostenendo che la CTR avesse indebitamente attribuito valore probatorio decisivo a mere dichiarazioni scritte di terzi, non idonee da sole a vincere la presunzione legale di cui all'art. 32, e avesse inoltre ignorato il contenuto di atti pubblici notarili e la mancanza di prova analitica di estraneità delle somme all'attività dell'ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente considerato sufficienti, per superare la presunzione legale di imputazione dei movimenti bancari a maggiori ricavi, le dichiarazioni scritte rese da terzi, attribuendo loro impropriamente il valore di presunzioni semplici senza un adeguato supporto indiziario e senza una verifica analitica delle singole movimentazioni rispetto all'attività dell'associazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è stato il parametro di impugnazione per denunciare l'erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del giudice di merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non esclude l'utilizzabilità, come elementi indiziari, delle dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa.
prevede una presunzione legale per cui prelevamenti e versamenti sui conti correnti si imputano a ricavi; il contribuente deve fornire prova contraria, anche per presunzioni semplici, ma con puntuale riscontro analitico dei movimenti contestati.
in materia IVA opera una presunzione analoga di imponibilità delle movimentazioni bancarie, superabile solo con prova analitica della riferibilità o dell'estraneità delle singole somme all'attività d'impresa o professionale.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: incombe sul contribuente la prova contraria rispetto alla presunzione fiscale.
le dichiarazioni di terzi possono costituire indizi, ma assumono rilievo presuntivo solo se dotate di gravità, precisione e concordanza; il giudice deve verificarne analiticamente la sussistenza.
menzionato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
menzionato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
art. 6 CEDU
il divieto di prova testimoniale nel processo tributario e l'uso di dichiarazioni extra processuali non contrastano con il giusto processo se non compromettono in modo grave e non rimediabile la posizione probatoria della parte.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti si presumono imputabili a ricavi o operazioni imponibili; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria specifica e analitica, riferita a ciascuna movimentazione.
- Le dichiarazioni scritte rese da terzi in sede extra processuale, nel processo tributario, non sono prova testimoniale in senso tecnico ma meri elementi indiziari; possono concorrere alla decisione e, se gravi, precisi e concordanti, fondare una presunzione, ma non bastano da sole se prive di ulteriori riscontri.
- Il giudice tributario, nel valutare la prova contraria alle presunzioni fiscali, deve correlare ogni indizio ai singoli movimenti bancari e apprezzarne tempi, importi e contesto complessivo; non è sufficiente un richiamo generico a causali alternative o a dichiarazioni non corroborate.
- L'errore nella sussunzione di fatti concreti sotto i requisiti della presunzione semplice integra violazione di legge censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., quando il giudice attribuisca natura presuntiva a elementi che ne sono privi.
- Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale non impedisce l'uso processuale delle dichiarazioni acquisite dall'amministrazione in fase di verifica, purché esse siano valutate come indizi e non come prova piena autonoma.
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