Cassazione Civile, Ordinanza n. 12496/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF 2006 notificato a un socio al 10% di una società in nome collettivo, per maggior reddito di partecipazione conseguente a un accertamento emesso nei confronti della società. L’accertamento societario era divenuto definitivo perché non impugnato. Il contribuente aveva impugnato il proprio avviso davanti alla CTP, ottenendone l’annullamento nel merito per mancata prova della pretesa fiscale. In appello, però, l’Agenzia sosteneva che il socio non potesse contestare il merito dell’accertamento societario ormai definitivo. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., assumendo che l’appello dell’Ufficio fosse inammissibile perché non aveva censurato l’unica ratio decidendi della CTP, fondata sulla carenza di prova; 2) violazione dell’art. 5 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 14 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva escluso che il socio potesse contestare l’avviso emesso nei confronti della società e, quindi, i presupposti dell’accertamento del suo reddito di partecipazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l’appello dell’Agenzia era ammissibile in quanto conteneva una censura radicale sulla possibilità stessa di esaminare il merito, contestando la legittimazione del socio a far valere le doglianze sull’accertamento societario. Ha invece accolto il secondo motivo: il socio, pur non avendo legittimazione processuale a impugnare l’avviso societario, conserva la legittimazione a impugnare il proprio avviso di accertamento e può contestare anche nel merito l’accertamento presupposto, nonostante la sua definitività nei confronti della società. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e violazione di norme processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
norma evocata per sostenere l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specifica censura
evocati in relazione al giudicato e alla non contestazione della ratio decidendi
evocato come norma sul giudicato sostanziale
interpretato nel senso che l’imputazione del reddito di partecipazione al socio non gli preclude di contestare il proprio avviso anche nel merito
evocato dal ricorrente per sostenere il profilo processuale della controversia tributaria
richiamato dalla Corte nella massima sulla unitarietà dell’accertamento dei redditi prodotti in forma associata
art. 24 Cost.
richiamato a fondamento del diritto inviolabile di difesa del soggetto onerato
citato in via storica come precedente disciplina dell’imputazione del reddito ai soci
Massime di principio
- Nel sistema dell’accertamento dei redditi prodotti in forma associata, il socio che riceva un autonomo avviso di accertamento per reddito di partecipazione ha legittimazione a impugnarlo e a contestarne anche i presupposti sostanziali, benché l’accertamento del reddito sociale sia divenuto definitivo per mancata impugnazione.
- La definitività dell’accertamento nei confronti della società di persone non impedisce al socio destinatario del proprio avviso di esercitare pienamente il diritto di difesa e di dedurre l’infondatezza o invalidità dell’accertamento presupposto.
- L’appello dell’amministrazione è ammissibile quando contesta la stessa possibilità di esame del merito ritenuta dal primo giudice; non è necessario che censuri nel merito la singola argomentazione probatoria se mira a negare in radice la possibilità di decidere sul merito.
- Nei rapporti tra accertamento societario e accertamento del reddito di partecipazione, il giudice deve distinguere tra legittimazione a impugnare l’atto societario e legittimazione a difendersi contro l’atto personale del socio, che resta piena.
- Il socio non può essere privato della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. solo perché non ha impugnato l’avviso emesso nei confronti della società, quando sia destinatario di un autonomo atto impositivo personale.
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