Cassazione Civile, Ordinanza n. 32817/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un professionista, recuperando a tassazione redditi Irpef e Irap, costi ritenuti indeducibili, Iva e riducendo la deducibilità di spese di ristrutturazione dello studio. In primo grado la pretesa era stata accolta solo in parte: erano stati confermati il recupero di costi fatturati ritenuti non provati e non inerenti e il recupero dei quattro quinti delle spese di ristrutturazione, mentre era stato annullato il rilievo Irap per difetto di autonoma organizzazione. In appello il contribuente aveva ottenuto la riforma sul punto delle spese di ristrutturazione, con riconoscimento della deducibilità integrale nell'anno, e l'Ufficio aveva proposto ricorso per cassazione su due motivi; il contribuente aveva proposto ricorso incidentale su tre motivi. Il ricorso principale censurava, in sostanza, la decisione della CTR per aver consentito la deduzione in un unico esercizio di spese di ristrutturazione senza adeguata prova della loro natura e senza considerare le regole di deducibilità dei componenti negativi, nonché per aver esaminato un motivo tardivo. Il ricorso incidentale contestava: la pretesa omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. sulla qualificazione del rilievo relativo alle fatture Adiemme Italia; l'errore nell'apprezzamento dell'inerenza delle fatture; l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per asserita carenza di delega di firma del dirigente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse motivato in modo insufficiente e non concreto sulla natura delle spese di ristrutturazione e, soprattutto, sull'onere della prova gravante sul contribuente circa l'effettività e la qualificazione dei costi dedotti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché non diretto a riformare un capo sfavorevole all'Agenzia. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale: il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti infondati perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la mancata prova dell'effettività, del pagamento e dell'inerenza delle fatture; il terzo è stato respinto perché la questione sulla delega di firma era stata proposta tardivamente in appello e comunque risultava infondata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. È stata inoltre data atto, per il rigetto del ricorso incidentale, dei presupposti per il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma posta a base dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio per la rettifica del reddito dichiarato.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla CTR per affermare la deducibilità integrale nell'anno delle spese di ristrutturazione; la Cassazione osserva che tale applicazione non era stata adeguatamente motivata in relazione alla natura delle spese e all'onere probatorio del contribuente.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma sulla deducibilità dei componenti negativi; la Corte ribadisce che richiede prova dell'effettività, certezza e inerenza del costo dedotto.
richiamato insieme alle norme del processo tributario per censurare l'ammissione in appello di una doglianza tardiva sulle spese di ristrutturazione.
artt. 18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dalla ricorrente principale in relazione ai limiti delle domande e difese nel processo tributario e alla tardività della questione prospettata.
evocato nel ricorso incidentale per dedotta omessa pronuncia; la Corte precisa che non vi è vizio se la questione era inammissibile perché tardiva.
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo incidentale relativo al vizio di omessa pronuncia nel giudizio tributario.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocate da entrambe le parti per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la Corte ribadisce che l'atto è valido se sottoscritto dal capo ufficio o da funzionario delegato di area terza, senza necessità di qualifica dirigenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento del doppio contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso incidentale.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi professionali o d'impresa, il contribuente deve provare l'effettività della spesa, il suo pagamento e la sua inerenza rispetto all'attività svolta; in difetto, il costo può essere legittimamente recuperato a tassazione.
- La qualificazione di spese di ristrutturazione, manutenzione o pitturazione come spese integralmente deducibili nell'esercizio richiede un accertamento concreto della loro natura; non è sufficiente una formula generica o il solo richiamo alla fattura.
- L'onere probatorio sui componenti negativi del reddito grava sul contribuente che li deduce, sicché la mancata dimostrazione documentale o sostanziale delle prestazioni fatturate legittima la ripresa fiscale.
- La deducibilità di una fattura presuppone non solo il titolo documentale, ma anche la prova dell'effettiva esecuzione della prestazione e della coerenza del costo con l'attività del percettore della prestazione.
- Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia non integra vizio rilevante se ha riguardo a una questione tardivamente introdotta e dunque inammissibile nel grado di merito; il giudice non è tenuto a decidere nel merito su domande o eccezioni inammissibili.
- In tema di avvisi di accertamento, la sottoscrizione è valida anche da parte di un funzionario delegato appartenente all'area direttiva competente, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale, purché la delega sia riferibile a un soggetto legittimato.
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