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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26993/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

I ricorrenti, comandati presso il Consiglio regionale della Campania e assegnati alle strutture organizzative consiliari, avevano svolto attività di assistenza agli organi consiliari e percepito l’indennità prevista dall’art. 58, comma 2, della legge regionale Campania n. 10/2001, come modificata dalle leggi regionali n. 20/2002 e n. 25/2003, in forza di deliberazioni amministrative e accordi sindacali. Dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 146/2019, aveva dichiarato illegittime le disposizioni regionali che istituivano i fondi destinati a tali emolumenti, la Regione aveva notificato ai dipendenti atti di recupero delle somme. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda volta ad accertare l’insussistenza del credito regionale e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 353/2025, depositata il 1° aprile 2025, aveva confermato la decisione. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 136 Cost. e 2033 c.c., sostenendo che le indennità erano state corrisposte per prestazioni effettivamente svolte e in base a incarichi annuali ormai esauriti, sicché la declaratoria di incostituzionalità non avrebbe travolto rapporti e diritti ormai consolidati. Con il secondo motivo hanno invocato gli artt. 36 Cost., 2126 e 2041 c.c. e l’art. 115 c.p.c., rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato lo svolgimento delle prestazioni, ma aveva chiesto la restituzione soltanto in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione della disciplina sopravvenuta, in particolare dell’art. 3 del d.l. n. 44/2023, come modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 e convertito dalla legge n. 69/2025, sostenendo che la clausola di salvezza degli atti, degli effetti e dei rapporti giuridici sorti consentisse loro di trattenere le somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo e il terzo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati: la disciplina sopravvenuta non sana le erogazioni fondate sulle disposizioni regionali dichiarate incostituzionali. La facoltà riconosciuta alle Regioni di disciplinare il trattamento economico accessorio riguarda il personale formalmente assegnato a uffici di diretta collaborazione e non legittima, nel caso esaminato, emolumenti attribuiti in via generale a dipendenti che svolgevano attività di assistenza senza una specifica assegnazione a tali uffici. La clausola di salvezza introdotta nel 2025 non può essere interpretata come sanatoria degli effetti delle leggi regionali dichiarate incostituzionali né come convalida degli atti attuativi che ne dipendevano; le norme di sanatoria, aventi carattere eccezionale, sono di stretta interpretazione. Anche il secondo motivo è stato rigettato: l’art. 2126 c.c. non impedisce il recupero quando la nullità riguarda l’atto attributivo del beneficio economico e non il contratto di lavoro; lo svolgimento effettivo delle prestazioni non rende legittima la ritenzione di compensi privi di valido titolo. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché i ricorrenti non avevano denunciato che il giudice avesse fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o avesse disatteso la regola processuale, ma contestavano la valutazione delle risultanze. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 44/2023

    La disposizione prevede, infatti, che «Le regioni possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo... applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001».

    La disposizione abilita le Regioni ad assegnare personale agli uffici di diretta collaborazione applicando gli istituti previsti dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; non consente di estendere la disciplina a personale non formalmente assegnato a tali uffici.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 25/2025

    In tale contesto, ad avviso di questo Collegio, la clausola di salvaguardia, in quanto avente ad oggetto «gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165», ossia in base all’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, mira a far salvi (in modo evidentemente retroattivo) gli atti ed i provvedimenti riconducibili all’ambito di autoregolazione, da parte delle Regioni, della materia di cui all’art.14, prima che, nel 2023, fosse rimosso l’impedimento rappresentato dalla riserva di legislazione statale, ma non può essere estesa alla contrattazione integrativa regionale nell’ambito previsto dalle leggi regionali dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 146/2019.

    La clausola di salvezza introdotta nel 2025 riguarda gli atti e i provvedimenti regionali adottati nell’ambito di autoregolazione riconducibile all’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001; non sana le erogazioni derivanti dalla contrattazione integrativa fondata sulle disposizioni regionali già dichiarate incostituzionali.

  • art. 2126 c.c.

    In caso di invalidità dei contratti collettivi integrativi, per contrasto con i limiti o i vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle somme corrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni dei contratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126, comma 2, c.c., in quanto la nullità non riguarda il contratto di lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione del beneficio.

    La tutela prevista dall’art. 2126 c.c. non esclude la ripetizione di somme attribuite da una clausola nulla della contrattazione integrativa: la nullità dell’atto attributivo del beneficio, distinta da quella del contratto di lavoro, consente all’ente erogatore di recuperare quanto corrisposto.

  • art. 115 c.p.c.

    Come ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre quando il giudice disattende la regola di acquisizione delle prove, espressamente o decidendo sulla base di prove non introdotte dalle parti fuori dai casi di potere officioso; non coincide con la mera contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina statale sopravvenuta che abilita le Regioni a regolare il trattamento economico accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione non legittima, di per sé, l’attribuzione di emolumenti a dipendenti che svolgano attività di supporto senza essere formalmente assegnati a tali uffici.
  • Una clausola legislativa di salvezza degli atti e dei rapporti sorti in attuazione della normativa statale non può essere estesa, in via interpretativa, alla contrattazione integrativa e agli atti attributivi di benefici fondati su disposizioni regionali dichiarate incostituzionali; le disposizioni di sanatoria sono di stretta interpretazione.
  • Quando la nullità riguarda la clausola o l’atto che attribuisce un trattamento economico e non il contratto di lavoro, l’art. 2126 c.c. non impedisce all’ente pubblico erogatore di recuperare le somme corrisposte, anche se la prestazione lavorativa è stata effettivamente resa.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per la sola contestazione della valutazione delle prove: occorre dedurre che il giudice abbia disatteso la regola di acquisizione probatoria, utilizzando prove non introdotte dalle parti fuori dai casi di poteri officiosi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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