Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente, dipendente della Regione Campania addetto al CED del Consiglio regionale, aveva chiesto che fosse dichiarata irripetibile la restituzione delle somme ricevute ai sensi dell’art. 58, comma 4, della l.r. Campania n. 10/2001 per attività di assistenza agli organi consiliari. La pretesa restitutoria dell’ente era seguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali istitutive dei fondi utilizzati per l’erogazione delle indennità, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019, e alle decisioni della Corte dei conti n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, che avevano imposto il recupero degli emolumenti. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 355, indicata nel testo come pubblicata il 1° aprile 2025 e riferita anche come depositata il 4 febbraio 2025, aveva confermato il rigetto. In appello il lavoratore aveva sostenuto che i singoli periodi di paga, conclusi con l’esecuzione della prestazione e il pagamento della retribuzione, dovessero considerarsi rapporti esauriti; aveva inoltre invocato il legittimo affidamento del percettore, la tutela convenzionale della proprietà e il principio per cui non sarebbe ripetibile quanto corrisposto per una prestazione lavorativa effettivamente resa. In cassazione aveva articolato cinque motivi: (1) violazione degli artt. 136 Cost., 30 della l. n. 87/1953 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che i singoli periodi retributivi costituissero rapporti esauriti e fossero protetti da un diritto quesito; (2) violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, in relazione all’art. 117 Cost., per mancata valutazione concreta e proporzionata del legittimo affidamento e della possibilità di escludere, in tutto o in parte, la restituzione; (3) violazione dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 36 Cost., per l’esclusione della tutela retributiva rispetto al lavoro effettivamente svolto; (4) violazione del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, quale ius superveniens; (5) il testo annuncia cinque motivi, ma non espone il contenuto del quinto. Il 18 giugno 2026 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, richiamando una sopravvenuta pronuncia della Cassazione lavoro n. 20483/2026, relativa a fattispecie analoga e contraria alle tesi sostenute.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi, ritenendo preliminare e assorbente la rinuncia al ricorso depositata il 18 giugno 2026. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che nel giudizio di cassazione la rinuncia produce i propri effetti senza necessità di accettazione delle altre parti, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, poiché il consolidamento della giurisprudenza sulle questioni oggetto del ricorso era intervenuto dopo la sua proposizione. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione non contiene una statuizione di merito sui motivi relativi alla ripetizione delle indennità.
Norme richiamate
La rinuncia al gravame riveste un inequivoco significato di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in origine invocata ed è produttiva dei suoi effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.) non è richiesta l’accettazione delle altre parti.
La rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, produce effetto senza che occorra l’accettazione delle altre parti.
La rinuncia al gravame riveste un inequivoco significato di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in origine invocata ed è produttiva dei suoi effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.) non è richiesta l’accettazione delle altre parti.
La rinuncia al ricorso comporta la definizione del giudizio di cassazione senza decisione sui motivi; nel caso concreto la Corte ne ha fatto seguire la declaratoria di inammissibilità.
La rinuncia al gravame riveste un inequivoco significato di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in origine invocata ed è produttiva dei suoi effetti, poiché nel giudizio di cassazione (diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.) non è richiesta l’accettazione delle altre parti.
La disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione si distingue da quella dell’art. 306 c.p.c., perché non richiede l’accettazione delle altre parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, esprimendo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, produce effetto senza necessità di accettazione delle altre parti e determina la definizione del giudizio senza esame dei motivi.
- La sopravvenuta inammissibilità del ricorso conseguente alla rinuncia non comporta il raddoppio del contributo unificato, quando mancano i relativi presupposti.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate quando il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sulle questioni dedotte sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
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