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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Normativa italiana23G00054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge rafforza organici e capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e territoriali, semplifica le procedure concorsuali, introduce riserve e scorrimenti di graduatoria e riorganizza strutture ministeriali. Prevede inoltre misure per il monitoraggio delle riforme, per Pompei e per specifiche esigenze di enti pubblici. Alcune disposizioni hanno durata limitata, in particolare fino al 31 dicembre 2026; termini e finanziamenti specifici riguardano il periodo 2023-2027.

Rafforzamento della capacità amministrativa pubblica e reclutamento

Rafforzamento della capacità amministrativa e reclutamento pubblico

Il decreto-legge interviene sull’organizzazione e sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche, con misure mirate al rafforzamento degli organici, alla realizzazione del PNRR e alla semplificazione delle procedure concorsuali. Introduce anche disposizioni di riorganizzazione ministeriale, finanziamento e supporto a specifici enti e progetti.

Organici, assunzioni e riorganizzazione delle amministrazioni centrali

Per le amministrazioni centrali le cui articolazioni sono soggetti attuatori del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le quote previste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 per il conferimento di incarichi dirigenziali generali e non generali sono fissate al 12 per cento.

Sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche indicati nella tabella A dell’allegato 1. Le amministrazioni interessate devono procedere alla conseguente riorganizzazione entro il 30 ottobre 2023, secondo le procedure richiamate dal decreto-legge n. 173/2022. Resta fermo il termine del 30 giugno 2023 per adottare i regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione previsti dal decreto-legge n. 13/2023. Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato il termine di riorganizzazione è stato prorogato al 30 novembre 2023.

Le amministrazioni individuate nella tabella B dell’allegato 2 possono assumere le unità ivi indicate anche senza previo esperimento delle procedure di mobilità. Possono svolgere concorsi, anche congiunti con altre amministrazioni, o utilizzare graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni per la medesima area professionale. Per i posti dirigenziali di seconda fascia indicati per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati concorsi per professionalità tecniche in ingegneria civile, dei trasporti e meccanica, idraulica e ambientale, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata.

Il Ministero dell’università e della ricerca può scorrere la graduatoria della valutazione dei titoli del concorso per 125 posti di personale non dirigenziale, per reclutare fino a 85 funzionari amministrativo-giuridico-contabili, nei limiti dei posti messi a concorso e delle coperture finanziarie originarie. Lo scorrimento può essere avviato se, al termine della prova orale, gli idonei per la fase successiva sono meno dei posti messi a concorso per il profilo. Alla graduatoria si applica la disciplina generale richiamata in materia di graduatorie concorsuali.

Procedure concorsuali e riserve

Per accelerare le assunzioni previste dalla tabella B:

  • il Dipartimento della protezione civile può chiedere alla Commissione RIPAM concorsi per titoli e prove scritta e orale; il bando può attribuire punteggio doppio al titolo di studio richiesto se conseguito nei cinque anni precedenti la scadenza delle domande, ferme le riserve di legge;
  • il Ministero dell’interno può bandire tramite RIPAM concorsi per il personale non dirigenziale dell’amministrazione civile su base provinciale, anche con strumenti digitali. Ogni candidato può concorrere per un solo ambito provinciale e una sola posizione; i posti non coperti possono essere attribuiti scorrendo graduatorie di altri ambiti provinciali per la stessa posizione, previo interpello e assenso degli interessati. È possibile attribuire punteggio doppio al titolo conseguito nei cinque anni precedenti la scadenza delle domande;
  • amministrazioni centrali e agenzie possono stipulare convenzioni per reclutare mediante scorrimento di graduatorie RIPAM ancora valide;
  • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può bandire concorsi per titoli e prove scritta e orale per funzionari della tabella B. Le procedure possono comprendere anche assunzioni ordinarie in specifiche professionalità: igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Il bando può valorizzare con punteggio doppio il titolo di studio conseguito nei cinque anni precedenti e deve adeguatamente considerare la professionalità tecnica maturata presso il Ministero.

Per le esigenze assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, la Presidenza del Consiglio può bandire concorsi nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili. I bandi, le cui procedure e requisiti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, riservano dal 10 al 30 per cento dei posti ai soggetti tutelati dalla legge n. 68/1999 e valorizzano la professionalità specifica di laureati che, al 1º aprile 2023, abbiano svolto per almeno tre anni attività di supporto tecnico, specialistico e operativo sulle politiche per le persone con disabilità, con incarichi conferiti secondo la normativa richiamata.

Per i concorsi non dirigenziali del Ministero del turismo può essere riservato fino al 50 per cento dei posti a personale a tempo indeterminato dell’ENIT che abbia maturato almeno nove mesi di esperienza adeguata in attività strettamente connesse ai compiti istituzionali del Ministero.

È estesa dal 19 al 23 la dotazione numerica richiamata per il Ministero della cultura. È inoltre introdotta, nei concorsi per personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, aziende speciali ed enti locali, una riserva del 15 per cento a favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Restano fermi i diritti dei beneficiari della legge n. 68/1999 e i limiti di legge sulle riserve. Le frazioni di posto non utilizzabili si cumulano nei concorsi successivi della stessa amministrazione, azienda o ente oppure si utilizzano per ulteriori assunzioni dalla graduatoria degli idonei.

Riorganizzazione ministeriale e disposizioni per enti pubblici

Il decreto sostituisce le aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricomprendendovi politiche sociali e previdenziali; politiche del lavoro, occupazione e tutela dei lavoratori; amministrazione generale del Ministero. Sono precisate le relative competenze, tra cui programmazione e coordinamento delle politiche sociali e occupazionali, vigilanza sugli enti previdenziali, sicurezza sul lavoro, gestione delle risorse, del personale e dei sistemi informativi.

Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, coerenti con le aree funzionali, e non può avere più di dodici posizioni dirigenziali generali, inclusi i capi dipartimento. L’individuazione e l’organizzazione di dipartimenti e direzioni generali avvengono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. È inoltre elevato da cinque a sette il numero previsto per l’articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300/1999.

Per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono aggiornate le disposizioni sulle dichiarazioni patrimoniali richiamate dal decreto-legge n. 162/2019, includendovi i titolari degli incarichi di vertice e di funzione dirigenziale e sostituendo il riferimento al «Ministro competente» con quello all’«Autorità politica competente».

Le dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell’Aquila e di Chieti possono essere integrate, senza superare la dotazione complessiva del Ministero della giustizia e senza nuovi oneri, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.

Fino al 31 dicembre 2026 ARERA può utilizzare fino a 15 dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo, in comando, distacco o posizione analoga. Il personale conserva il trattamento economico dell’amministrazione di provenienza, che ne sostiene gli oneri; presso quest’ultima è reso indisponibile, per la durata del collocamento, un numero di posti equivalente sul piano finanziario.

Sono inoltre modificati specifici incarichi dirigenziali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da attuare nell’ambito delle procedure di riorganizzazione vigenti e senza nuovi o maggiori oneri. Il periodo indicato dalla legge n. 183/2010 è esteso da dodici a trentasei mesi.

Agenzia per la cybersicurezza nazionale e incarichi a personale in quiescenza

Nelle assunzioni a tempo indeterminato dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tramite concorso può essere riservato fino al 50 per cento dei posti a titolari di rapporti a tempo determinato presso l’Agenzia, in possesso dei requisiti per l’inquadramento nel ruolo e con almeno due anni di servizio continuativo alla data di pubblicazione del bando.

Per le esigenze dell’Agenzia è stato previsto, fino al 31 dicembre 2023, un contingente massimo di 50 unità provenienti da pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e società a controllo pubblico. Il personale è messo a disposizione su richiesta dell’Agenzia e secondo modalità concordate con l’ente di appartenenza; gli oneri sono a carico dell’Agenzia. Entro la stessa data può essere inquadrato nel ruolo dell’Agenzia mediante selezioni che valorizzano esperienza, anzianità, competenze, professionalità e impiego presso l’Agenzia. Sono previste anche modalità di reinquadramento, senza effetti retroattivi, per personale già inserito nel ruolo. Il contingente è computato nei posti previsti per la prima operatività dell’Agenzia.

La possibilità di conferire gratuitamente incarichi, cariche e collaborazioni a soggetti già lavoratori pubblici o privati in quiescenza è chiarita come applicabile anche agli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici.

Responsabilità amministrativo-contabile e controlli

Il termine del 30 giugno 2023 previsto per la limitazione temporanea della responsabilità amministrativo-contabile è prorogato al 30 giugno 2024. La disciplina del controllo concomitante della Corte dei conti è modificata escludendo dal relativo ambito gli interventi previsti o finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Sicurezza ferroviaria e funzioni dell’ANSFISA

Il decreto modifica il decreto legislativo n. 35/2010 e il testo unico in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario per coinvolgere l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). L’Agenzia è inserita tra i soggetti di riferimento, i suoi rappresentanti integrano le commissioni previste e, per specifiche autorizzazioni e prescrizioni relative ai trasporti ferroviari di merci, sono acquisiti i suoi pareri o si applicano criteri e modalità da essa determinati. Le violazioni degli obblighi di sicurezza previsti dal RID sono riferite ai soggetti tenuti a rispettarli e possono essere accertate anche dal personale ANSFISA. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuiti i compiti derivanti dal decreto legislativo n. 35/2010. Le disposizioni sono attuate con risorse esistenti e senza maggiori oneri.

Formazione del personale e inclusione lavorativa

Nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativa alla formazione, le amministrazioni devono indicare gli obiettivi formativi, le risorse disponibili — proprie e attribuite dallo Stato o dall’Unione europea — e le metodologie rivolte ai diversi destinatari. Devono inoltre individuare dirigenti e funzionari interni idonei a svolgere attività formative, docenza o tutoraggio, predisponendo per loro specifici percorsi formativi.

Nel quadro di una revisione della disciplina dell’inclusione lavorativa, possono essere individuate, nell’ambito della quota prevista dalla legge n. 68/1999, riserve specifiche per categorie di persone con disabilità che incontrano maggiori difficoltà di inserimento.

Concorsi pubblici: idonei e ambiti territoriali

Il decreto modifica il decreto legislativo n. 165/2001. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo posto bandito. Se il vincitore rinuncia o si dimette entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può scorrere la graduatoria entro tale limite.

I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. Il candidato può presentare domanda per un solo profilo e, per quel profilo, per un solo ambito territoriale. I posti non assegnati possono essere coperti scorrendo le graduatorie degli idonei non vincitori dello stesso profilo negli ambiti confinanti che presentano il maggior numero di idonei.

Fino al 31 dicembre 2026, per i profili non apicali, i bandi possono prevedere in deroga alla regola generale lo svolgimento della sola prova scritta. È inoltre modificata la disciplina dei passaggi di area, sostituendo il riferimento all’amministrazione di appartenenza con quello alle amministrazioni.

Compensi delle commissioni di esame

Regioni, province autonome, enti locali ed enti diversi dalle amministrazioni dello Stato possono recepire, nell’esercizio della propria autonomia, la disciplina dei compensi dei componenti delle commissioni di concorso prevista dalla legge n. 56/2019. La relativa disposizione sui compensi è precisata con riferimento ai concorsi per l’accesso a un pubblico impiego presso le amministrazioni indicate dal decreto legislativo n. 165/2001.

Grande Progetto Pompei e programmi del Ministero della cultura

Il direttore generale di progetto per Pompei è coadiuvato dal vice direttore generale vicario e può delegargli una o più funzioni amministrative e contabili. La struttura di supporto prosegue fino al 31 dicembre 2026 e sostiene le funzioni del direttore generale, anche per il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal sito UNESCO «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata».

Gli oneri della struttura sono indicati in 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Il direttore assume la denominazione di «direttore generale per il supporto all’attuazione dei programmi» e svolge funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per l’attuazione e l’accelerazione dei programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, in particolare del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e del PNRR. Le funzioni sono definite con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Sono estese agli anni 2024-2026 anche le disposizioni di finanziamento richiamate per gli anni 2020-2022.

Monitoraggio delle riforme della pubblica amministrazione

Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico. Esso promuove lo sviluppo strategico del PIAO e iniziative di indirizzo su lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano; monitora inoltre l’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO e l’impatto delle riforme della pubblica amministrazione.

Composizione e funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione entro 45 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. L’Osservatorio opera con risorse già disponibili e i componenti non percepiscono compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Sono abrogati una disposizione della legge n. 124/2015 e l’articolo 4 del regolamento di cui al DPR n. 105/2016.

Misure per regioni, enti locali e personale degli enti territoriali

Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa e secondo i principi del decreto legislativo n. 165/2001, le norme sugli uffici di diretta collaborazione. Il personale addetto non può svolgere attività gestionale, anche se il trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale. Le regioni possono assegnare a tali uffici personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica, anche mediante istituti analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali. Sono fatti salvi gli atti regionali adottati in adeguamento alla normativa e i relativi effetti e rapporti giuridici.

Non rientrano nel divieto previsto per determinati incarichi gli incarichi di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica regionali e locali, se la carica elettiva non è esercitata presso lo stesso ente che assume e l’assunzione avviene nei limiti delle risorse stanziate, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le risorse 2022 del fondo per le assunzioni di personale nei comuni beneficiari, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate nel 2023 per la medesima spesa, escluse quelle già effettivamente sostenute nel 2022. Ulteriori risorse in conto residui, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio e trasferite al fondo nella misura di 5 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2026. Gli effetti finanziari sono compensati con riduzioni del fondo previsto dalla normativa richiamata.

Le disposizioni sulle assunzioni straordinarie degli enti territoriali e sui relativi limiti di spesa sono integrate con il richiamo all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, entro i limiti indicati dalle norme e dall’allegato richiamati.

Coperture finanziarie

Per gli interventi dei commi da 1 a 13 è autorizzata la spesa complessiva di 43.234.619 euro per il 2023, 57.344.571 euro per il 2024, 59.519.205 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 58.817.940 euro annui dal 2027. Le somme finanziano assunzioni a tempo indeterminato o determinato e spese di funzionamento delle amministrazioni ed enti indicati, tra cui Presidenza del Consiglio, ministeri, Avvocatura generale dello Stato, ANVUR e AGENAS. La copertura è assicurata principalmente mediante riduzioni del fondo per le assunzioni previsto dalla legge n. 234/2021, del fondo di cui alla legge n. 190/2014 e degli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente, secondo gli importi e le annualità specificati dalla disposizione.

Disposizioni non riportate integralmente

Il testo fornito si interrompe all’inizio del comma 3-bis dell’articolo 3, relativo alle misure per fronteggiare l’emergenza migratoria in Calabria. Non è quindi possibile ricostruirne requisiti, procedure, durata o finanziamenti oltre quanto riportato nell’incipit.

Testo integrale

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