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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26987/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività da giugno 1994 a febbraio 2010, dapprima alle dipendenze di una ditta individuale fino al 30 dicembre 2004 e, dal 1° gennaio 2005, della società costituita il 30 dicembre 2004, che aveva ricevuto il complesso aziendale. Sosteneva di essere stato formalmente inquadrato come impiegato amministrativo di quarto livello e, da maggio 2003 a settembre 2004, come collaboratore coordinato e continuativo, mentre in concreto aveva svolto mansioni di viaggiatore-piazzista. Aveva chiesto l’accertamento di un unico rapporto subordinato e la condanna solidale dei datori al pagamento delle differenze retributive, delle mensilità aggiuntive e del TFR, oltre alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale aveva accertato l’unicità del rapporto, escluso la prescrizione e, per il periodo dal 2 maggio 2003 al 30 settembre 2004, rigettato la domanda in ragione della transazione del 7 dicembre 2004; aveva poi condannato i datori, in solido, al pagamento delle differenze retributive e del TFR e la società al versamento dei contributi. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 58/2022 pubblicata il 2 febbraio 2022, aveva rigettato l’appello dei datori, dando atto della rinuncia del lavoratore alla domanda contributiva e della conseguente cessazione della materia del contendere su tale punto. I datori hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Primo: violazione degli artt. 6 L. n. 604/1966, 1442, 2112 e 2948 c.c., perché il licenziamento intimato dalla ditta individuale con effetto dal 30 dicembre 2004 non era stato impugnato e, pertanto, il rapporto non poteva considerarsi trasferito alla società dal 1° gennaio 2005; da ciò derivava, secondo i ricorrenti, la prescrizione dei crediti relativi al primo rapporto. Secondo: violazione dell’art. 2113 c.c., perché la rinuncia contenuta nella conciliazione sindacale del 7 dicembre 2004 avrebbe dovuto essere riferita all’intero rapporto 1994-2004, e non soltanto al periodo formalmente regolato da co.co.co. Terzo: violazione degli artt. 2968 c.c., 116 c.p.c. e 12 disp. prel. c.c., per asserito travisamento delle prove sulle mansioni, mancato svolgimento del procedimento trifasico di classificazione e mancata considerazione del fatto che le visite ai clienti sarebbero state accessorie rispetto alle attività d’ufficio. Quarto: violazione degli artt. 195 c.p.c., 111 Cost. e 12 disp. prel. c.c., perché la consulenza contabile di primo grado era stata svolta senza trasmissione ai datori della bozza preliminare e senza concedere il rinvio richiesto per presentare osservazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: poiché il rapporto con la ditta individuale era cessato il 30 dicembre 2004 e il conferimento aziendale aveva avuto effetto dal 1° gennaio 2005, il rapporto estinto non poteva considerarsi trasferito in continuità ai sensi dell’art. 2112 c.c. In assenza di impugnazione e annullamento del licenziamento, occorre quindi rideterminare il credito tenendo conto dell’eccezione di prescrizione per i crediti riferiti al rapporto terminato il 30 dicembre 2004. Il secondo motivo, relativo all’estensione della rinuncia transattiva del 7 dicembre 2004, è stato dichiarato assorbito. Del terzo motivo è stata dichiarata inammissibile la censura di travisamento delle prove, perché diretta a contestare la valutazione probatoria; sono state invece accolte le censure sulla classificazione delle mansioni. Il giudice di merito dovrà compiere il procedimento trifasico, verificando la corrispondenza delle mansioni alle declaratorie contrattuali e, in presenza di mansioni promiscue, accertando la prevalenza secondo il criterio qualitativo della mansione professionalmente più significativa, purché non svolta sporadicamente o occasionalmente, oltre che secondo il dato quantitativo. È stato accolto anche il quarto motivo: l’omesso invio della bozza della consulenza ha determinato una nullità relativa, tempestivamente eccepita; non era necessario dimostrare un concreto pregiudizio difensivo. La nullità deve essere sanata consentendo ai ricorrenti di presentare osservazioni e rilievi critici alla relazione. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    In ipotesi di licenziamento intimato dal cedente prima della cessione dell'azienda, la norma di garanzia di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione soltanto se c'è stata la dichiarazione di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento, unici atti idonei a produrre effetti ripristinatori ex tunc, che presuppongono però l'osservanza da parte del lavoratore del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento e quindi il tempestivo invio al cedente degli atti impeditivi della stessa.

    La garanzia della continuità del rapporto prevista dall’art. 2112 c.c. non opera per un rapporto già cessato prima della cessione aziendale, salvo che il licenziamento anteriore alla cessione sia dichiarato nullo o annullato, con effetti ripristinatori ex tunc, previa tempestiva impugnazione.

  • art. 22 CCNL 1998 per i dipendenti delle aziende alimentari artigiane ed industriali

    La Corte territoriale ha quindi mancato di accertare la “stabilità” dell’incarico di viaggiare; anzi, avendo accertato che il viaggio si svolgeva solo un giorno a settimana, sia pure tutte le settimane, ha mancato di verificare quale peso avesse questo incarico rispetto a tutte le altre mansioni svolte presso la sede aziendale, che ha omesso di accertare.

    Per classificare il lavoratore come viaggiatore o piazzista occorre verificare la stabilità dell’incarico di viaggiare e il peso effettivo di tale attività rispetto alle altre mansioni svolte.

  • art. 195 c.p.c.

    Il Tribunale, invece di dare luogo a tale sanatoria, ha deciso la controversia, in violazione dell’art. 195 c.p.c., e la Corte territoriale ha erroneamente rigettato il motivo di gravame.

    L’omessa trasmissione alle parti della bozza della relazione peritale, se tempestivamente eccepita, comporta una nullità relativa; il giudice deve consentire il recupero del contraddittorio, rimettendo le parti in condizione di presentare osservazioni.

  • art. 196 c.p.c.

    la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c.

    A fronte dell’omesso contraddittorio sulla bozza peritale, il giudice può sanare la nullità rinnovando l’attività e rimettendo le parti in termini per esercitare i poteri relativi alla consulenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura sub a) è inammissibile, perché denuncia un errore di valutazione e non di percezione della prova, sicché è estranea ai ristretti limiti del sindacato di legittimità in ordine al “travisamento della prova”, come delineati da questa Corte di legittimità.

    Il ricorso per cassazione non consente di censurare come travisamento della prova una contestazione che riguarda la valutazione delle risultanze istruttorie anziché un errore percettivo.

Massime di principio

  • Se il licenziamento è intimato dal cedente prima del trasferimento d’azienda e il rapporto è cessato prima che la cessione produca effetto, il rapporto non passa al cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c., salvo che il licenziamento sia stato tempestivamente impugnato e successivamente dichiarato nullo o annullato con effetti ripristinatori ex tunc.
  • La classificazione delle mansioni promiscue richiede di confrontare le attività concretamente accertate con le declaratorie collettive e di individuare la mansione prevalente non mediante la sola quantità, ma considerando anche la rilevanza qualitativa e professionale, purché la mansione individuata non sia svolta sporadicamente o occasionalmente.
  • L’omesso invio alle parti della bozza della consulenza tecnica d’ufficio determina una nullità relativa, che deve essere eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione. Se l’eccezione è tempestiva, il giudice deve consentire il recupero del contraddittorio e la presentazione di osservazioni, senza che sia necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di travisamento della prova non è ammissibile quando, pur così denominata, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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