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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26990/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Regione)

La controversia

Due dipendenti pubblici, uno appartenente alla Provincia di Caserta e l’altro prima all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e, dal 1° gennaio 2019, all’Ente Idrico Campano, erano stati distaccati presso il Consiglio Regionale della Campania. Nel novembre 2020 la Regione aveva ingiunto loro, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910, di restituire somme corrisposte in base all’art. 58, commi 2 e 4, della L.R. Campania n. 10/2001, come modificati dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003; tali disposizioni erano state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 146/2019. I dipendenti avevano chiesto la revoca delle ingiunzioni e l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo restitutorio. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 771/2025 depositata il 10 marzo 2025, aveva respinto l’appello. I dipendenti hanno proposto due ricorsi per cassazione, ciascuno articolato in cinque motivi. I primi due motivi deducevano che l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 44/2023, come modificato nel 2025, e la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2024 avrebbero riconosciuto alle Regioni il potere di disciplinare i trattamenti del personale degli uffici di diretta collaborazione e avrebbero fatto salvi gli atti e i rapporti pregressi. Il terzo motivo sosteneva che gli emolumenti derivassero dall’art. 58, comma 1, della legge regionale, non colpito dalla declaratoria d’incostituzionalità. Il quarto contestava la retroattività degli effetti della pronuncia costituzionale, assumendo che i rapporti fossero ormai esauriti perché le prestazioni erano cessate. Il quinto invocava l’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, la sentenza della Corte EDU Casarin e l’art. 2043 c.c., contestando la restituzione in ragione della buona fede e del legittimo affidamento dei percettori. In appello era stata inoltre dedotta l’omessa pronuncia sull’eccezione di arricchimento senza causa, ma la Corte territoriale aveva escluso che le somme corrispondessero a una prestazione lavorativa aggiuntiva autonomamente remunerabile.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la clausola di salvaguardia introdotta nel 2025 riguardi gli atti regionali adottati nell’ambito di autoregolazione consentito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001, ma non possa essere estesa agli atti interni che avevano dato esecuzione alla contrattazione integrativa fondata sulle disposizioni regionali dichiarate incostituzionali; una diversa lettura comporterebbe un non consentito disattendimento del giudicato costituzionale, e le norme di sanatoria sono di stretta interpretazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che le somme provenivano dai commi 2 e 4, non dal comma 1, e la censura mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la cessazione materiale del rapporto non lo rende esaurito; rilevano invece situazioni ormai intangibili, come quelle definite da giudicato, prescrizione, decadenza o atto amministrativo non più impugnabile. Il quinto motivo è stato rigettato: la buona fede e il legittimo affidamento del percettore non escludono, di per sé, l’obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.; possono rilevare, secondo buona fede oggettiva, nella valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dell’obbligato e nelle modalità del recupero, inclusa l’eventuale rateizzazione o riduzione. È inoltre possibile un’azione risarcitoria se ne ricorrono i presupposti, ma nella specie non risultava proposta. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti: per ciascuno, euro 3.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, D.L. n. 44/2023, conv. in L. n. 74/2023

    Questa Corte, nelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026, alla motivazione delle quali si fa qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c., dovendosi alle stesse dare continuità, ha affermato che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la doverosa ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.

    La clausola di salvaguardia tutela gli atti e i rapporti adottati dalle Regioni in adeguamento al D.Lgs. n. 165/2001, ma non sana gli atti che avevano dato esecuzione alla contrattazione integrativa fondata sulle disposizioni regionali dichiarate incostituzionali; le somme erogate in base a queste ultime restano ripetibili.

  • art. 27 D.Lgs. n. 165/2001

    In tali circostanze, la clausola di salvaguardia, in quanto avente ad oggetto «gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165», ossia in base all’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, mira a far salvi (in modo evidentemente retroattivo) gli atti ed i provvedimenti riconducibili all’ambito di autoregolazione, da parte delle Regioni, della materia di cui all’art.14, prima che, nel 2023, fosse rimosso l’impedimento rappresentato dalla riserva di legislazione statale, ma non può essere esteso agli atti interni coi quali la Regione Campania diede applicazione alla contrattazione integrativa regionale nell’ambito previsto dalle leggi regionali dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 146/2019, perché quella sentenza venne emessa sul presupposto che quelle disposizioni non fossero riconducibili all’ambito dell’autonomia regionale già riconosciuto dall’art. 27, o che tale autonomia non sussistesse in termini speciali.

    L’autonomia regionale riconosciuta dall’art. 27 consente di salvaguardare gli atti adottati nell’ambito di autoregolazione della materia, ma non permette di ricondurvi gli atti interni applicativi di una disciplina regionale dichiarata incostituzionale.

  • art. 40 D.Lgs. n. 165/2001

    Si è osservato che la statuizione di incostituzionalità era stata basata su una declinazione del principio di riserva a favore della legislazione statale implicante l’applicabilità al caso del principio, mutuato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale la contrattazione regionale aveva carattere integrativo di quella nazionale di comparto, e come tale poteva svolgersi solo sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; sicchè solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, poteva aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione; e che la spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non poteva trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria.

    Nel sistema descritto dalla Corte, la contrattazione integrativa può operare soltanto nelle materie e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, secondo i soggetti e le procedure da questa previsti; una spesa non autorizzata dalla legge statale e non rimessa alla contrattazione di comparto non ha legittima copertura finanziaria.

  • art. 2033 c.c.

    La sentenza della Corte Costituzionale n.8/2023 ha ritenuto che l’art. 2033 cod. civ. non è illegittimo per contrarietà alla Costituzione nella parte in cui ha omesso di prevedere l’irripetibilità dell’indebito retributivo e previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza, evidenziando che l’ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell’affidamento legittimo nella spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, non determina l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ.

    La buona fede e il legittimo affidamento del percettore non comportano automaticamente l’irripetibilità dell’indebito retributivo. La tutela dell’affidamento deve essere valorizzata nell’ambito dei rimedi consentiti dall’ordinamento, senza escludere in via generale l’obbligo restitutorio.

  • art. 14 D.Lgs. n. 165/2001

    In tali circostanze, la clausola di salvaguardia, in quanto avente ad oggetto «gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165», ossia in base all’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, mira a far salvi (in modo evidentemente retroattivo) gli atti ed i provvedimenti riconducibili all’ambito di autoregolazione, da parte delle Regioni, della materia di cui all’art.14, prima che, nel 2023, fosse rimosso l’impedimento rappresentato dalla riserva di legislazione statale, ma non può essere esteso agli atti interni coi quali la Regione Campania diede applicazione alla contrattazione integrativa regionale nell’ambito previsto dalle leggi regionali dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 146/2019, perché quella sentenza venne emessa sul presupposto che quelle disposizioni non fossero riconducibili all’ambito dell’autonomia regionale già riconosciuto dall’art. 27, o che tale autonomia non sussistesse in termini speciali.

    Gli atti regionali adottati nell’ambito di autoregolazione della materia disciplinata dall’art. 14 possono rientrare nella salvaguardia, ma tale previsione non si estende agli atti applicativi della contrattazione integrativa basata sulle disposizioni regionali dichiarate incostituzionali.

  • art. 58, commi 2 e 4, L.R. Campania n. 10/2001

    Questa Corte, nelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026, alla motivazione delle quali si fa qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c., dovendosi alle stesse dare continuità, ha affermato che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la doverosa ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.

    Gli emolumenti erogati in base ai commi 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi, sono ripetibili; la disciplina di salvaguardia successiva non ha sanato gli effetti delle disposizioni regionali colpite dalla declaratoria.

  • art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Questa Corte, nelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026, alla motivazione delle quali si fa qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c., dovendosi alle stesse dare continuità, ha affermato che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la doverosa ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.

    La declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni regionali per violazione della competenza legislativa statale ha comportato che le somme erogate in base a esse non avessero titolo legittimo e fossero ripetibili.

  • art. 81 Cost.

    Questa Corte, nelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026, alla motivazione delle quali si fa qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c., dovendosi alle stesse dare continuità, ha affermato che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la doverosa ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.

    La Corte richiama la violazione dei principi costituzionali di copertura della spesa quale fondamento della declaratoria d’incostituzionalità e della conseguente ripetibilità delle somme erogate in base alle disposizioni regionali.

  • art. 97, primo comma, Cost.

    Questa Corte, nelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026, alla motivazione delle quali si fa qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c., dovendosi alle stesse dare continuità, ha affermato che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la doverosa ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.

    La sentenza menziona il parametro di buon andamento quale ulteriore fondamento della declaratoria d’incostituzionalità delle disposizioni regionali e della conseguente ripetibilità degli emolumenti.

  • art. 2033 c.c. (ripetizione dell’indebito)

    In linea con le affermazioni contenute in detto arresto, questa Corte ha costantemente affermato, a partire da Cass. n. 23419/2023, alla quale si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c., che la “buona fede” dell’ accipiens, anche in termini di “legittimo affidamento” non trova tutela nell’inesigibilità, ma solo, ed in eventualmente doverosa considerazione, alla luce del cd. principio di buona fede oggettiva, delle condizioni economico-patrimoniali in cui versi l’obbligato, nell’eventuale necessità di rateizzare il recupero e/o ridurne l’ammontare (misure nella specie secondo la Corte di appello adottate; né sulle modalità di recupero v’è motivo di doglianza).

    La buona fede del percettore non rende inesigibile l’obbligo di restituzione; può incidere, tramite il principio di buona fede oggettiva, sulle modalità e sull’entità del recupero in considerazione delle condizioni economico-patrimoniali dell’obbligato.

  • art. 2041 c.c.

    Tali rilievi impedivano la configurabilità di un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., essendo impossibile sostenere una autonoma remunerabilità delle attività svolte.

    L’azione di arricchimento senza causa non è configurabile per compensare emolumenti privi di titolo quando le attività svolte non costituiscano una prestazione specifica, distinta e autonomamente remunerabile.

  • art. 2126 c.c.

    Disattendeva il motivo sub c), affermando, in base a Cass. n. 36358/2021, che l’art.2126 c.c. poteva trovare applicazione solo alla condizione che l’indebito corrispondesse ad una specifica prestazione, effettivamente eseguita (e non se si trattasse di una specifica voce retributiva non posta in specifica relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva), sì da comportare – dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, il trasmodare dell’incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa.

    La tutela dell’art. 2126 c.c. presuppone che l’indebito corrisponda a una prestazione lavorativa effettiva e specifica, tale da trasformare radicalmente, per qualità, quantità e durata, l’incarico originario; non basta una voce retributiva non correlata a una prestazione aggiuntiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Ciò palesa che sotto lo schermo della censura per violazione di legge si chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie e dei relativi apprezzamenti di merito, non consentita in sede di legittimità.

    Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e degli accertamenti di fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Questa Corte, nelle sentenze nn. 20482 e 20483/2026, alla motivazione delle quali si fa qui rinvio, ai sensi dell’art. 118 d.a.c.p.c., dovendosi alle stesse dare continuità, ha affermato che anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023, che ha stabilito che «Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale»; e dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25/2025 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 69/2025, che ha aggiunto all’art. 3, comma 1 il periodo «... Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi», la dichiarazione di illegittimità costituzionale, operata da Cort. Cost. n. 146/2019, dell’art. 58 della L.R. n. 10/2001, commi 2 e 4, quali introdotti dalla L.R. n. 20/2002, e dalla L.R. n. 25/2003, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., oltre che agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, comporta la doverosa ripetibilità delle somme erogate a valere sui fondi previsti da tali disposizioni.

    La Corte fa rinvio alla motivazione di precedenti decisioni conformi ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dichiarando di darvi continuità.

Massime di principio

  • La clausola legislativa che fa salvi gli atti regionali adottati in adeguamento al D.Lgs. n. 165/2001 non può essere interpretata fino a comprendere gli atti interni che abbiano dato applicazione a disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, quando ciò comporterebbe il disconoscimento della declaratoria costituzionale. Le norme di sanatoria, aventi carattere eccezionale, sono di stretta interpretazione.
  • Le somme erogate sulla base di disposizioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime sono ripetibili, anche se successivamente la legislazione prevede una salvaguardia degli atti regionali adottati in adeguamento alla disciplina statale, quando gli atti di pagamento non rientrino in tale ambito di adeguamento.
  • La contrattazione integrativa del pubblico impiego può svolgersi soltanto nelle materie, entro i vincoli e i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e secondo i soggetti e le procedure da essa previsti; la spesa non autorizzata dalla legge statale e non rimessa alla contrattazione di comparto non trova legittima copertura finanziaria.
  • La dichiarazione d’incostituzionalità opera retroattivamente, salvo che il rapporto sia ormai giuridicamente esaurito e intangibile. La mera cessazione materiale nel tempo del rapporto o della prestazione non basta a renderlo esaurito; sono rilevanti, tra l’altro, il giudicato, la prescrizione, la decadenza o un atto amministrativo non più impugnabile.
  • La buona fede e il legittimo affidamento di chi abbia percepito un indebito retributivo non escludono, di per sé, la restituzione. Possono rilevare, secondo buona fede oggettiva, nella valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dell’obbligato e nella determinazione delle modalità del recupero, compresa l’eventuale rateizzazione o riduzione.
  • L’azione di arricchimento senza causa non consente di ottenere un’autonoma remunerazione per attività che non costituiscano una prestazione specifica effettivamente eseguita e distinta dall’incarico originario.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiObbligazioniLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoArricchimento senza causa

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