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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22998/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un comune, in servizio dal 1980, che ha chiesto al giudice del lavoro di accertare una pluralità di illegittimità e di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da un clima vessatorio e persecutorio. In particolare, la lavoratrice ha domandato: il risarcimento del danno da mobbing nei confronti dell’ente e di due dirigenti comunali ritenuti autori materiali delle condotte; la declaratoria di nullità di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi; l’accertamento dell’illegittimità della preclusione alla progressione economica verso la fascia D3; l’accertamento dell’illegittimità di otto provvedimenti di distacco provvisorio ad altro ufficio. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande e la Corte d’appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato sei motivi, formalmente qualificati come violazioni di legge ma sostanzialmente diretti a contestare gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito: 1) illegittimità degli spostamenti provvisori; 2) illegittimità del blocco della progressione economica; 3) illegittimità della sanzione disciplinare; 4) erroneo rigetto della domanda risarcitoria da mobbing, con richiamo anche allo straining e all’art. 2087 c.c.; 5) omessa pronuncia sul quantum del danno; 6) mancata compensazione delle spese di lite. Il Comune e i due dirigenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per tutti i motivi principali, che sotto la veste della violazione di legge la ricorrente proponeva in realtà una rivalutazione del merito e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare: gli spostamenti d’ufficio erano stati già ritenuti giustificati da una situazione di incompatibilità ambientale; la pretesa alla progressione economica è stata esclusa perché non esisteva un diritto automatico alla progressione per anzianità e la valutazione delle schede di servizio era riservata al giudice di merito; la censura sulla sanzione disciplinare era anch’essa meramente fattuale; la domanda di mobbing era stata già respinta in un precedente giudizio e, comunque, nel nuovo processo la Corte d’appello aveva esaminato i soli elementi nuovi, ritenendoli irrilevanti, senza limitarsi a un richiamo automatico al giudicato; la doglianza sul quantum era inconferente, perché la domanda era stata rigettata in radice; la censura sulle spese era infondata, poiché la disciplina sulla compensazione attribuisce un potere discrezionale al giudice di merito e non un obbligo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controparti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la deduzione formale di violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 2 d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo perché la censura involgeva il merito fattuale degli spostamenti di ufficio.

  • art. 2103 c.c.

    In tema di pubblico impiego privatizzato è applicabile al trasferimento solo quando vi sia un apprezzabile spostamento geografico del luogo di lavoro.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non esaminato nel merito poiché il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Richiamato per contestare il diniego della progressione economica, ma la censura è stata qualificata come rivalutazione del fatto.

  • art. 23 d.lgs. 150/2009

    Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse una vera violazione di legge.

  • art. 5 CCNL 31.3.1999

    Richiamato nel secondo motivo, ma la decisione ha valorizzato l’accertamento di merito sulle valutazioni e sulla mancanza di un diritto automatico alla progressione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel terzo e quarto motivo; la Corte non ne ha tratto una regola autonoma, ritenendo le censure sostanzialmente fattuali.

  • art. 55 d.lgs. 165/2001

    Richiamato in relazione alla sanzione disciplinare; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente assertiva e in fatto.

  • art. 3 CCNL 11.4.2008

    Richiamato con riguardo alla sanzione disciplinare, senza accoglimento della censura.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato in relazione al mobbing/straining; la Corte osserva che i trasferimenti contestati erano stati disposti per ovviare a una situazione di incompatibilità ambientale e personale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo quale base risarcitoria, ma la domanda è stata respinta perché i fatti allegati non integravano mobbing.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ricondotta all’art. 92 c.p.c., non all’art. 91.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese resta una facoltà discrezionale del giudice di merito; non vi è un obbligo di compensare anche in presenza di ragioni analoghe a quelle indicate dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a seguito dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione, è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, sia in realtà diretto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, il mero spostamento del dipendente da un ufficio a un altro, senza apprezzabile mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione, non integra trasferimento in senso tecnico ai sensi dell’art. 2103 c.c.; in tal caso non sussiste l’onere per l’amministrazione di provare ragioni organizzative del trasferimento.
  • La progressione economica del dipendente pubblico non costituisce un diritto automatico maturante per sola anzianità, dovendosi verificare la disciplina applicabile e gli esiti delle valutazioni di servizio.
  • La domanda di mobbing richiede la dimostrazione di una serie coordinata di condotte persecutorie e del loro complessivo effetto lesivo; il giudice può e deve apprezzare unitariamente i fatti allegati, distinguendo tra elementi già giudicati e ulteriori condotte eventualmente dedotte in un nuovo processo.
  • La censura di omessa pronuncia sul quantum è inconferente quando il giudice abbia rigettato in radice la domanda risarcitoria sull’an debeatur.
  • In tema di spese di lite, la compensazione totale o parziale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di cassazione può soltanto verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Il raddoppio del contributo unificato consegue, in linea di principio, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicatoDanno non patrimoniale

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