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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22984/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un ente provinciale aveva iniziato una lunga vicenda contenziosa per ottenere l'inquadramento nella qualifica superiore di vice-ragioniere (VI qualifica funzionale), con conseguente ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive. La pretesa si fondava su delibere risalenti agli anni 1980-1981 che avevano promosso numerosi altri dipendenti e sulla successiva vicenda di annullamento amministrativo di tali delibere. Dopo plurimi giudizi davanti al giudice amministrativo e al giudice ordinario, culminati in una precedente decisione delle Sezioni Unite che aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su alcune domande e in una successiva sentenza di Cassazione che aveva ritenuto coperti da giudicato i punti relativi alla nullità dei provvedimenti di inquadramento e alla reintegra nelle mansioni, il lavoratore ha nuovamente agito per ottenere il medesimo risultato sostanziale. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendola preclusa dai giudicati formatisi nei precedenti processi. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: la violazione del giudicato e delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che le Sezioni Unite avevano deciso solo sulla giurisdizione e non sul merito; l'erroneità dell'affermazione secondo cui avrebbe dovuto riassumere il processo davanti al T.A.R.; la mancata considerazione della formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario; la motivazione apparente della sentenza; e la violazione dei principi del giusto processo, dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non riportassero in modo specifico e sufficiente il contenuto degli atti e delle sentenze pregresse su cui le censure si fondavano, in violazione del requisito di specificità del ricorso. Inoltre ha affermato che l'estensione del giudicato formatosi sulla questione di giurisdizione era già stata oggetto di una precedente pronuncia tra le stesse parti e quindi non poteva essere rimessa in discussione: quel giudicato copriva anche le domande sostanziali sul riconoscimento della qualifica superiore e sulla reintegra nelle mansioni, che costituivano il presupposto delle ulteriori richieste economiche. Ha poi escluso che il Tribunale potesse sollevare un nuovo conflitto negativo di giurisdizione, perché la questione era già stata decisa dalle Sezioni Unite in un precedente giudizio inter partes con efficacia di giudicato. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente alle spese e l'annotazione sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale preclude la riproposizione delle questioni già decise tra le stesse parti e copre l'estensione del decisum anche quanto alla regula iuris del caso concreto

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della riassunzione del processo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione

  • art. 59 della legge n. 69 del 2009

    la riassunzione e il conflitto di giurisdizione operano come regola solo se la questione di giurisdizione non sia già stata decisa dalle Sezioni Unite nel processo o comunque non sia già coperta da giudicato inter partes

  • art. 11, comma 4, d.lgs. n. 104 del 2010

    richiamato dal ricorrente sul tema della translatio iudicii tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nelle censure per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno o la sua violazione

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio o dopo declaratoria di giurisdizione

  • art. 393 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della riassunzione e della mancata prosecuzione del giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per i motivi di nullità della sentenza e violazione di norme processuali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente e delle garanzie del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale del giusto processo

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale di tutela giurisdizionale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare e illustrare specificamente gli atti processuali su cui si fonda, a pena di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è აუცილaria una specifica indicazione e illustrazione del contenuto degli atti e delle sentenze di merito su cui le censure si fondano; la mancata trascrizione o descrizione puntuale delle parti rilevanti comporta inammissibilità per difetto di specificità.
  • Il giudicato formatosi sulla questione di giurisdizione non si limita alla sola affermazione della giurisdizione o del difetto di giurisdizione, ma può coprire anche l'individuazione delle domande sostanziali e della regula iuris del caso concreto, impedendo la riapertura della medesima controversia tra le stesse parti.
  • La riassunzione del processo e il possibile rilievo del conflitto negativo di giurisdizione non operano quando la questione di giurisdizione sia già stata decisa dalle Sezioni Unite in un precedente giudizio inter partes con efficacia di giudicato.
  • Una parte non può ottenere, in un nuovo giudizio, il medesimo risultato sostanziale già coperto da giudicato attraverso la riproposizione di domande che ne costituiscono il presupposto necessario.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e può essere soggetto al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRGiurisdizioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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