Sentenza del 11/06/2024 n. 16264 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP 2006, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione 607.925 euro, pari alla quota di ammortamento dedotta nel 2006 sull’avviamento di 10.942.654 euro relativo al ramo «Ingegneria e Impianti», ceduto da Progetti a Servizi il 22 dicembre 2005. L’Ufficio riteneva che la riorganizzazione del gruppo fosse priva di valide ragioni economiche e mirasse a ottenere un indebito vantaggio fiscale, eludendo il limite al riporto delle perdite previsto dall’art. 172, comma 7, TUIR e duplicando benefici fiscali. La contribuente ha contestato, con cinque motivi, la carenza di motivazione delle decisioni di merito e degli avvisi, l’errata ripartizione dell’onere probatorio, la mancata individuazione di un’alternativa realmente equivalente, la qualificazione come duplicato del vantaggio fiscale e l’insufficienza degli indizi. Ha sostenuto che il gruppo intendesse mantenere in Progetti l’attività dei beni culturali e trasferire a Servizi soltanto il ramo «Ingegneria e Impianti», senza concentrare tutte le attività in un’unica società.
La decisione
La Cassazione ha riunito i due ricorsi, proposti contro distinte sentenze, e ha accolto il primo e il terzo motivo: le sentenze regionali non avevano adeguatamente motivato perché la fusione per incorporazione di Progetti in Servizi fosse l’unica alternativa fisiologica, né avevano esaminato la ragione organizzativa addotta dalla contribuente. Il trasferimento del ramo «Ingegneria e Impianti» non può essere considerato elusivo sulla sola base del risparmio fiscale rispetto a quella fusione; occorre verificare concretamente se Progetti abbia continuato a svolgere per un periodo apprezzabile l’attività dei beni culturali e se la riorganizzazione perseguisse anche tale legittimo assetto. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, non decisi nel merito. La Corte ha cassato le sentenze e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Non è stata definitivamente dichiarata la non elusività dell’operazione né annullato in via definitiva il recupero fiscale: l’esito dipende dagli accertamenti del giudice di rinvio.
Norme richiamate
La contribuente li ha invocati per denunciare la carenza di motivazione delle sentenze di merito. La Cassazione ha accolto la censura motivazionale perché non era stata esaminata in modo adeguato la giustificazione organizzativa della cessione e non era stato spiegato perché la fusione fosse l’unica alternativa fisiologica.
La contribuente li ha richiamati per contestare la motivazione degli avvisi e l’omessa individuazione di un’operazione alternativa effettivamente praticabile. La Cassazione ha accolto la censura relativa alla motivazione delle decisioni di merito; non ha però deciso autonomamente, nel merito, la legittimità formale degli avvisi.
Art. 37-bis, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 600/1973
La norma è stata invocata nella contestazione della qualificazione dell’operazione come elusiva e del vantaggio fiscale come duplicato. La decisione stabilisce che, per il trasferimento del ramo da Progetti a Servizi, il risparmio fiscale rispetto alla fusione non basta da solo: vanno valutate le ragioni organizzative concrete e verificato se l’operazione perseguisse esclusivamente un vantaggio fiscale.
È indicato nell’accertamento come norma violata in relazione alla deduzione della quota di ammortamento dell’avviamento. La Cassazione non ne ha definito l’applicazione nel merito, avendo disposto il rinvio per l’accertamento della possibile finalità esclusivamente fiscale dell’operazione.
L’Ufficio ha fondato su questa disposizione la contestazione di aggiramento dei limiti al riporto delle perdite fiscali pregresse in occasione della riorganizzazione societaria. La Cassazione non ha stabilito che il divieto sia stato violato: il giudice di rinvio deve prima valutare le ragioni effettive del trasferimento del ramo e l’assetto operativo perseguito.
Art. 2697, commi 1 e 2, c.c.; artt. 2727 e 2729, comma 1, c.c.
La contribuente li ha invocati contro la ripartizione dell’onere della prova e la valutazione degli indizi dell’elusione. Tali censure sono rimaste assorbite, perciò la Cassazione non ha pronunciato una decisione definitiva su questi profili.
È menzionato soltanto quale base delle memorie difensive depositate dalla contribuente; la decisione non ne ricava un principio interpretativo.
Massime di principio
- Una riorganizzazione societaria non è elusiva solo perché un’altra struttura, come la fusione, avrebbe prodotto un carico fiscale diverso: occorre valutare se l’alternativa proposta sia davvero compatibile con gli obiettivi organizzativi perseguiti.
- Quando il contribuente adduce una ragione economica concreta — qui, separare le attività lasciando i beni culturali a una società e trasferendo un diverso ramo a un’altra — il giudice deve valutarla nel merito e confrontarla con elementi fattuali, anche verificando la successiva effettiva operatività delle società.
- Il risparmio fiscale rispetto a un’operazione alternativa non dimostra da solo che il trasferimento sia stato compiuto esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale; servono un esame complessivo delle circostanze e una motivazione che affronti le ragioni addotte dal contribuente.
- La cassazione con rinvio per insufficiente motivazione non equivale a una decisione definitiva sulla legittimità fiscale dell’operazione: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti indicati e decidere nuovamente anche sulle spese.
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