Sentenza del 09/07/2024 n. 18795 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di liquidazione che aveva revocato le agevolazioni sulle imposte ipotecaria e catastale previste dall'art. 1, commi 115-120, della legge n. 208/2015 per la cessione agevolata di immobili. Il 29 settembre 2017 TEUR aveva acquistato immobili da TEIND; l'Agenzia negava il requisito dell'iscrizione della beneficiaria della scissione nel libro soci di TEIND al 30 settembre 2015. La beneficiaria era però subentrata, a seguito della scissione parziale del 1° gennaio 2017, nella partecipazione e nella posizione giuridica della società scissa, che a quella data risultava socia. L'Agenzia contestava inoltre la motivazione della sentenza regionale e invocava le norme fiscali sulle riorganizzazioni societarie; le contribuenti chiedevano in via incidentale la condanna dell'Agenzia per lite temeraria e riproponevano questioni sulla libertà di stabilimento e sulla Convenzione Italia-Paesi Bassi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale delle società. Ha escluso la motivazione apparente: la sentenza regionale esponeva adeguatamente le ragioni della decisione. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'agevolazione: il requisito dell'iscrizione era soddisfatto perché la beneficiaria della scissione era subentrata nella posizione della società scissa già iscritta al 30 settembre 2015; la legge non richiedeva che la società avesse sede o residenza in Italia. La censura di abuso è stata dichiarata inammissibile perché generica, non dedotta nell'avviso né nei gradi di merito e tale da richiedere contraddittorio e accertamenti di fatto; il terzo motivo dell'Agenzia è stato assorbito. Respinto anche il ricorso incidentale sulla responsabilità aggravata, non risultando mala fede o colpa grave dell'Agenzia. Le ulteriori questioni delle contribuenti sono rimaste assorbite. Spese di legittimità integralmente compensate per soccombenza reciproca; non è dovuto dall'Agenzia l'ulteriore contributo unificato, mentre la Corte ha dato atto dei presupposti per quello eventualmente dovuto dalle ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
Art. 1, commi 115-120, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Il diritto della Tehol (Techint European Holding BV) si è trasferito, per la citata scissione, alla società Nova Tehol Spa; tutto quello che competeva alla prima ormai compete alla seconda, senza discontinuità (successione nella posizione: la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite).
Ai fini dell'agevolazione, il requisito dell'iscrizione al 30 settembre 2015 può essere fatto valere dalla società beneficiaria della scissione che sia subentrata nella partecipazione e nella posizione giuridica della società scissa iscritta a quella data. La norma richiede l'iscrizione nel libro soci, non la residenza della società in Italia.
Art. 2506, primo comma, codice civile
Anche nell'ipotesi di scissione parziale si configura la successione nei diritti della società scissa (dante causa).
La scissione parziale comporta il trasferimento alla beneficiaria delle posizioni giuridiche assegnatele; nel caso deciso, tale successione ha consentito alla beneficiaria di subentrare nella posizione di socia rilevante per l'agevolazione.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.
Nel processo tributario la sentenza deve esporre le ragioni in fatto e in diritto e il percorso logico seguito. Il vizio sussiste se tale motivazione manca o è solo apparente; non basta una contestazione della sua sufficienza o persuasività.
Art. 132, secondo comma, n. 4, codice di procedura civile
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.
La motivazione è nulla quando non rende riconoscibili le ragioni della decisione e l'iter seguito; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione regionale era adeguatamente motivata.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla violazione del minimo costituzionale: motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni, oppure motivazione perplessa e incomprensibile.
Art. 96 codice di procedura civile
L'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
La condanna per lite temeraria presuppone mala fede o colpa grave; l'accertamento compete al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia, parte ammessa alla prenotazione a debito, e ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte delle ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa richiede che un soggetto risulti iscritto nel libro soci a una determinata data, la successione societaria conseguente a una scissione può consentire alla beneficiaria di subentrare nel requisito già maturato dalla società scissa, se la partecipazione e la relativa posizione giuridica sono state trasferite.
- Non si possono aggiungere all'agevolazione requisiti non previsti dalla legge: in questo caso la residenza o la sede in Italia non era condizione richiesta, a fronte del requisito dell'iscrizione nel libro soci.
- Un'ipotesi di abuso o elusione non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione in modo generico, specie se richiede contraddittorio e accertamenti di fatto che non sono stati svolti nei gradi di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non permette di comprendere le ragioni della decisione o il percorso logico seguito; non basta che la parte la ritenga insufficiente o non condivida la valutazione del giudice.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede mala fede o colpa grave; la valutazione di merito, se motivata adeguatamente, non è sindacabile in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 113 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18689 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18692 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18702 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18705 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18715 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →