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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30666/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento per la riscossione di Euro 1.637,50 a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativa all'anno 2003. Il contribuente aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, perché effettuata nei confronti di una società che aveva mutato denominazione ed era stata cancellata dal registro delle imprese; dall'altro, la prescrizione del credito tributario per il tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione. Sosteneva inoltre che la domanda includesse una richiesta di risarcimento dei danni morali derivanti dal comportamento illecito dell'agente della riscossione e che, per ciò stesso, la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione ordinaria ai sensi degli artt. 37 e 615 c.p.c. La Corte d'appello aveva invece ritenuto la giurisdizione tributaria, qualificando l'intimazione come atto prodromico all'esecuzione e valorizzando l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso per cassazione lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 615 c.p.c., insistendo sulla natura di opposizione all'esecuzione per inesistenza del titolo esecutivo e sulla presenza della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la domanda proposta, pur formalmente indirizzata contro un'intimazione di pagamento, investiva fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi prima della notifica dell'intimazione stessa, ossia la dedotta invalidità della notificazione della cartella e la prescrizione maturata nel periodo tra cartella e intimazione. Tali questioni, secondo il principio ricavato dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, appartengono alla giurisdizione tributaria quando incidono sulla pretesa impositiva e si collocano a monte della valida notifica dell'atto di riscossione; resta invece alla giurisdizione ordinaria solo ciò che attiene alla legittimità formale dell'atto esecutivo in sé o a fatti estintivi successivi alla valida notifica della cartella o dell'intimazione. La Corte ha ritenuto irrilevante la domanda di risarcimento dei danni morali, perché subordinata all'accertamento dell'illegittimità della pretesa tributaria e non fondata su un autonomo comportamento illecito successivo e indipendente dal rapporto tributario. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ma ritenuto non decisivo alla luce della qualificazione della domanda come incidente sulla pretesa tributaria

  • art. 615 c.p.c.

    invocato per sostenere che si trattasse di opposizione all'esecuzione; la Corte precisa che tale rimedio è devoluto al giudice ordinario solo per fatti estintivi o questioni formali successive alla valida notifica della cartella o dell'intimazione

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie in materia di tributi, estesa anche alle questioni sull'an e sul quantum del tributo, ma non agli atti dell'esecuzione tributaria in senso stretto

  • art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    considerato nel suo testo dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui non consentiva le opposizioni ex art. 615 c.p.c. contro gli atti esecutivi tributari successivi alla cartella o all'avviso di cui all'art. 50

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale avviso prodromico all'esecuzione tributaria, rilevante ai fini del discrimine tra fase impositiva e fase esecutiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo fornito

  • legge 24 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2

    citata quale norma che ha sostituito l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 ampliando l'ambito della giurisdizione tributaria

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla riscossione di tributi, il criterio di riparto della giurisdizione dipende dal momento cui si colloca il fatto dedotto: se il fatto incide sulla pretesa tributaria ed è anteriore alla valida notifica della cartella o dell'intimazione, la cognizione spetta al giudice tributario; se invece concerne la legittimità formale dell'atto esecutivo o fatti estintivi successivi alla valida notifica, spetta al giudice ordinario.
  • L'eccezione di prescrizione del credito tributario, quando si fonda su fatti anteriori all'intimazione e presuppone la verifica della validità o dell'omissione della notifica della cartella, resta attratta alla giurisdizione tributaria; la prescrizione maturata dopo la definitiva notifica della cartella va invece fatta valere davanti al giudice ordinario.
  • La domanda di risarcimento dei danni proposta in occasione dell'impugnazione di un atto di riscossione non sposta la giurisdizione quando è meramente subordinata all'accertamento dell'illegittimità della pretesa tributaria; rileva solo se si fonda su un autonomo comportamento illecito dell'agente della riscossione, successivo e indipendente dal rapporto tributario.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 ha ricondotto a un sistema coerente la tutela contro gli atti della riscossione, distinguendo le opposizioni agli atti esecutivi, proponibili senza limitazioni, dalle opposizioni all'esecuzione per fatti successivi alla cartella, che devono trovare tutela davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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