Cassazione Civile, Ordinanza n. 09781/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino del Ghana ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto di espulsione emesso il 10 febbraio 2023, deducendo di aver già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale tramite PEC inviata all'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. Il giudice di pace ha respinto il ricorso ritenendo irrilevante la PEC perché non seguita dalla formalizzazione su modello C3, ha considerato non decisiva la traduzione del provvedimento solo in inglese e ha ritenuto assorbite o infondate anche le censure sulla mancanza di attestazione di conformità della copia notificata e sul patrocinio a spese dello Stato. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6 d.lgs. 25/2008 per avere negato rilievo alla domanda di asilo trasmessa via PEC; 2) omesso esame del vizio di nullità del decreto per mancanza di attestazione di conformità; 3) violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'interessato e per l'erroneo richiamo all'urdu; 4) violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato, poiché nei giudizi di opposizione all'espulsione lo straniero sarebbe ammesso di diritto senza necessità di specifica istanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la PEC con cui lo straniero manifesta la volontà di chiedere asilo non può essere considerata irrilevante solo perché non segue subito la compilazione del modello C3; l'amministrazione deve riceverla e astenersi da espulsioni che impediscano la definizione della procedura. Ha inoltre ribadito che il giudice deve accertare con precisione quando è stata manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale, perché tale circostanza incide sulla validità del decreto di espulsione. È stata anche confermata la necessità della traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dall'interessato, salvo prova concreta della conoscenza dell'italiano o di una lingua veicolare, prova a carico dell'amministrazione; il vizio non è sanato dalla mera proposizione del ricorso. La Corte ha ritenuto errato anche il mancato esame dell'eccezione relativa all'attestazione di conformità e ha chiarito che, nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione, lo straniero è ammesso di diritto al patrocinio a spese dello Stato. Per questi motivi ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato al Giudice di pace di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Vengono dedotti errori di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi come vizi di legittimità della decisione del giudice di pace.
La manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale, anche tramite PEC, deve essere ricevuta e trattata dall'amministrazione; non è corretto subordinare il rilievo della domanda alla sola formalizzazione con modello C3.
comma 2, lett. a); comma 7
L'espulsione non può essere adottata o mantenuta quando lo straniero ha già manifestato la volontà di chiedere asilo; il decreto deve inoltre essere tradotto nella lingua conosciuta dall'interessato, salvo prova contraria dell'amministrazione.
Nei giudizi relativi all'espulsione lo straniero è ammesso di diritto al patrocinio a spese dello Stato e non occorre una specifica istanza formale del difensore.
Concorre a fondare l'ammissione di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di opposizione ai provvedimenti di espulsione.
Massime di principio
- La richiesta di protezione internazionale può essere validamente manifestata anche tramite PEC; la sua efficacia non può essere negata per il solo fatto che non sia stata ancora formalizzata con il modulo amministrativo previsto, se la volontà di chiedere asilo è chiaramente espressa.
- In presenza di una manifestazione di volontà di chiedere asilo anteriore al decreto di espulsione, il giudice deve verificare con precisione la data della comunicazione, poiché tale circostanza può incidere sulla legittimità del provvedimento espulsivo.
- Il decreto di espulsione deve essere tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero; la traduzione in lingua diversa è sufficiente solo se l'amministrazione prova in concreto la conoscenza dell'italiano o di una lingua veicolare da parte dell'interessato, o l'impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta.
- Il vizio derivante dalla mancata traduzione del decreto di espulsione non è sanato dalla sola proposizione del ricorso, perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda gli atti del processo e non l'atto amministrativo impugnato.
- Il giudice di pace deve esaminare e decidere su tutte le eccezioni ritualmente sollevate, compresa quella relativa alla mancanza di attestazione di conformità della copia notificata, salvo particolari modalità notificatorie che rendano superfluo tale profilo.
- Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione, lo straniero beneficia del patrocinio a spese dello Stato di diritto, senza necessità di una specifica istanza di ammissione presentata dal difensore.
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