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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35338/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU/TIA relativo agli anni 2010-2012, emesso nell'ambito di un servizio affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da più società. Il giudice tributario regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto per difetto di legittimazione del soggetto emittente, ritenendo che una delle imprese del raggruppamento non fosse iscritta nell'albo dei concessionari previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997. Il ricorrente censurava tale conclusione con due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione all'albo dei concessionari e la partecipazione in raggruppamento, sostenendo che la società priva di iscrizione svolgeva soltanto prestazioni secondarie e non era quindi necessaria la sua iscrizione; con il secondo lamentava la nullità della costituzione in giudizio del raggruppamento perché difeso da avvocato del libero foro, in asserita violazione delle norme sul patrocinio degli enti della riscossione. La parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, nel caso concreto, non fosse dimostrato che il servizio di riscossione fosse stato affidato solo alle imprese iscritte all'albo e che la società non iscritta svolgesse esclusivamente prestazioni secondarie. Al contrario, poiché l'atto impositivo risultava emesso dal raggruppamento nel suo complesso e il bando richiedeva l'iscrizione all'albo per tutte le imprese partecipanti, l'assenza del requisito in capo a una componente del raggruppamento incideva sulla legittimazione dell'intero soggetto emittente. Il rigetto del primo motivo, essendo sufficiente a sorreggere la decisione, ha comportato l'assorbimento del secondo motivo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 446/1997

    l'iscrizione all'albo dei concessionari è requisito richiesto per l'esercizio dell'attività di riscossione; nel caso concreto la Corte ritiene che, quando l'atto sia emesso dal raggruppamento e non da singole imprese per attività isolate, il requisito debba essere posseduto da tutte le imprese partecipanti indicate dal bando.

  • art. 2 d.m. n. 289/2000

    richiamato quale fonte regolamentare dell'albo dei concessionari, in relazione al requisito di iscrizione contestato.

  • art. 37 d.lgs. n. 163/2006

    viene utilizzato per distinguere tra raggruppamenti orizzontali, verticali e misti e per ricostruire il regime applicabile al raggruppamento temporaneo di imprese nel caso concreto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale che fonda il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione al tema della rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario.

  • art. 12, comma 8, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della difesa tecnica del raggruppamento.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'agente della riscossione e della sua rappresentanza processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    prevede il raddoppio del contributo unificato nei casi contemplati; la Corte ne dà atto nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    norma richiamata per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel raggruppamento temporaneo di imprese, la verifica dei requisiti richiesti per l'esecuzione del servizio deve essere effettuata tenendo conto della concreta struttura del raggruppamento e dell'oggetto dell'affidamento: se l'atto è riferibile al raggruppamento nel suo complesso, il requisito sostanziale richiesto dal bando può dover essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.
  • La distinzione tra prestazioni principali e secondarie non può essere affermata in modo meramente assertivo: chi invoca la legittimazione dell'atto deve dimostrare che l'impresa priva del requisito svolgesse davvero solo attività secondarie e non incidesse sull'esecuzione del servizio affidato.
  • Nei raggruppamenti misti si applicano, a seconda della componente rilevante, le regole dei raggruppamenti verticali e di quelli orizzontali; pertanto il regime dei requisiti va letto in coerenza con la concreta ripartizione delle prestazioni.
  • Se una ratio decidendi è da sola idonea a sorreggere la decisione impugnata, il rigetto del relativo motivo rende assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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