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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01612/2026 del 24/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione doganale ha richiesto alla società estera, quale soggetto che organizzava la raccolta delle scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati, il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015, oltre sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con esclusione delle sanzioni; in appello la decisione è stata sostanzialmente favorevole all’Amministrazione. In cassazione la società ha articolato otto motivi: due pregiudiziali, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e sollevando questioni di legittimità costituzionale; un motivo preliminare per omessa pronuncia; e cinque motivi di merito, centrati su presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, compatibilità con il diritto UE, validità della base imponibile forfetaria e riparto delle spese. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sull’appello relativo alle sanzioni. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi principali che contestavano soggettività e presupposti dell’imposta, la pretesa discriminazione rispetto al diritto UE e la violazione del legittimo affidamento, rilevando che per l’anno 2015 la disciplina interpretativa del 2010 rendeva soggetto passivo anche il bookmaker estero e, in caso di raccolta per conto di terzi, il relativo intermediario; ha inoltre escluso la necessità di nuovo rinvio pregiudiziale. Ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo preliminare di omessa pronuncia e inammissibili anche le censure sulle spese. L’incidentale dell’Agenzia è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per errore nella ricostruzione degli atti richiamati. Il ricorso principale è stato rigettato; l’incidentale è stato dichiarato inammissibile; le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte ha confermato la debenza dell’imposta unica sulle scommesse per l’annualità 2015 nei confronti della società bookmaker estera, ribadendo che la disciplina nazionale, come interpretata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale, non presenta profili di illegittimità o discriminazione nel caso di attività di raccolta scommesse svolta in Italia tramite CTD. Ha escluso la fondatezza delle censure sull’an e sul quantum dell’imposta, ha negato la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha respinto le doglianze processuali per difetto di specificità/autosufficienza. Il ricorso incidentale dell’Amministrazione, volto a censurare la mancata pronuncia sulle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile perché non correttamente autosufficiente e perché fondato su atti non pertinenti. L’esito finale è dunque il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità dell’incidentale, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    secondo comma; terzo comma

    Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione sia già stata compiutamente risolta dalla giurisprudenza unionale richiamata dalla Corte.

  • art. 56 TFUE

    La disciplina nazionale sull’imposta unica sulle scommesse non è stata ritenuta discriminatoria né idonea a ostacolare la libera prestazione di servizi in modo incompatibile con il diritto dell’Unione.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    La disciplina sull’imposta unica e sulla base imponibile forfetaria non è stata ritenuta contraria alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede specifica indicazione e riproduzione del contenuto delle domande o eccezioni asseritamente non esaminate.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza devono essere riuniti.

  • art. 333 c.p.c.

    Le impugnazioni ulteriori devono essere proposte nella forma del ricorso incidentale nei casi previsti, con possibile conversione se rispettato il termine di legge.

  • art. 371 c.p.c.

    Concorre a fondare la necessità del ricorso incidentale nei procedimenti con pluralità di parti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamata la proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Consente la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    Per l’ente impositore assistito da propri funzionari, le spese sono liquidate secondo i parametri degli avvocati con riduzione del 20%.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La compensazione delle spese è ammessa nei casi di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati sotto i profili di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    È la norma sul soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse, interpretata nel senso di includere chi gestisce scommesse anche senza concessione.

  • art. 1, comma 64, l. 220/2010

    Esplicita gli obiettivi della riforma e il quadro di contrasto all’evasione e alle distorsioni del settore del gioco.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. 220/2010

    Norma interpretativa che estende l’imposta ai casi di raccolta del gioco in assenza o inefficacia della concessione e individua come soggetto passivo chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche all’estero, con solidarietà del soggetto per conto del quale si opera.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014

    Stabilisce un criterio presuntivo di determinazione della base imponibile per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, con prova contraria a carico del contribuente.

  • art. 1, comma 926, l. 208/2015

    Richiamato nel motivo preliminare in relazione alla determinazione dell’imposta per l’annualità 2015.

  • art. 24, comma 10, d.l. 98/2011

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla determinazione dell’imposta.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. 504/1998

    Rilevante per il criterio di commisurazione dell’aliquota e per la determinazione dell’imponibile.

  • art. 4, comma 4-bis, l. 401/1989

    Citato solo nel riferimento alla giurisprudenza penale che aveva escluso la punibilità per scommesse raccolte da soggetto illegittimamente escluso dalle gare.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale della disciplina impositiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale della disciplina impositiva.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale della disciplina impositiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla base imponibile forfetaria.

Massime di principio

  • L’imposta unica sulle scommesse grava anche sugli operatori che raccolgono scommesse in Italia senza concessione, sia come soggetti che operano per conto proprio sia, in caso di attività per conto terzi, come soggetti obbligati in via solidale.
  • Per i rapporti d’imposta riferiti ad annualità successive al 2011, la norma interpretativa del 2010 si applica come parametro per definire l’assetto legale del rapporto e consente la traslazione del carico tributario mediante la regolazione contrattuale delle commissioni.
  • La raccolta di scommesse effettuata tramite centri di trasmissione dati in Italia integra il presupposto territoriale del tributo, poiché il fatto imponibile è l’organizzazione e la raccolta delle giocate nel territorio nazionale, non la sola conclusione del contratto di scommessa.
  • La disciplina dell’imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, i principi di non discriminazione, parità di trattamento, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, quando si applica indistintamente agli operatori che svolgono attività di raccolta sul territorio italiano.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di altri vizi processuali in cassazione richiede specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La base imponibile forfetaria prevista per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale è un criterio presuntivo superabile con prova contraria del contribuente sull’effettivo ammontare delle giocate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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