Cassazione Civile, Ordinanza n. 35942/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione IVA per fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, asseritamente intercorse tra la società contribuente e due società considerate "cartiere" nell'ambito di una frode carosello nel settore della compravendita di autoveicoli. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo provata sia la natura fittizia delle società cedenti sia la consapevolezza, o comunque conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte della contribuente, desunta anche dal fatto che gli autoveicoli erano stati rivenduti a prezzi fuori mercato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, lamentando una motivazione laconica e sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado e all'avviso di accertamento; 2) violazione dell'art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972, sostenendo l'insussistenza di validi elementi probatori della frode, dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e della sua consapevolezza; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto assolto l'onere probatorio dall'Amministrazione senza che questa avesse fornito la prova degli elementi costitutivi della pretesa fiscale in un caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era chiara e sufficiente, esprimendo una autonoma adesione alla ricostruzione dei primi giudici sulla fittizietà delle società coinvolte e sulla consapevolezza della frode da parte della contribuente. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972 perché non adeguatamente argomentata e perché la ricorrente non aveva specificamente censurato la motivazione dell'avviso di accertamento, omettendone anche la riproduzione nel ricorso in violazione del principio di autosufficienza. Ha ritenuto infondati gli ulteriori motivi sulla prova della frode e sulla consapevolezza della contribuente, osservando che la CTR aveva correttamente valorizzato il dato delle operazioni fuori mercato. Ha infine respinto la doglianza sull'art. 2697 c.c., ricordando che la violazione della norma sull'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata e non quando valuta diversamente il materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito presentava una ratio decidendi chiara ed esaustiva.
La motivazione della sentenza è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
"qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a 4), nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti"
La norma attribuisce all'Agenzia delle entrate il potere di accertare l'imposta o la maggiore imposta dovuta sulla base degli elementi istruttori acquisiti.
La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice applica erroneamente la regola di riparto dell'onus probandi; non ricorre quando il giudice si limita a valutare le prove attribuendo maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre.
È richiamato solo per il procedimento camerale sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare la ratio decidendi; è invece sufficiente se, anche in forma sintetica o per relationem, rende chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In tema di IVA, il disconoscimento della detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti richiede la prova, da parte dell'Amministrazione, sia della fittizietà dei soggetti interposti sia della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche tramite indici oggettivi come il prezzo fuori mercato.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice altera il criterio di riparto dell'onere probatorio; non è configurabile quando si contesta soltanto la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza che investe il contenuto di un avviso di accertamento o di una sentenza di merito deve essere specifica e autosufficiente, con adeguata riproduzione degli atti rilevanti, altrimenti è inammissibile.
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