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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18868/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 3,1 milioni di euro a titolo di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sui corrispettivi relativi a quattro contratti di appalto per servizi di ristorazione resi in favore di un’amministrazione statale. L’amministrazione aveva proposto opposizione e il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva riconosciuto gli interessi solo per tre contratti, facendo decorrere il termine dalla registrazione dei contratti presso la Corte dei conti e negandoli per un quarto contratto, poi annullato dal giudice amministrativo. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, per i contratti sottoposti a condizione sospensiva di efficacia fino all’approvazione/registrazione, non fosse configurabile un inadempimento prima del perfezionamento della condizione, e che la società non avesse dedotto specifici fatti colposi dell’amministrazione né fosse rimasta attiva rispetto ai ritardi. Quanto al contratto annullato, la Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 perché mancava un valido contratto e le prestazioni erano state rese di mero fatto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione delle norme sui tempi di approvazione dei contratti pubblici, sull’efficacia/condizione sospensiva e sugli interessi moratori; falsa applicazione della disciplina sull’autotutela/recesso dell’aggiudicatario; violazione delle norme richiamate dalla Corte d’appello in tema di ritardi e affidamento, sostenendo che gli interessi o il risarcimento dovessero decorrere anche per il ritardo nell’iter di approvazione e registrazione e che, per il contratto annullato, il riconoscimento del debito dell’amministrazione valesse come transazione commerciale idonea a fondare gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata, che fossero diretti contro argomentazioni non decisive o non pertinenti, e che introducessero, in parte, una domanda diversa da quella proposta in monitorio. In particolare, la Corte ha rilevato che la censura sul ritardo nell’approvazione dei contratti non si confrontava con il rilievo decisivo della condizione sospensiva di efficacia e con l’assenza di deduzioni/prove di specifici profili di colpa dell’amministrazione; ha inoltre osservato che la doglianza relativa al contratto annullato presupponeva un titolo valido, invece escluso, e che il richiamo ai decreti di riconoscimento del debito non mutava la causa petendi originaria. È stato quindi confermato l’esito sfavorevole alla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per l’ammissibilità del ricorso in relazione al tipo di vizio denunciato, ma senza superare i successivi profili di inammissibilità

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone la specificità del motivo di ricorso, che deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le sue rationes decidendi

  • art. 11, d.lgs. n. 163/2006

    il contratto pubblico è sottoposto a condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli; l’esecuzione può iniziare solo dopo l’efficacia; se il controllo non avviene nei termini, l’aggiudicatario può sciogliersi dal vincolo o recedere

  • art. 12, d.lgs. n. 163/2006

    disciplina forme, modalità e tempi dei controlli sugli atti di affidamento

  • art. 3, d.lgs. n. 231/2002

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa applicazione utile al caso, mancando un valido contratto per una parte della domanda

  • art. 5, d.lgs. n. 231/2002

    richiamato per gli interessi moratori; la Corte conferma che essi decorrono solo ove esista un’obbligazione di pagamento sorta da un rapporto contrattuale efficace

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    richiamato nei motivi, senza che la censura superi l’assenza di specificità rispetto alla decisione impugnata

  • art. 2-bis, l. n. 241/1990

    richiamato nei motivi, senza incidenza decisiva sulla soluzione

  • art. 11, comma 10, d.lgs. n. 163/2006

    riconosce all’aggiudicatario la facoltà di sciogliersi dal vincolo o recedere se la stipulazione o il controllo non avvengono nei termini

  • artt. 6 e 7, l. n. 205/2000

    richiamati nei motivi, ma non idonei a scalfire la decisione impugnata

  • art. 1359 c.c.

    evocato dalla Corte per qualificare la diversa prospettiva della domanda fondata sull’asserito impedimento colpevole dell’avveramento della condizione

  • art. 345 c.p.c.

    impedisce in appello l’introduzione di una domanda fondata su titolo diverso da quello azionato in primo grado

  • art. 331 c.p.

    richiamato nel motivo sul recesso, ma ritenuto non decisivo nel giudizio di cassazione

  • art. 3, l. n. 20/1994

    richiamato quale base del controllo/registrazione della Corte dei conti per contratti di rilevante importo

  • art. 57, comma 5, d.lgs. n. 163/2006

    richiamato per l’affidamento della fornitura di servizi poi annullato dal giudice amministrativo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non espone il contenuto precettivo della norma asseritamente violata in rapporto alle affermazioni del giudice di merito.
  • Quando un contratto pubblico è sottoposto a condizione sospensiva di efficacia legata all’approvazione e ai controlli, prima dell’avveramento della condizione non sorge in capo alla pubblica amministrazione un inadempimento contrattuale per il solo fatto dell’esecuzione anticipata.
  • Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 presuppongono un credito da transazione commerciale sorto in forza di un valido rapporto contrattuale; se il titolo negoziale è caducato o manca del tutto, non è configurabile la debenza degli interessi di mora su base contrattuale.
  • Non è consentito trasformare in sede di merito o di impugnazione una domanda di interessi moratori per ritardo nel pagamento in una domanda risarcitoria fondata su condotte colpose diverse, se ciò comporta un mutamento della causa petendi oltre i limiti del thema decidendum.
  • Chi invoca il ritardo colpevole nell’iter di approvazione di un contratto pubblico deve allegare e provare specifici profili di responsabilità e il proprio tempestivo adempimento degli oneri a suo carico; la mera deduzione del superamento di termini legali non basta, da sola, a fondare il risarcimento.
  • Se la legge attribuisce all’aggiudicatario uno specifico rimedio di scioglimento o recesso in caso di ritardo nella stipulazione o nel controllo, la mancata attivazione di tale rimedio può incidere sulla fondatezza della pretesa risarcitoria successivamente avanzata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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