Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26850/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso dinanzi alla Corte d'appello una domanda ex L. n. 89/2001 (equa riparazione) assumendo l'eccessiva durata di un giudizio amministrativo instaurato nel 2006 per ottenere rivalutazione monetaria e interessi su somme liquidate in favore di vigili del fuoco. Nel giudizio presupposto erano state depositate più istanze di fissazione di udienza e di prelievo; tuttavia il T.A.R. aveva poi dichiarato la perenzione del ricorso nel 2018 per mancato deposito di una nuova istanza ai sensi dell'art. 82 c.p.a. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001, introdotto dalla L. n. 208/2015, e reputando comunque non dimostrato alcun danno concreto. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare le istanze depositate nel processo presupposto e l'effettivo interesse alla decisione, oltre a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 per contrasto con gli artt. 117 Cost., 6 e 13 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato si fosse conformato alla giurisprudenza di legittimità e che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, ossia della concreta insussistenza di un pregiudizio da ritardo. La Corte ha valorizzato la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso un apprezzabile danno anche sulla base della natura dell'interesse dedotto nel giudizio amministrativo, ritenuto di modesto rilievo economico, e della conseguente ragionevolezza del disinteresse alla prosecuzione del giudizio. È stata inoltre ritenuta non decisiva la questione di legittimità costituzionale prospettata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese e il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato ai fini del raddoppio.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    disciplina il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo; la Corte richiama la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio nei casi indicati dal comma 2-sexies.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. d)

    si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: (...) d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo

    la presunzione è ritenuta applicabile ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015 ed è superabile con prova contraria della concreta sussistenza del danno.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    disciplina l'opposizione avverso il decreto del consigliere designato nel procedimento di equa riparazione.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    ha introdotto la presunzione di insussistenza del pregiudizio di cui all'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001.

  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 82

    è richiamato come norma che disciplina la perenzione del ricorso nel processo amministrativo.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 3

    è invocato dai ricorrenti per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • cod. proc. civ., art. 360 bis, n. 1

    è richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del ricorso poiché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • cod. proc. civ., art. 375, n. 5

    è menzionato nel percorso processuale relativo alla proposta del relatore per manifesta infondatezza.

  • cod. proc. civ., art. 380 bis

    è richiamato per la procedura camerale e la possibilità di deposito di memoria.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10

    la Corte osserva che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    è ritenuto inapplicabile nel caso di specie per la non debenza del contributo unificato nel giudizio di equa riparazione.

  • Costituzione, art. 117

    è richiamato dai ricorrenti nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 in relazione alla CEDU.

  • CEDU, art. 6, par. 1

    è invocato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla durata ragionevole del processo e sulla disciplina dell'equa riparazione.

  • CEDU, art. 6, par. 3

    è richiamato dai ricorrenti nella questione di costituzionalità, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • CEDU, art. 13

    è richiamato dai ricorrenti nella questione di costituzionalità.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la perenzione del giudizio presupposto non esclude automaticamente il danno, perché non può attribuirsi rilievo decisivo a un fatto sopravvenuto rispetto al superamento del termine di durata ragionevole.
  • La presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), L. n. 89/2001 opera nei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015 ed è superabile solo con prova contraria concreta del danno subito.
  • Se il giudice di merito accerta, con motivazione congrua e non apparente, che la parte non ha subito un apprezzabile pregiudizio, il ricorso per cassazione che richieda una diversa lettura delle risultanze di fatto è inammissibile, perché tende a un riesame del merito.
  • Quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • La questione di legittimità costituzionale o convenzionale è irrilevante se la ratio decidendi si fonda su una valutazione di fatto autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.