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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01258/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'Agenzia delle Entrate a una richiesta di rimborso formulata da una società cooperativa edilizia nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2012. La società aveva percepito nel 2007 un'indennità di esproprio per due terreni; su tale somma era stata operata una ritenuta del 20%, che la contribuente aveva considerato come credito d'imposta ed esposto nelle dichiarazioni successive fino alla domanda di rimborso. L'Ufficio riteneva che, trattandosi di ritenute alla fonte subite erroneamente, il rimborso dovesse essere richiesto con le procedure di cui agli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. I giudici tributari di merito avevano invece accolto la tesi della società, ritenendo che, avendo la contribuente optato per la tassazione ordinaria e avendo già indicato il reddito correlato all'esproprio nel bilancio, non fosse tenuta a dichiarare la plusvalenza nel Quadro RN, con conseguente diritto al rimborso della ritenuta versata. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'obbligo dichiarativo della contribuente e riconosciuto il rimborso della ritenuta subita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, osservando che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la motivazione della sentenza di merito e a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti. La Corte ha rilevato che l'Ufficio non aveva individuato una norma specifica violata dalla decisione impugnata e che il ricorso sollecitava un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la sentenza della CTR fosse priva di motivazione, poiché il giudice d'appello aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento richiamando la documentazione prodotta dalla contribuente e la regolarità della contabilizzazione dell'operazione. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità; la Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la qualità pubblica della parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma sull'onere della prova è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la censura non coglie una vera violazione della regola probatoria e tende piuttosto a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa nel caso un vizio sussumibile in tale norma.

  • art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude che la CTR abbia omesso di motivare.

  • artt. 37-38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sono indicati dall'Ufficio come rimedio procedurale per il rimborso delle ritenute subite erroneamente; la Corte non accoglie la censura dell'Ufficio, perché la controversia è risolta sul piano processuale dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente formalizza il motivo come violazione di legge, ma la Corte osserva che, in concreto, la doglianza si risolve in una critica alla motivazione e alla valutazione delle prove.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel percorso argomentativo della Corte per ribadire che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto, salvo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur denunciando formalmente una violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di una violazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c. o delle norme processuali tributarie non è sufficiente se il ricorrente non individua una specifica regola giuridica concretamente violata dalla decisione impugnata.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non consente il riesame del convincimento del giudice di merito sulla attendibilità e concludenza degli elementi probatori, salvo che la motivazione sia del tutto apparente, illogica o contraddittoria nei limiti oggi ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Una sentenza non è censurabile per difetto di motivazione quando il giudice di merito abbia esplicitato, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento e il percorso logico seguito nella valutazione della documentazione in atti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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