Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica catastale con rideterminazione della rendita di un fabbricato urbano, originariamente dichiarato tramite procedura DOCFA per variazione interna degli ambienti. L'amministrazione aveva aumentato la rendita sulla base della stima diretta dell'immobile, del confronto con una precedente dichiarazione DOCFA del 2014 e del raffronto con un immobile similare vicino. La società bancaria ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'onere della prova e della disciplina DOCFA, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente posto a suo carico la prova della correttezza della rendita proposta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata adeguata spiegazione della prova posta a fondamento della rettifica; 3) violazione delle norme sulla stima diretta degli immobili speciali e particolari e della disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015, per avere l'Ufficio utilizzato la precedente DOCFA senza considerare i soli elementi da stimare; 4) erronea esclusione della rilevanza dei valori OMI contenuti nella perizia di parte; 5) omesso esame per non avere il giudice disposto una consulenza tecnica d'ufficio; 6) omesso esame circa il fatto che la perizia di parte non si fondava solo su valori OMI ma anche su ulteriori caratteristiche dell'immobile; 7) omesso esame circa la non comparabilità dell'immobile limitrofo assunto a termine di raffronto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo; ha dichiarato inammissibile il quinto; ha dichiarato inammissibili il sesto e il settimo. In sintesi, la Cassazione ha confermato che, nella procedura DOCFA, l'Ufficio aveva assolto l'onere di motivazione e di prova della rettifica con il richiamo agli elementi oggettivi e al confronto estimativo indicati; la perizia di parte e i valori OMI hanno valore meramente indiziario; la scelta di non disporre CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; le ulteriori doglianze si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito o non erano specificamente riferite alla ratio decidendi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'onere della prova della fondatezza della rettifica catastale grava sull'amministrazione finanziaria; il contribuente può contestarla ma non può vedersi addossato in via primaria tale onere.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA disciplina la dichiarazione di variazione e il relativo meccanismo di attribuzione della rendita catastale.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale del contenzioso tributario, senza specifiche autonome statuizioni oltre al rinvio alle regole di impugnazione in cassazione.
Il richiamo del ricorrente è stato riqualificato, perché la doglianza riguardava in realtà la motivazione apparente e non il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la mancanza di motivazione rileva quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra nullità quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; al di sotto di tale soglia la sentenza è nulla.
art. 1, commi 21 e 22, l. 28 dicembre 2015, n. 208
"a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma ha natura catastale, non impositiva; individua gli elementi da includere nella stima diretta e quelli da escludere (c.d. imbullonati), ma non altera il regime degli oneri probatori nella procedura DOCFA.
art. 64, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri dell'amministrazione e alla disciplina catastale, senza autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.
art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Norma richiamata per qualificare la dichiarazione di variazione catastale da cui origina l'atto impugnato.
art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Norma richiamata nel quadro della disciplina catastale della dichiarazione di variazione e del classamento.
art. 1, comma 24, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato come disposizione collegata agli adempimenti comunicativi conseguenti alla rideterminazione della rendita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge; la Corte ha distinto tra reali violazioni di norma e doglianze inammissibili perché non pertinenti alla ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomentazioni, deduzioni difensive o di una consulenza tecnica d'ufficio non disposta.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura deve essere specifica e riferita alla decisione impugnata; i motivi non pertinenti alla ratio decidendi sono inammissibili.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo il principio di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertata la soccombenza, è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, se l'amministrazione non disattende i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma ne compie una diversa valutazione tecnica, la motivazione dell'avviso può essere essenziale; se invece contesta gli elementi fattuali allegati dal contribuente, la motivazione deve indicare specificamente le difformità riscontrate.
- In materia di classamento catastale, l'onere di provare gli elementi di fatto a sostegno della rettifica grava sull'amministrazione finanziaria; il contribuente può contrastare la pretesa con ulteriori elementi, ma il mancato assolvimento dell'onere probatorio del contribuente non supplisce a quello dell'Ufficio.
- La perizia stragiudiziale di parte, anche se asseverata, è una mera allegazione difensiva e ha valore solo indiziario; il giudice di merito non è tenuto a confutarla analiticamente quando ne disattenda implicitamente le conclusioni sulla base di argomentazioni incompatibili con essa.
- I valori OMI non costituiscono prova tipica del valore venale dell'immobile, ma solo parametri orientativi di larga massima; da soli non sono sufficienti a fondare o a ribaltare una stima catastale senza ulteriori riscontri specifici sul bene concreto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singole deduzioni difensive, questioni giuridiche, argomentazioni o della scelta del giudice di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di nuova istruzione probatoria, quando il giudice di appello abbia già esaminato gli elementi rilevanti e motivato in modo non apparente.
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