Cassazione Civile, Ordinanza n. 11398/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Polizia Municipale di Venezia per violazione del regolamento comunale sul servizio taxi nautico: il titolare della licenza si era fatto sostituire alla guida del natante senza aver presentato la comunicazione preventiva di sostituzione all’ufficio competente. Il Giudice di Pace aveva annullato la sanzione, ma il Tribunale di Venezia, su appello del Comune, aveva riformato la decisione ritenendo legittima la previsione regolamentare che impone la preventiva comunicazione e coerente con la disciplina statale e regionale. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di norme costituzionali, della legge quadro n. 21/1992, della legge regionale Veneto n. 63/1993, del DPR n. 445/2000 e del regolamento comunale, sostenendo che il potere regolamentare del Comune non poteva derivare direttamente dalla legge statale e che, dopo la modifica dell’art. 10 della legge n. 21/1992, non esisterebbe più un obbligo di comunicazione né un potere comunale di pretenderla, potendo l’amministrazione verificare direttamente i requisiti del sostituto presso le banche dati pubbliche. Con il secondo motivo denunciava violazione del giudicato e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse omesso di considerare fatti decisivi e notori, quali lo stato di salute del titolare e la regolare iscrizione del sostituto nei ruoli competenti e presso la capitaneria di porto, sostenendo che la disciplina comunale non consentisse la sostituzione in corso di turno senza preventiva autorizzazione/comunicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la potestà regolamentare comunale in materia trova fondamento nella Costituzione, nella legge quadro n. 21/1992 e nella legge regionale Veneto n. 63/1993; inoltre, il regolamento comunale, nella versione vigente al momento dei fatti, è compatibile con l’art. 10 della legge n. 21/1992 come modificato, perché non limita la sostituzione a ipotesi tassative o temporanee, ma si limita a subordinare l’esercizio della sostituzione alla guida alla tempestiva comunicazione preventiva al Comune. La Corte ha anche escluso la pertinenza dell’art. 43 DPR n. 445/2000, osservando che tale norma ha funzione diversa, legata all’acquisizione d’ufficio delle informazioni autocertificate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non coglieva la ratio della disciplina, finalizzata a consentire all’amministrazione un controllo costante sulla professionalità e moralità dei conducenti sostituti; la sostituzione è consentita senza necessità di specifiche giustificazioni, anche per ragioni di salute del titolare, purché sia tempestivamente comunicata al Comune. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 117 Cost.
Richiamato insieme all’art. 118 Cost. come base costituzionale della potestà regolamentare comunale in materia di servizio taxi/non di linea.
art. 118 Cost.
Indicato quale fondamento costituzionale della competenza regolamentare comunale.
art. 3 Cost.
Dedotto dal ricorrente nel primo motivo, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
art. 97 Cost.
Dedotto dal ricorrente nel primo motivo, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
Ritenuto inconferente: la norma disciplina l’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive, finalità diversa da quella del regolamento comunale sulla sostituzione alla guida.
Letto nel senso che consente la sostituzione alla guida del titolare della licenza taxi da parte di chi abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente; la Corte ne valorizza il testo come compatibile con la comunicazione preventiva prevista dal regolamento comunale.
Richiamati come fonte della potestà regolamentare e dei criteri per l’esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente.
art. 19 L.R. Veneto n. 63/1993
Disciplinava la sostituzione alla guida senza contemplare la comunicazione preventiva; la Corte osserva che, pur non aggiornato, non esclude la legittimità del regolamento comunale coerente con la normativa superiore.
art. 11, comma 1, lett. e), L.R. Veneto n. 63/1993
Richiamato come norma che attribuisce competenze comunali in materia.
art. 12, comma 2, lett. e), L.R. Veneto n. 63/1993
Richiamato come ulteriore base della competenza comunale regolamentare.
Dedotto nel secondo motivo in relazione al giudicato, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Dedotto nel secondo motivo in relazione all’efficacia del giudicato, ma non ritenuto violato.
Dedotto per lamentare l’omessa considerazione di fatti decisivi/notori; la Corte ha escluso l’incidenza della censura sulla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro processuale del primo motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro processuale del secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La potestà regolamentare comunale in materia di servizio pubblico non di linea può fondarsi direttamente sulle norme costituzionali e sulla legislazione statale e regionale di settore; la mancata o incompleta armonizzazione del testo regionale con la disciplina statale non rende di per sé illegittimo il regolamento comunale, se questo resta coerente con la fonte superiore.
- La sostituzione alla guida del titolare di licenza taxi può essere subordinata a una comunicazione preventiva all’amministrazione comunale, quando tale adempimento sia previsto dal regolamento in modo compatibile con la legge quadro e con la normativa regionale.
- La disciplina della sostituzione alla guida è finalizzata a consentire un controllo amministrativo costante sulla professionalità e moralità del sostituto; pertanto, non è necessario che la sostituzione sia giustificata da ragioni tipizzate o da uno stato di necessità del titolare, purché siano rispettati gli oneri procedurali previsti.
- Le norme sull’acquisizione d’ufficio dei dati autocertificati non escludono, di per sé, la legittimità di un obbligo regolamentare di preventiva comunicazione, quando quest’ultimo persegua una diversa finalità di vigilanza e controllo amministrativo.
- In cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è infondata la doglianza che, pur evocando fatti potenzialmente rilevanti, non scalfisce il nucleo argomentativo della decisione di merito.
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