Cassazione Civile, Ordinanza n. 16791/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità di custodia giudiziaria relativo a 296 colli di merce sequestrata in un procedimento penale, custoditi per oltre 2400 giorni in un'area coperta. Il tribunale aveva liquidato un importo molto contenuto, applicando una tariffa giornaliera di euro 0,30, e aveva respinto l'opposizione. In cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sulle disposizioni preliminari e sulla disciplina del T.U. spese di giustizia e del d.m. 265/2006, sostenendo che, mancando usi locali specifici per la custodia di quel tipo di beni, il giudice non avrebbe potuto applicare analogicamente la tariffa prevista per gli autocarri; 2) violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, censurando la riduzione percentuale dell'indennità operata in considerazione dello stato dei beni e, soprattutto, l'ulteriore abbattimento equitativo del compenso fondato sul valore della merce sequestrata, ritenuto non comparabile con quello di altri beni richiamati nella tariffa; 3) violazione di ulteriori norme sul potere del giudice e sul criterio di proporzionalità, sempre in relazione alla riduzione equitativa del compenso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, quando il bene sequestrato non rientra in alcuna delle categorie previste dal d.m. 265/2006, il giudice può procedere per analogia applicando la disciplina relativa a casi simili in base alla similitudine fisica dei beni. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare valutazioni di merito motivate in modo plausibile e quindi non sindacabili in cassazione. Non essendosi costituiti i resistenti, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il rimedio di opposizione avverso la liquidazione delle spese o indennità disposta nel procedimento
richiamato a sostegno del criterio interpretativo e dell'applicazione analogica
richiamato per la disciplina dell'analogia in mancanza di norma specifica
art. 58, comma 2, d.P.R. 115/2002
individua il criterio di determinazione del compenso per la custodia di beni sequestrati
art. 168, comma 1, d.P.R. 115/2002
richiamato nel sistema di liquidazione delle indennità di custodia
prevede il rinvio agli usi locali per la determinazione del compenso nelle ipotesi disciplinate
art. 59, comma 3, d.P.R. 115/2002
consente la riduzione dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene
richiamato quale criterio regolativo della riduzione del compenso in relazione alle condizioni del bene
richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a rivalutare il merito
richiamato nel motivo di ricorso, ma la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta plausibile
richiamato nel motivo di ricorso
richiamato a fondamento della censura sulla liquidazione equitativa
richiamato a fondamento della censura sulla liquidazione equitativa
richiamato nel contesto della determinazione del compenso
richiamato nel contesto della disciplina della custodia e del sequestro
art. 3 Cost.
richiamato con riferimento al principio di proporzionalità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di liquidazione dell'indennità dovuta al custode di beni sequestrati nel processo penale, se il bene non rientra in una categoria tipizzata dal regolamento applicabile, il giudice può colmare la lacuna mediante applicazione analogica della disciplina prevista per beni similari, valorizzando la similitudine fisica tra i beni.
- Quando il giudice di merito, nella liquidazione di un compenso o di un'indennità, effettua valutazioni equitative sorrette da motivazione plausibile, la censura proposta come violazione di legge non può trasformarsi in un riesame del merito in sede di legittimità.
- La riduzione dell'indennità di custodia può essere giustificata, oltre che dallo stato di conservazione del bene, anche da apprezzamenti equitativi coerenti con la funzione della tariffa e con le caratteristiche concrete del compendio custodito.
- In cassazione non è consentito contestare la misura del compenso quando la doglianza mira essenzialmente a sostituire alla valutazione discrezionale e motivata del giudice di merito una diversa quantificazione ritenuta più favorevole dalla parte.
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