Cassazione Civile, Ordinanza n. 27571/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di fornitura di carburante per automezzi tra una società che gestiva una stazione di rifornimento e una società utilizzatrice. Quest'ultima aveva emesso fatture accompagnate da talloncini e bollettari attestanti i litri erogati; la controparte, dopo controlli incrociati, aveva contestato una parte delle fatturazioni già pagate, assumendo che vi fossero discordanze tra carburante fatturato ed effettivamente erogato e chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente corrisposte. La società fornitrice agì in giudizio per accertare negativamente l'inesistenza del debito; la convenuta resistette e propose riconvenzionale per l'accertamento del proprio credito da indebito e per la compensazione con ulteriori importi non pagati. In appello la società fornitrice perse anche contro la domanda avversaria; in cassazione propose due motivi: (1) questione di legittimità costituzionale della disciplina dei giudici ausiliari d'appello e nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; (2) violazione degli artt. 2033, 2697, 1243 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe riconosciuto un indebito e operato compensazioni in assenza dei presupposti, oltre i limiti del devoluto, e rivalutando indebitamente le risultanze contabili e fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione sulla partecipazione dei giudici ausiliari di appello è stata già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, che ha sì dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina, ma con effetto differito e con un termine finale di operatività sino al completamento del riordino della magistratura onoraria, fissato al 31 ottobre 2025; pertanto, alla data della decisione, la composizione del collegio restava legittima. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di specificità e, nella sostanza, diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
invocato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di legge
richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio di costituzione del giudice
richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio di costituzione del giudice
invocato per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice
richiamato nel secondo motivo per contestare l'esistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo
richiamato nel secondo motivo in tema di onere probatorio
richiamato nel secondo motivo in tema di compensazione tra crediti contrapposti
richiamato nel secondo motivo per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 106 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità della presenza dei giudici ausiliari nei collegi d'appello
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi del giusto processo e della terzietà del giudice
art. 25 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudice naturale
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irragionevolezza della disciplina dei giudici ausiliari
L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72
oggetto della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente
convertito con modifiche nella L. n. 98 del 2013; disciplina censurata dalla ricorrente
d.lgs. n. 116 del 2017, art. 32
richiamato dalla Corte come termine di completamento del riordino della magistratura onoraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi delle corti d'appello non determina, per il solo fatto della loro presenza, la nullità delle sentenze pronunciate, quando la Corte costituzionale abbia differito gli effetti della declaratoria di illegittimità e abbia mantenuto temporaneamente operativo l'assetto normativo fino al completamento del riordino previsto dal legislatore.
- In cassazione il motivo che denunci violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, è inammissibile perché sollecita un nuovo esame del merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 2033 e 1243 c.c. richiede una critica specifica ai presupposti dell'indebito e della compensazione, mentre la mera contestazione generica delle risultanze contabili o della c.t.u. non integra un motivo ammissibile di legittimità.
- La censura per ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere veicolata attraverso una rivalutazione del materiale probatorio, ma deve evidenziare uno scostamento effettivo tra domanda proposta e decisione resa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →