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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27571/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di fornitura di carburante per automezzi tra una società che gestiva una stazione di rifornimento e una società utilizzatrice. Quest'ultima aveva emesso fatture accompagnate da talloncini e bollettari attestanti i litri erogati; la controparte, dopo controlli incrociati, aveva contestato una parte delle fatturazioni già pagate, assumendo che vi fossero discordanze tra carburante fatturato ed effettivamente erogato e chiedendo la restituzione di somme asseritamente indebitamente corrisposte. La società fornitrice agì in giudizio per accertare negativamente l'inesistenza del debito; la convenuta resistette e propose riconvenzionale per l'accertamento del proprio credito da indebito e per la compensazione con ulteriori importi non pagati. In appello la società fornitrice perse anche contro la domanda avversaria; in cassazione propose due motivi: (1) questione di legittimità costituzionale della disciplina dei giudici ausiliari d'appello e nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; (2) violazione degli artt. 2033, 2697, 1243 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe riconosciuto un indebito e operato compensazioni in assenza dei presupposti, oltre i limiti del devoluto, e rivalutando indebitamente le risultanze contabili e fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione sulla partecipazione dei giudici ausiliari di appello è stata già affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, che ha sì dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina, ma con effetto differito e con un termine finale di operatività sino al completamento del riordino della magistratura onoraria, fissato al 31 ottobre 2025; pertanto, alla data della decisione, la composizione del collegio restava legittima. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché privo di specificità e, nella sostanza, diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 3

    invocato come base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e per violazione di legge

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio di costituzione del giudice

  • art. 58 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso vizio di costituzione del giudice

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'esistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di onere probatorio

  • art. 1243 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di compensazione tra crediti contrapposti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 106 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità della presenza dei giudici ausiliari nei collegi d'appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi del giusto processo e della terzietà del giudice

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudice naturale

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irragionevolezza della disciplina dei giudici ausiliari

  • L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72

    oggetto della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69

    convertito con modifiche nella L. n. 98 del 2013; disciplina censurata dalla ricorrente

  • d.lgs. n. 116 del 2017, art. 32

    richiamato dalla Corte come termine di completamento del riordino della magistratura onoraria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi delle corti d'appello non determina, per il solo fatto della loro presenza, la nullità delle sentenze pronunciate, quando la Corte costituzionale abbia differito gli effetti della declaratoria di illegittimità e abbia mantenuto temporaneamente operativo l'assetto normativo fino al completamento del riordino previsto dal legislatore.
  • In cassazione il motivo che denunci violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, è inammissibile perché sollecita un nuovo esame del merito.
  • La deduzione di violazione degli artt. 2033 e 1243 c.c. richiede una critica specifica ai presupposti dell'indebito e della compensazione, mentre la mera contestazione generica delle risultanze contabili o della c.t.u. non integra un motivo ammissibile di legittimità.
  • La censura per ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere veicolata attraverso una rivalutazione del materiale probatorio, ma deve evidenziare uno scostamento effettivo tra domanda proposta e decisione resa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompensazioneInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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