Cassazione Civile, Ordinanza n. 24274/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata il 28 novembre 2016 per contributi previdenziali non versati alla Cassa forense per gli anni dal 2007 al 2013, seguita da intimazione di pagamento. Il professionista ha proposto opposizione, dichiarata inammissibile in primo grado e poi respinta in appello. In cassazione ha dedotto due motivi principali: 1) violazione dell’art. 66 della l. n. 247/2012 e delle preleggi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente applicato il termine decennale di prescrizione introdotto da tale norma; 2) violazione dell’art. 1, commi 537-543, della l. n. 228/2012, assumendo che la procedura di sgravio in autotutela non potesse essere limitata alle entrate erariali, ma dovesse applicarsi anche ai crediti di un ente privatizzato come la Cassa forense. La Cassa ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, riproponendo domande riconvenzionali per ottenere, in caso di invalidità delle cartelle, la condanna del professionista al pagamento degli importi iscritti a ruolo e, subordinatamente, il risarcimento dei danni dall’agente della riscossione. Prima dell’adunanza il ricorrente principale ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, collegato a una istanza di definizione agevolata (rottamazione-quater), ma il fascicolo non conteneva la documentazione necessaria a dimostrare il perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’atto depositato integrasse comunque rinuncia al ricorso principale ex art. 390 c.p.c., efficace senza accettazione della controparte. Non essendo stata provata nei modi richiesti l’effettiva definizione agevolata, non è stata dichiarata l’estinzione del giudizio per rottamazione, bensì l’estinzione per rinuncia al ricorso principale. Conseguentemente è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Cassa, per difetto di interesse alla decisione, poiché esso presupponeva l’accoglimento del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità del ricorso principale.
Norme richiamate
richiamato per il procedimento camerale e per il rinvio della decisione entro sessanta giorni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
norma invocata dal ricorrente per contestare l’applicazione del termine decennale di prescrizione.
artt. 10 e 11 preleggi
richiamati in combinazione con l’art. 66 l. n. 247 del 2012 ai fini dell’interpretazione temporale della disciplina della prescrizione.
art. 1, commi 537-543, l. n. 228 del 2012
norma invocata per sostenere l’applicabilità dello sgravio in autotutela anche ai crediti della Cassa forense.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 509 del 1994
richiamato per qualificare la Cassa come soggetto privatizzato dotato di autonomia organizzativa, contabile e finanziaria.
artt. 10, 11 e 18 l. n. 576 del 1980
richiamati nel ricorso incidentale condizionato per riproporre la domanda di condanna del professionista al pagamento degli importi iscritti a ruolo.
invocati in via principale dalla Cassa per la domanda risarcitoria nei confronti dell’agente della riscossione.
richiamato in subordine dalla Cassa quale ulteriore fondamento della domanda risarcitoria.
la Corte ha ritenuto che l’atto notificato alle parti costituisse rinuncia al ricorso principale, efficace senza necessità di accettazione.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese in caso di rinuncia non accettata.
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
richiamato per affermare che l’estinzione per definizione agevolata richiede la prova del perfezionamento della procedura.
art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025
Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che … l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
norma di interpretazione autentica che definisce il perfezionamento della rottamazione-quater e i documenti necessari per dichiarare l’estinzione del giudizio.
art. 1, commi 231 e ss., l. n. 197 del 2022
menzionata come base della rottamazione-quater cui il ricorrente ha aderito.
art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 202 del 2024, conv. in l. n. 15 del 2025
richiamato, insieme alla disciplina della rottamazione-quater, ai fini dell’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne ha escluso l’applicazione perché riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi anche senza accettazione della controparte, quando dal testo dell’atto emerga in modo univoco la volontà abdicativa della parte ricorrente.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio per definizione agevolata richiede la prova dell’effettivo perfezionamento della procedura, e in particolare il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione prevista dalla disciplina speciale.
- Quando il ricorso principale viene meno per rinuncia o estinzione, il ricorso incidentale condizionato diventa improcedibile/inammissibile per carenza di interesse, perché presuppone l’esame del gravame principale.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
- In materia di ricorsi collegati a crediti previdenziali o riscossione, la Corte si limita a decidere sull’effetto processuale della rinuncia quando questa intervenga prima della decisione, senza pronunciarsi sui motivi di merito dedotti nel ricorso principale.
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