Cassazione Civile, Ordinanza n. 24245/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di una società operante nel servizio di gestione dei rifiuti e poi transitato, per successive vicende societarie, ad altra società del settore, aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'assunzione presso la società regolatrice del servizio subentrante, oltre al risarcimento del danno da mancata tempestiva assunzione. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto all'assunzione e liquidato il danno parametrandolo alle retribuzioni perse dal 1/3/2020 fino all'effettiva instaurazione del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché nei giudizi di merito era stato dedotto e documentato che il lavoratore, dopo il licenziamento dalla precedente società, era stato assunto da un'altra ditta privata dal 2/11/2021; tale circostanza avrebbe inciso sulla quantificazione del danno, imponendo almeno di limitarlo fino a quella data; 2) violazione dell'art. 1223 c.c., perché la liquidazione del danno non avrebbe tenuto conto dell'aliunde perceptum e del principio di compensatio lucri cum damno. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i due motivi. Ha rilevato che la circostanza della successiva assunzione del lavoratore presso altra ditta era stata tempestivamente allegata e documentata dalla società nei gradi di merito, ma non era stata esaminata dalla Corte d'appello, la quale aveva liquidato il danno senza considerare quel dato decisivo. La Corte ha ribadito che, nel caso di ritardata assunzione, il danno va commisurato alle retribuzioni perdute, salvo che il datore di lavoro dimostri che il lavoratore abbia percepito altri redditi o svolto altra attività lavorativa nel periodo considerato; tale accertamento può e deve essere svolto anche mediante i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà riesaminare la quantificazione del danno e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; nel caso concreto la successiva assunzione del lavoratore era un fatto decisivo ai fini della liquidazione del danno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per la dedotta violazione dell'art. 1223 c.c. nella liquidazione del danno.
il risarcimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; nella quantificazione del danno da mancata assunzione devono essere considerati gli eventuali redditi percepiti dal lavoratore nel periodo considerato.
è richiamato come regola che impone di tener conto del comportamento del creditore che abbia aggravato il danno; in concreto la Corte d'appello aveva erroneamente addossato alla parte debitrice l'onere di eccepire l'aggravamento.
richiede l'indicazione specifica degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda; la Corte ha ritenuto rispettato tale onere.
attribuisce al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi, utilizzabili anche per acquisire documentazione rilevante sull'aliunde perceptum.
consente nel rito del lavoro l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi anche in appello, quando emerga una chiara pista probatoria.
è menzionato dalla Corte d'appello per spiegare la continuità dei rapporti nei passaggi societari intervenuti nel settore.
art. 202, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006
è richiamato dalla Corte d'appello quale base normativa del passaggio del personale nel settore della gestione dei rifiuti.
art. 19 L.R. Sicilia n. 9 del 2010
è la disposizione regionale posta a base del preteso diritto all'assunzione del personale nelle SRR; la Corte d'appello l'ha interpretata come fonte di un obbligo di assunzione e non di una mera facoltà.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al risarcimento del danno da tardiva o mancata assunzione, il danno va normalmente commisurato alle retribuzioni non percepite dal momento in cui l'obbligo di assumere si è formato, ma tale criterio opera solo nei limiti in cui il lavoratore non abbia nel frattempo percepito altri redditi o svolto altra attività lavorativa.
- L'aliunde perceptum, quando tempestivamente allegato e documentato, è un fatto potenzialmente decisivo ai fini della quantificazione del danno e non può essere trascurato dal giudice di merito.
- Nel rito del lavoro il giudice, ove dagli atti emerga una chiara pista probatoria, deve poter attivare i poteri istruttori officiosi anche in appello per acquisire elementi utili alla corretta liquidazione del danno.
- Il principio di cui all'art. 1223 c.c. impone di risarcire il pregiudizio effettivamente subito, con detrazione dei vantaggi economici conseguiti dal creditore nel periodo considerato, secondo il criterio della compensatio lucri cum damno.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre quando il giudice di merito non consideri una circostanza storica, ritualmente introdotta e idonea, se valutata, a modificare l'esito della decisione sulla domanda risarcitoria.
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