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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24246/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società pubblica)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte della società di regolamentazione del servizio rifiuti, del riconoscimento di un diritto immediato e automatico all'assunzione di una lavoratrice già impiegata nel settore dei rifiuti presso società partecipate pubbliche e poi transitata in altra società d'ambito, con decorrenza rivendicata dalla data del licenziamento intervenuto presso il precedente gestore o, subordinatamente, dalla data del ricorso. La lavoratrice sosteneva che, in base all'art. 19, commi 6, 7 e 8, della l.r. Sicilia n. 9/2010 e all'Accordo Quadro del 6.8.2013, il personale in servizio al 31.12.2009 presso società o consorzi d'ambito e società partecipate per almeno il 90% dagli enti locali dovesse essere assunto dalle nuove S.R.R.; inoltre chiedeva la conferma dell'assunzione alle medesime condizioni contrattuali già maturate. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sufficiente la provenienza della lavoratrice da una società ricompresa nella platea dell'art. 19, comma 7, lett. c), e escludendo l'applicazione dell'art. 49 della l.r. n. 15/2004 perché riferito alle pubbliche amministrazioni in senso proprio. La S.R.R. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 l.r. n. 9/2010 e dell'Accordo Quadro, sostenendo che la norma non prevede un obbligo di assunzione automatica ma solo un potere di individuazione del personale entro limiti e condizioni; 2) violazione dell'art. 49 l.r. n. 15/2004, assumendo che anche le società pubbliche/"in house" sarebbero soggette a concorso e che il pregresso rapporto della lavoratrice sarebbe stato privo del necessario reclutamento pubblico; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e rigettato il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando un'interpretazione sistematica della disciplina regionale. La Corte ha affermato che l'art. 19 della l.r. n. 9/2010 non attribuisce un diritto automatico e incondizionato al transito del personale alle S.R.R., ma prevede assunzioni subordinate al fabbisogno organico, alla previa individuazione del personale, al rispetto delle procedure concorsuali e dei limiti organizzativi e proporzionali tra personale operativo e amministrativo; occorre inoltre verificare che il rapporto originario sia stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento. La censura sulla motivazione è stata respinta perché la sentenza d'appello, pur errando nel merito, esponeva un iter argomentativo non meramente apparente. Spetterà al giudice di rinvio anche regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 l.r. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9

    la disposizione tutela i livelli occupazionali del personale del settore rifiuti, ma non configura un diritto automatico e incondizionato all'assunzione presso le S.R.R.; l'assunzione resta subordinata alle condizioni previste dal sistema normativo regionale

  • art. 7 l.r. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9

    la dotazione organica della S.R.R. deve essere approvata e, prima di ogni assunzione, devono essere esaurite le procedure di mobilità interna ed esterna; solo in mancanza è consentito il concorso pubblico

  • art. 10 l.r. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9

    il piano d'ambito deve descrivere anche i costi gestionali, compreso il personale, a conferma della rilevanza della programmazione organica

  • art. 49 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15

    reintroduce lo strumento concorsuale per le assunzioni nel settore pubblico regionale e rileva anche per le società/enti indicati dalla normativa regionale richiamata

  • art. 45 l.r. Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2

    impone procedure concorsuali/evidenza pubblica per il nuovo personale negli ambiti territoriali del servizio rifiuti; è il parametro cui l'art. 19 rinvia per la legittimità del rapporto originario

  • art. 61, comma 4, l.r. Sicilia 14 maggio 2009, n. 6

    conferma il quadro normativo che impone procedure di accesso selettive nel settore rifiuti

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non basta l'errore di diritto o di valutazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 97 Cost.

    l'interpretazione della disciplina regionale deve essere compatibile con i principi di buon andamento e di accesso al pubblico impiego

Massime di principio

  • La disciplina di passaggio del personale da vecchi enti/gestori a nuovi organismi subentranti va interpretata sistematicamente: non basta il dato testuale di una singola disposizione se il complesso normativo subordina le assunzioni a fabbisogno, dotazione organica, criteri di selezione e limiti quantitativi.
  • Quando la legge regionale richiama il mantenimento dei livelli occupazionali, ciò non elimina le regole pubblicistiche di accesso al lavoro; il transito del personale non è automatico, ma richiede la verifica delle condizioni legali previste per la singola assunzione.
  • Nei rapporti di lavoro con società pubbliche o a partecipazione pubblica operanti in settori di servizio pubblico locale, la legittimità dell'assunzione va controllata anche rispetto alle norme regionali che impongono concorso o procedure di evidenza pubblica per le assunzioni effettuate nel periodo rilevante.
  • La verifica della legittimità del rapporto originario è condizione necessaria quando la normativa di transito subordina il passaggio alla costituzione del rapporto nel rispetto della disciplina di riferimento; tale verifica non può essere omessa dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando il ragionamento decisorio sia inesistente o meramente stereotipato; se la sentenza espone la propria ratio, il vizio attiene al merito della decisione e non alla nullità della motivazione.
  • Le condizioni organizzative della struttura di destinazione, inclusa la proporzione tra personale operativo e amministrativo e la coerenza con la dotazione organica approvata, non sono meri profili interni ma limiti legali all'obbligo di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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