Cassazione Civile, Ordinanza n. 24260/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per contributi omessi riferiti a lavoratori agricoli. La società ha impugnato la comunicazione/azione di recupero deducendo, in sostanza, che la cartella esattoriale presupposta non fosse stata validamente notificata, con conseguente maturazione della prescrizione prima della notifica stessa. In Cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2734 c.c., sostenendo che il precedente ricorso introduttivo in altro giudizio non contenesse alcuna confessione dell'avvenuta notifica della cartella in data 6.3.2009; con il secondo ha dedotto motivazione apparente e perplessa, lamentando che la Corte d'appello avesse estrapolato la presunta confessione senza considerare il contesto documentale, oltre a contestare l'assenza di una doppia conforme; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 e degli artt. 2953 e 2946 c.c., assumendo che fosse irrilevante discutere della prescrizione successiva alla cartella, poiché la prescrizione sarebbe già maturata prima, non essendo mai stata notificata la cartella stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, cioè l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento in data 6.3.2009. Tale accertamento risultava sorretto sia dalla sentenza di primo grado sia da quella d'appello, con la conseguenza che opera la preclusione del sindacato ex art. 360, comma 4, c.p.c. in presenza di doppia conforme. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di appello può aggiungere argomenti ulteriori a sostegno della medesima statuizione senza venir meno la doppia conforme. Non essendo stata dedotta una specifica decisività di un fatto omesso, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata comunque ritenuta inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'INPS non ha svolto attività difensiva; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valorizzazione di una pretesa confessione contenuta in un precedente ricorso; la Corte non entra nel merito della norma perché ritiene la censura inammissibile in quanto diretta contro un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è ammissibile quando la doglianza mira soltanto a rivalutare il fatto accertato dai giudici di merito e non indica un fatto decisivo realmente omesso.
In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è precluso nei limiti previsti dalla norma.
È richiamato nel ragionamento dei giudici di merito per affermare l'irretrattabilità della pretesa non opposta nel termine di 40 giorni.
art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995
Invocato dalla ricorrente sulla prescrizione dei contributi previdenziali; la censura viene però dichiarata inammissibile perché presuppone una diversa ricostruzione del fatto relativo alla notifica della cartella.
Invocato per il tema della conversione del termine prescrizionale dopo la formazione del titolo; la Corte non lo esamina nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente sul termine di prescrizione ordinaria; anche tale doglianza resta assorbita dall'inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la censura in cassazione mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, essa è inammissibile se formulata come violazione di legge o vizio motivazionale senza individuare un vero errore di diritto o un fatto decisivo omesso.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una nuova valutazione del compendio istruttorio; è necessario indicare uno specifico fatto decisivo, diverso dalla mera contestazione della ricostruzione probatoria.
- La doppia conforme non viene meno se il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori a sostegno della medesima decisione già adottata in primo grado.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'allegazione di un fatto storico decisivo omesso, non essendo sufficiente contestare la lettura delle prove o la motivazione data al fatto accertato.
- Nel contenzioso contributivo, la mancata tempestiva opposizione alla cartella nei termini di legge rende definitiva la pretesa, secondo l'impostazione seguita dai giudici di merito nel caso deciso.
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