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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25315/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da due cartelle esattoriali emesse dal Comune per il recupero delle somme spese d’ufficio per interventi igienico-sanitari sulla rete fognaria, dopo asserita inottemperanza del condominio a due ordinanze sindacali contingibili e urgenti che imponevano l’esecuzione dei lavori. Il condominio ha proposto opposizione all’esecuzione e il Tribunale l’ha accolta, ritenendo insussistente la responsabilità del condominio e disapplicando le ordinanze; la Corte d’appello ha confermato. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo lamenta omesso esame di fatti decisivi e travisamento, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe spiegato quali atti avessero inficiato l’efficacia dell’ordinanza e che avrebbe errato nel ritenere irrilevanti i richiami alla CTU e ad altra pronuncia del Tribunale; con il secondo deduce violazione dell’art. 5 dell’allegato E alla l. n. 2248/1865, sostenendo che il giudice ordinario avrebbe illegittimamente disapplicato le ordinanze sindacali al di fuori dei limiti consentiti, perché la legittimità dei provvedimenti amministrativi sarebbe stata oggetto diretto del giudizio e non mero antecedente logico.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva preliminarmente che la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione era invalida perché eseguita presso il difensore del precedente agente della riscossione, ma non ordina rinnovazione del contraddittorio poiché il ricorso è comunque inammissibile. Quanto al primo motivo, lo reputa inammissibile sia perché proposto in un caso di doppia conforme, senza dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado, sia perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non mere questioni o valutazioni. Quanto al secondo motivo, lo dichiara inammissibile perché la censura sulla presunta illegittimità del potere di disapplicazione era nuova, non risultando dedotta nei gradi di merito nei termini prospettati in cassazione: in appello il Comune aveva contestato solo l’esito del potere disapplicativo, non i presupposti per esercitarlo. Il Comune è condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato come base delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti emesse dal Comune

  • art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato come base delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti emesse dal Comune

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dal Comune per chiedere la sospensione del giudizio di opposizione in ragione della pendenza del giudizio amministrativo

  • art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    richiamato in tema di potere del giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi illegittimi, ma la Corte non entra nel merito della censura per novità della questione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo per fatti storici e, in presenza di doppia conforme, è precluso se non si indica la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di violazione di legge è stato ritenuto inammissibile per novità della questione prospettata

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1 del d.l. n. 193 del 2016

    richiamato per affermare il subentro automatico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’irrilevanza dell’ultrattività del mandato del precedente agente ai fini della notificazione

  • art. 2697 c.c.

    evocato per definire il fatto principale o secondario rilevante ai fini del vizio di omesso esame

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non può essere utilizzato per contestare valutazioni, questioni giuridiche o argomentazioni della sentenza.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La censura in cassazione deve corrispondere alle questioni effettivamente dedotte nei gradi di merito; non sono ammissibili questioni nuove, neppure se formulate come violazione di legge.
  • Il potere del giudice ordinario di disapplicare un atto amministrativo illegittimo non può essere utilmente contestato in cassazione se in appello si era impugnato solo l’esito della disapplicazione e non i presupposti del suo esercizio.
  • La notificazione del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è rituale se eseguita presso il difensore del precedente agente della riscossione, per effetto del subentro legale del nuovo ente.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non è necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non validamente intimata, se la definizione del giudizio rende superflua la rinnovazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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