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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12526/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una ASL, addetto con mansioni di infermiere, aveva chiesto il riconoscimento come tempo di lavoro del tempo impiegato quotidianamente per vestizione e svestizione della divisa, quantificato in 15 minuti prima dell’inizio di ciascun turno e 15 minuti dopo la fine. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la ASL al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive. In appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale, esaminando i cartellini marcatempo, aveva ritenuto non dimostrato che il lavoratore fosse sistematicamente tenuto a svolgere quelle operazioni fuori dall’orario retribuito, evidenziando l’andamento irregolare e variabile delle timbrature e ponendo l’onere di spiegare tali risultanze a carico del lavoratore. Contro la sentenza d’appello il dipendente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003 e dell’art. 27, comma 11, del CCNL comparto sanità 2016-2018, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova sulla pretesa retributiva relativa al tempo di vestizione/svestizione. Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dalla parte personalmente. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità in ragione dei diversi esiti dei gradi di merito. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la natura della pronuncia come inammissibilità sopravvenuta e non come rigetto o inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi in relazione alla ripartizione dell’onere della prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere probatorio nella domanda retributiva.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della qualificazione del tempo di vestizione/svestizione come tempo di lavoro.

  • art. 27, comma 11, CCNL comparto sanità 2016-2018

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva connessa al tempo di vestizione e svestizione.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia è stata ritenuta rituale perché intervenuta prima dell’adunanza camerale e sottoscritta dalla parte personalmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’applicabilità dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato in relazione all’inserimento dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e proposta prima dell’adunanza camerale, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conduce alla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Quando il giudizio di cassazione si chiude per rinuncia rituale, la Corte può compensare integralmente le spese se i precedenti gradi di merito hanno avuto esiti diversi.
  • L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per rinuncia non equivale a rigetto o a inammissibilità originaria e non comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo previsto per il ricorso non vittorioso ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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