Cassazione Civile, Ordinanza n. 12527/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere l'accertamento che il tempo impiegato per indossare la divisa prima della prestazione e per toglierla subito dopo dovesse essere considerato orario di lavoro retribuito. Il giudice di appello ha respinto la domanda ritenendola inammissibile per genericità e indeterminatezza: non era stato specificato, in modo concreto, il diritto fatto valere, né era stato chiarito se le operazioni di vestizione e svestizione avvenissero prima o dopo la timbratura del badge; inoltre i capitoli di prova non precisavano tale circostanza e mancava la prova che tali operazioni fossero svolte fuori dall'orario già retribuito. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato, da un lato, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che la corte territoriale non avesse esaminato puntualmente i motivi di appello e che nei giudizi di merito fosse stata specificata la collocazione temporale delle operazioni di vestizione/svestizione; dall'altro, hanno dedotto la violazione delle norme sul lavoro subordinato e sull'orario di lavoro, sostenendo che il tempo necessario a indossare e togliere la divisa, essendo svolto nell'interesse del datore e sotto la sua eterodirezione, dovesse essere retribuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi, perché la corte d'appello non aveva deciso per relationem né aveva affrontato una questione di puro difetto motivazionale, ma aveva fondato il rigetto sulla genericità della domanda e della prova: mancava, nel ricorso introduttivo e nei capitoli testimoniali, l'allegazione specifica che vestizione e svestizione avvenissero al di fuori dell'orario già retribuito. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con tale decisivo rilievo, limitandosi a sostenere in astratto che il tempo di vestizione rientrerebbe nell'orario di lavoro. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la Corte esclude che la decisione impugnata fosse nulla sotto questo profilo.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale norma sul contenuto della motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Indicato come norma di deduzione del vizio processuale relativo alla nullità della sentenza per motivazione viziata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale sull'orario di lavoro e sulla retribuzione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il tempo di vestizione/svestizione integrerebbe orario di lavoro.
Richiamato dai ricorrenti per affermare che l'attività svolta in eterodirezione rientra nella prestazione lavorativa.
Richiamato dai ricorrenti per fondare il diritto alla retribuzione della prestazione lavorativa.
Richiamato dalla Corte per affermare che il giudice di appello ha deciso 'per saltum' rispetto all'ordine delle questioni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente respinta.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a criticare una motivazione diversa o solo apparente.
- La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque individuato una ragione decisiva di rigetto, ancorché sintetica, e il ricorrente non la attacchi specificamente.
- Chi agisce per ottenere la retribuzione di tempi accessori alla prestazione deve allegare e provare in modo specifico i fatti costitutivi del diritto, inclusa la collocazione temporale delle attività rispetto all'orario di lavoro già retribuito.
- La valutazione della genericità o specificità dei capitoli di prova e del comportamento di non contestazione appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura del fatto.
- La questione astratta se il tempo di vestizione e svestizione sia o meno orario di lavoro non può essere scrutinata utilmente se manca, nel caso concreto, l'allegazione e prova decisiva della sua collocazione fuori dall'orario retribuito.
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